Garante per la protezione
    dei dati personali


PARERE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

Nellariunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale;

Vistigli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materiadi protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

Vistala richiesta di parere sullo schema di regolamento, presentata dal Ministerodell'interno in data 21 novembre 2005 così come integrato in data 20 aprile2006 (prot. n. 1421206/L7);

Vistala documentazione in atti;

Vistele osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatoreil dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

 

IlMinistero dell'interno ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schemadi regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsipresso il medesimo Ministero.

IlMinistero, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibilie giudiziari in base ad un'espressa disposizione di legge nella quale sianospecificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevanteinteresse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che silimiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, ènecessario identificare e rendere pubblici, in un atto di natura regolamentareconforme al parere reso dal Garante, i tipi di dati sensibili o giudiziari,nonchŽ le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singolicasi, al fine di rendere legittimo il trattamento.

Atale scopo, il Ministero è quindi tenuto ad adottare un atto di naturaregolamentare conforme al parere reso dal Garante.

Ildocumento che identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili a cura delMinistero, il quale ne effettua il trattamento in relazione alle specifichefinalità perseguite nei singoli casi, viene sottoposto al parere dell'Autoritàai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice.

TUTTO CIń PREMESSO IL GARANTE:

 

aisensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprimeparere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dal Ministerodell'interno per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari inrelazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

Roma,28 aprile 2006

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli