Garante per la protezione
    dei dati personali


TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (INPS)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento presentato dall'Istituto nazionale previdenza sociale il 14 dicembre 2006 (prot. n. 0022.14/12/2006.0001903), a seguito del parere espresso dal Garante in data 8 giugno 2006 sul precedente schema presentato dal medesimo ente in data 11 maggio 2006;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

L'Istituto nazionale previdenza sociale (Inps) ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo ente.

L'Inps, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici, in un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante, i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere lecito il trattamento.

A tale scopo, l'Inps è tenuto a promuovere l'adozione di un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante.

Il documento che identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili a cura dell'Inps, il quale ne effettua il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, è stato sottoposto al parere dell'Autorità ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice.

Il parere è reso sul presupposto che l'individuazione dei tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché delle operazioni eseguibili, sia effettuata solo con un atto di effettiva natura regolamentare ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice, suscettibile di produrre effetti giuridici per gli interessati. Alla luce dell'ampiezza dei trattamenti di dati previsti e della particolare delicatezza delle informazioni trattate resta poi fermo l'obbligo per l'Inps, nel porre in essere ciascun trattamento indicato nello schema di regolamento, di verificare rigorosamente l'indispensabilità delle tipologie di informazioni sensibili e giudiziarie e delle operazioni su di queste eseguite rispetto alle attività istituzionali di volta in volta perseguite, avendo cura che a ciascun adempimento corrisponda il trattamento delle sole informazioni per ciò strettamente indispensabili (art. 22, comma 3, del Codice).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dall'Istituto nazionale previdenza sociale per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

Roma, 21 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli