Garante per la protezione
    dei dati personali


PARERE SULLO SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, IL CONSIGLIO DI STATO E I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa sullo schema di regolamento presentato in data 12 gennaio 2006 (prot. n. 45/S.G./s.p.), così come integrato in data 6 aprile 2006 (prot. n. 241/06 u.o.r.r.);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il Consiglio di Presidenza medesimo, il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali.

Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali, al pari degli altri soggetti pubblici, possono trattare i dati sensibili e giudiziari (fatto salvo quanto previsto dall'art. 47, comma 2, del Codice per i trattamenti effettuati per ragioni di giustizia), in base ad un'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento (art. 20 del Codice).

A tale scopo, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa è quindi tenuto ad adottare un atto di natura regolamentare che identifichi i tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili conforme al parere reso dal Garante.

Il documento che identifica, nei termini predetti, i tipi di dati e di operazioni eseguibili presso il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali, i quali ne effettuano il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, è stato sottoposto al parere dell'Autorità ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi presso il Consiglio di Presidenza medesimo, il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali.

Roma, 13 aprile 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli