Garante per la protezione
    dei dati personali


TRATTAMENTI DEI DATISENSIBILI E GIUDIZIARI PRESSO IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, LEISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE E GLI ISTITUTI REGIONALI DI RICERCAEDUCATIVA

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti,e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154,commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schemadi regolamento presentata dal Ministero dell'istruzione;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio,formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

Il 16 marzo u.s. il Garante ha espressoparere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dal Ministerodell'istruzione, dell'universit e della ricerca relativo al trattamento deidati sensibili e giudiziari effettuato presso il medesimo Ministero, leistituzioni scolastiche ed educative, gli istituti di alta formazione artistica,musicale e coreutica e gli istituti regionali di ricerca educativa, inrelazione alle finalit perseguite nei singoli casi.

Il Ministero dell'istruzione, inrelazione al parere interlocutorio espresso sul suddetto schema di regolamentodal Consiglio di Stato il 27 aprile u.s. ed a seguito delle modifiche apportatedal d.l. 18 maggio 2006, n. 181 all'assetto organizzativo dell'amministrazionemedesima, ha chiesto il parere del Garante in ordine ad un nuovo schema diregolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsipresso il Ministero stesso, le istituzioni scolastiche ed educative e gliistituti regionali di ricerca educativa (nota del 30 maggio 2006, n.2018/UL/251). Tale schema di regolamento stato ulteriormente modificato dal Ministeroil quale ha ritenuto opportuno trasmetterlo al Garante per acquisire un nuovoparere (nota del 30 giugno 2006, n. 2414/UL/251), bench fosse intervenuta unamodifica legislativa riguardante la sola configurazione dell'amministrazione,senza sostanziali mutamenti nelle schede allegate al testo precedentementeesaminato, sui tipi di dati sensibili e giudiziari trattati e sulle operazionieseguite in relazione alle finalit di rilevante interessate perseguite.

Il nuovo documento che identifica i tipidi dati e di operazioni eseguibili dal Ministero dell'istruzione, dalleistituzioni scolastiche ed educative e dagli istituti regionali di ricercaeducativa, i quali ne effettuano il trattamento in relazione alle specifichefinalit perseguite nei singoli casi, viene quindi sottoposto anch'esso alparere dell'Autorit ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice.

In ragione dell'assenza di sostanzialimutamenti sul trattamento dei dati personali gi oggetto del precedente parerefavorevole del 16 marzo 2006, non vi sono rilievi da formulare.

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

ai sensi degli artt. 20 e 154, comma 1,lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sul nuovo schema di regolamentoche dovr essere adottato dal Ministero della pubblica istruzione per itrattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimoMinistero, le istituzioni scolastiche ed educative e gli istituti regionali diricerca educativa.

Roma, 26 luglio 2006

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
Buttarelli