| Garante per la protezione     dei dati personali PARERE SULLO SCHEMA DIREGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DEL COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA E DEI COMPRENSORI DELL'ALTA VALSUGANA, DELL'ALTO GARDA E LEDRO, DELLA VALLE DI SOLE, DELLA VALLE DI FIEMME, DI LADINO DI FASSA E DELLA VALLE DI NON PROVVEDIMENTO DEL 30NOVEMBRE 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti,e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la normativa internazionale ecomunitaria e, in particolare, la direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995; Visto il Codice in materia diprotezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Vista la richiesta di parere presentatadal Comprensorio della Vallagarina in data 6 ottobre 2005(prot. 22863/1/5/3); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio,formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; PREMESSO: Il Comprensorio della Vallagarina harichiesto un parere al Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1,lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei datipersonali (di seguito Codice), inordine alla bozza di "Regolamento dati sensibili e giudiziari I predetti soggetti sono enti di dirittopubblico, ai quali si applicano le norme di legge relative alle comunitmontane che non siano incompatibili con le disposizioni della normativa diriferimento (art. 1, comma 2, D.P.G.P. 9 novembre 1981, n. 20-60/Legisl.,recante "Approvazione del testo unico delle leggi provinciali concernentil'ordinamento e l'attivit dei comprensori"). Tali soggetti, pertanto, in relazione anche alle competenzesvolte per conto di comuni, possono avvalersi dello schema tipo di regolamentopredisposto dall'Uncem (Unione nazionale comuni comunit enti montani) per lecomunit montane e dall'Anci (Associazione nazionale comuni italiani) per icomuni, sui quali il Garante ha espresso parere favorevole rispettivamente indata L'odierno schema di regolamentosottoposto per il parere attua gli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codicenella parte in cui prevedono che, laddove una disposizione di legge specifichila rilevante finalit di interesse pubblico perseguita per cui consentito iltrattamento, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili e leoperazione su questi eseguibili, le amministrazioni pubbliche debbano procederealle predette identificazioni con un atto di natura regolamentare, ovemancante, in conformit al parere espresso da questa Autorit. OSSERVA: 1. Considerazioni introduttive Ilrichiamato art. 20, comma 2, del Codice, stabilisce che l'identificazione deitipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili debba essere effettuata nelrispetto dei principi di cui all'art. 22 del medesimo Codice. In proposito, si segnala preliminarmentel'opportunit di integrare le premesse dello schema di regolamento facendoriferimento alle particolari garanzie previste in ordine al trattamento deidati sensibili e giudiziari. Appare infatti utile evidenziare, da un lato, chei tipi di dati personali individuati dal regolamento sono trattati previaverifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilit rispetto allefinalit perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta nonavvenga presso gli interessati; dall'altro, che le operazioni diinterconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel regolamentosono ammesse soltanto se strettamente indispensabili allo svolgimento degliobblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento dellerilevanti finalit di interesse pubblico specificate e nel rispetto delledisposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonchdegli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 2. Tipi di dati trattati
Nelleschede che costituiscono parte integrante dello schema in esame non sono statiidentificati i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati.
Taleindividuazione costituisce per un elemento necessario dell'atto di naturaregolamentare da adottare; occorre, pertanto, identificare le tipologie diinformazioni sensibili e giudiziarie che il comprensorio deve utilizzare necessariamentein rapporto alle attivit istituzionali svolte, avendo cura che a ciascunadempimento corrisponda il trattamento delle sole informazioni per cistrettamente indispensabili (art. 22, comma 3, del Codice 3. Operazioni eseguite: a) interconnessioni, raffronti ecomunicazioni Relativamente alle particolari forme di elaborazione chepossono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, e per lequali sono necessarie maggiori garanzie, si osserva che in nessuna scheda sonostati indicati i motivi in base ai quali si effettuano interconnessioni eraffronti con banche dati dello stesso ente. Inoltre, le schede non recano l'espressaprevisione legislativa richiesta ai sensi dell'art. 22, comma 11, del Codice,relativamente alle interconnessioni e ai raffronti con banche dati di altrititolari del trattamento. Ad esempio, nell'ambito della scheda riguardante le"attivit inerenti l'inserimento lavorativo anche per categorieprotette", non stataspecificata la base normativa delle interconnessioni e dei raffronti eseguibili.Tali operazioni trovano, invece, una compiuta individuazione nel quadronormativo di riferimento, in quanto sono eseguibili - nei confronti dellaprovincia - ai fini del coordinamento degli sportelli anagrafe del lavoro edegli sportelli decentrati (d.lg. 469/1997), nonch -con la regione e con operatori pubblici e privati accreditatio autorizzati nell'ambito della Borsa continua nazionale del lavoro (d.lg.n. 276/2003) - limitatamente alleinformazioni indispensabili all'instaurazione di un rapporto di lavoro. Le predette operazioni vanno sempredelimitate ed evidenziate rigorosamente alla luce del principio di strettaindispensabilit. In particolare, occorre specificare di volta in volta lefinalit di interesse pubblico perseguite, nell'ipotesi di interconnessioni edi raffronti con banche dati dello stesso ente effettuabili anche in assenza dipuntuale previsione di legge (art. 22. comma 11, del Codice), individuandoanche la base normativa nel caso in cui le predette operazioni vengano effettuatecon banche dati di altri titolari del trattamento (art. 22, commi 9, 10 e 11del Codice). Per quanto riguarda le operazioni dicomunicazioni a terzi, nelle schede non sono state evidenziate le relativefinalit perseguite, n l'eventuale base normativa. A titolo esemplificativo,nella scheda riguardante la "gestione del rapporto di lavoro delpersonale", le comunicazioni didati personali devono essere specificate, evidenziando ad esempio che lecomunicazioni all'Inail vanno effettuate per verificare la liquidazione in casodi equo indennizzo ai sensi del d.P.R. n. 1124/1965, e quelleall'Inpdap in caso di inabilit assoluta e permanente a qualsiasi attivitlavorativa, ai fini dell'erogazione del relativo trattamento di pensione e delriconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ai sensi dellal. n. 335/1995 e della l. n. 152/1968. b) diffusione
Il predetto criteriodi indispensabilit deve essere applicato anche nell'individuare le operazionidi diffusione, con riferimento alle quali va evidenziata l'espressadisposizione di legge che autorizzi il trattamento (art. 22, comma 11, delCodice). Nelle schede in esame talielementi non sono soddisfatti mediante un generico richiamo alla solapubblicazione all'albo dell'amministrazione, ovvero su Internet (v. schede su"interventi di assistenza economica"; "concessione contributi ad enti ed associazioni In conclusione, i Comprensori richiedentisono invitati a conformare lo schema di regolamento alle indicazioni fornitecon il presente parere, tenendo presente che il trattamento dei dati sensibilie giudiziari non potr essere altrimenti effettuato in difformit delleindicazioni medesime (art. 20, comma 2, del Codice TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: ai sensi dell'art. 154, commi 1, lett.g), del Codice, esprime parerefavorevole sullo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili egiudiziari, a condizione che i Comprensori della Vallagarina, dell'AltaValsugana, dell'Alto Garda e Ledro, della Valle di Sole, della Valle di Fiemme,di Ladino di Fassa e della Valle di Non rispettino le indicazioni fornite neipunti da 1) a 3) del presente parere. Roma, 30 novembre 2005
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