Garante per la protezione
    dei dati personali


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento, presentata dal Ministero delle infrastrutture in data 19 ottobre 2006;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

Il 23 marzo u.s. il Garante ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

Il Ministero delle infrastrutture, a seguito delle modifiche apportate all'assetto organizzativo dei ministeri dal d.l. 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, ha chiesto il parere del Garante in ordine ad un nuovo schema di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo Ministero.

Il Ministero, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici, in un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante, i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento.

A tale scopo, il Ministero è quindi tenuto ad adottare un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante.

Il documento che identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili dal Ministero delle infrastrutture, il quale ne effettua il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, viene quindi sottoposto al parere dell'Autorità ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dal Ministero delle infrastrutture per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi dal medesimo Ministero.

Roma, 9 novembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli