PARERE SULLO SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (ENAC)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento, presentata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile in data 15 novembre 2005 (prot. n. 0034253/DIRCENTR), come modificato in data 19 dicembre 2005 (prot. n. 0041342/DIRGEN/DG);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo Ente.

L'ENAC, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento.

A tale scopo, l'ENAC è tenuto ad adottare un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante.

Il documento, che identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili a cura dell'ENAC, il quale ne effettua il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, è stato sottoposto al parere dell'Autorità ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dall'Ente nazionale per l'aviazione civile per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

Roma, 12 gennaio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli