Garante per la protezione
    dei dati personali


TRATTAMENTI DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI PRESSO ILCONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE (CMM)

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

Nellariunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale;

Vistigli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codicein materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

Vistala richiesta di parere del Consiglio della magistratura militare sullo schemadi regolamento presentato in data 13 dicembre 006, cos come modificato in data18 dicembre 2006;

Vistala documentazione in atti;

Vistele osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatoreil dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

 

IlConsiglio della magistratura militare ha chiesto il parere del Garante inordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili egiudiziari da effettuarsi presso il Consiglio medesimo, la Corte militare diappello di Roma e le relative sezioni distaccate di Verona e Napoli, nonch itribunali militari, con esclusione dei trattamenti effettuati per ragioni digiustizia ai sensi dell'articolo 47 del Codice.

IlConsiglio della magistratura militare ed i citati uffici giudiziari militari,al pari degli altri soggetti pubblici, possono trattare i dati sensibili egiudiziari per in base ad un'espressa disposizione di legge nella quale sianospecificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalit di rilevanteinteresse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che silimiti a specificare solo la finalit di rilevante interesse pubblico, necessario identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili ogiudiziari, nonch le operazioni eseguibili in relazione alle finalitperseguite nei singoli casi, al fine di rendere lecito il trattamento (art. 20del Codice).

Atale scopo, il Consiglio della magistratura militare quindi tenuto adadottare un atto di natura regolamentare che identifichi i tipi di datisensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili conforme al parere reso dal Garante.

Ildocumento che identifica, nei termini predetti, i tipi di dati e di operazionieseguibili presso il Consiglio della magistratura militare, la Corte militaredi appello di Roma e le relative sezioni distaccate di Verona e Napoli, nonchi tribunali militari, i quali ne effettuano il trattamento in relazione allespecifiche finalit perseguite nei singoli casi, stato sottoposto al pareredell'Autorit ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice.

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

 

aisensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprimeparere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dal Consiglio dellamagistratura militare per effettuare il trattamento dei dati sensibili egiudiziari in relazione alle finalit perseguite nei singoli casi presso ilConsiglio medesimo, la Corte militare di appello di Roma e le relative sezionidistaccate di Verona e Napoli, nonch i tribunali militari.

Roma,21 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli