Garante per la protezione
    dei dati personali


TRATTAMENTI DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI PRESSOL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE (INVALSI)

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

Nellariunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale;

Vistigli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materiadi protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vistala richiesta di parere sullo schema di regolamento per il trattamento dei datisensibili e giudiziari presentata dall'Istituto nazionale per la valutazione delsistema educativo di istruzione e di formazione in data 22 dicembre 2006 (prot.num. 0007141);

Vistala documentazione in atti;

Vistele osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatoreil dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

 

L'Istitutonazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e diformazione (Invalsi) ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schemadi regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsipresso il medesimo Istituto.

L'Invalsi,al pari degli altri soggetti pubblici, pu trattare i dati sensibili egiudiziari in base ad un'espressa disposizione di legge nella quale sianospecificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalit di rilevanteinteresse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che silimiti a specificare solo la finalit di rilevante interesse pubblico, necessario identificare e rendere pubblici, in un atto di natura regolamentareconforme al parere reso dal Garante, i tipi di dati sensibili o giudiziari,nonch le operazioni eseguibili in relazione alle finalit perseguite neisingoli casi, al fine di rendere il trattamento lecito.

Atale scopo, l'Invalsi tenuto a promuovere l'adozione di un atto di naturaregolamentare conforme al parere reso dal Garante.

Ildocumento che identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili a curadell'Invalsi, il quale ne effettua il trattamento in relazione alle specifichefinalit perseguite nei singoli casi, viene quindi sottoposto al pareredell'Autorit ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice.

Ilparere reso sul presupposto che l'individuazione dei tipi di dati sensibili ogiudiziari, nonch delle operazioni eseguibili, sia effettuata solo con un attodi effettiva natura regolamentare ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice,suscettibile di produrre effetti giuridici per gli interessati.

Eventuali,ulteriori trattamenti di dati sensibili e/o giudiziari non considerati nelloschema in esame non potranno essere effettuati lecitamente. Ci, non precludeall'Invalsi (laddove si renda indispensabile trattare ulteriori categorie didati o eseguire altre operazioni di trattamento per perseguire finalit dirilevante interesse pubblico individuate dalla legge) la possibilit dipredisporre schede aggiuntive da sottoporre nuovamente al parere delGarante. 

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

 

aisensi degli articoli 20, comma 2 e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprimeparere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dall'Istitutonazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e diformazione per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione allefinalit perseguite nei singoli casi dal medesimo Istituto.

Roma,28 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli