Garante per la protezione     dei dati personali
Nellariunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale; Vistigli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materiadi protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196); Vistala richiesta di parere sullo schema di regolamento, presentata dal Ministerodella difesa in data 24 febbraio 2006 (prot. n. 8/9634); Vistala documentazione in atti; Vistele osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000; Relatoreil dott. Giuseppe Chiaravalloti;
IlMinistero della difesa ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schemadi regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsipresso il medesimo Ministero. IlMinistero, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibilie giudiziari in base ad un'espressa disposizione di legge nella quale siano specificatii tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interessepubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti aspecificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessarioidentificare e rendere pubblici, in un atto di natura regolamentare conforme alparere reso dal Garante, i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonch leoperazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi,al fine di rendere legittimo il trattamento. Atale scopo, il Ministero è quindi tenuto ad adottare un atto di naturaregolamentare conforme al parere reso dal Garante. Ildocumento che identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili a cura delMinistero, il quale ne effettua il trattamento in relazione alle specifichefinalità perseguite nei singoli casi, è stato sottoposto al pareredell'Autorità ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice.
aisensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprimeparere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dal Ministero delladifesa per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari inrelazione alle finalità perseguite nei singoli casi. Roma,9 marzo 2006 |