Garante per la protezione     dei dati personali PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, DISCIPLINANTE L'OSSERVATORIO SUI CRIMINI AMBIENTALI (OCAM)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la richiesta di parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Fortunato; PREMESSO: Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto il parere del Garante su uno schema di decreto che disciplina l'istituzione dell'Osservatorio sui crimini ambientali (Ocam) presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro al fine di contrastare il fenomeno della criminalità diffusa ed organizzata in materia ambientale. L'articolo 2 prevede che l'Osservatorio, per lo svolgimento delle proprie attività, possa avvalersi della sala situazioni del Reparto analisi del Comando Carabinieri e acquisire dati informativi resi anonimi necessari all'analisi del fenomeno della criminalità diffusa, organizzata e denominata "ecomafia". Tali informazioni anonime possono essere acquisite ed utilizzate ai soli fini istituzionali di tale Osservatorio ed a cura solo dei suoi componenti elencati all'art. 4. OSSERVA Il decreto riguarda solo l'attività del predetto Osservatorio e non concerne, quindi, altre forme di utilizzazione e circolazione dei dati riguardanti illeciti in materia ambientale. In questo quadro, le finalità istituzionali dell'Osservatorio indicate nello schema di provvedimento sono compatibili, ma alquanto diverse da quelle proprie dell'ulteriore attività d'istituto del Comando Carabinieri presso il Ministero. Il Garante rileva che la corretta previsione dell' utilizzazione da parte dell'Osservatorio solo di dati anonimi (art. 2 dello schema; vedi anche art. 4, comma 1, lett. n) debba essere accompagnata dalla specifica indicazione dell'anonimizzazione dei dati da parte del predetto Comando prima della loro comunicazione all'Osservatorio. I dati che il Comando fornirà all'Osservatorio dovrebbero essere quindi privati delle generalità degli interessati e di altri elementi che consentano, anche indirettamente, di risalire in questa sede agli interessati. TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: esprime parere favorevole sullo schema di decreto, a condizione che la prevista anonimizzazione dei dati (art. 2) venga operata prima della loro comunicazione all'Osservatorio sui crimini ambientali. Roma, 16 novembre 2006 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |