Garante per la protezione
    dei dati personali


PARERE SULLO SCHEMA DIREGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DELL'ENTENAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO (ENIT)

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Nella riunione odierna, inpresenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. GiuseppeChiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. GiuseppeFortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154,commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schemadi regolamento, presentata dall'Ente nazionale italiano per il turismo (Enit)in data 15 novembre 2005 (prot. n. USI/1131), come modificato in data16 dicembre 2005 (prot. n. USI/2203);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio,formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante, n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;


PREMESSO:


L'Ente nazionale italiano per ilturismo (Enit) ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema diregolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsipresso il medesimo ente.

L'Enit, al pari degli altri soggetti pubblici,pu trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un'espressa disposizionedi legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibilie le finalit di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di unadisposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalit di rilevanteinteresse pubblico, necessario identificare e rendere pubblici i tipi di datisensibili o giudiziari, nonch le operazioni eseguibili in relazione allefinalit perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo iltrattamento.

A tale scopo, l'Enit tenuto ad adottareun atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante.

Il documento, che identifica i tipi didati e di operazioni eseguibili a cura dell'Enit, che ne effettua iltrattamento in relazione alle specifiche finalit perseguite nei singoli casi, stato sottoposto al parere dell'Autorit ai sensi dell'art. 20, comma 2, delCodice.


TUTTO CI PREMESSOIL GARANTE:


ai sensi degli articoli 20, comma2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schemadi regolamento predisposto dall'Ente nazionale italiano per il turismo pereffettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione allefinalit perseguite nei singoli casi.

Roma, 21 dicembre 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
Buttarelli