| Garante per la protezione     dei dati personali PARERE SULLO SCHEMA TIPODI REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DELLE CAMEREDI COMMERCIO IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti,e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto il Codice in materia di protezionedei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Vista la richiesta di parere sullo schemadi regolamento, presentata dall'Unione italiana delle camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) in data 14 novembre 2005(prot. AF/ce 7965), come modificato con le note del 1 dicembre e del6 dicembre 2005; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio,formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante, n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; PREMESSO: L'Unione italiana delle camere dicommercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) ha chiesto ilparere del Garante in ordine ad uno schema tipo di regolamento per itrattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dalle camere dicommercio. Le camere di commercio, al pari deglialtri soggetti pubblici, possono trattare i dati sensibili e giudiziari in basead un'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi didati, le operazioni eseguibili e le finalit di rilevante interesse pubblico perseguite.In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo lafinalit di rilevante interesse pubblico, necessario identificare e renderepubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonch le operazioni eseguibiliin relazione alle finalit perseguite nei singoli casi, al fine di renderelegittimo il trattamento. A tale scopo, le camere di commercio sonotenute ad adottare un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dalGarante, parere che, in armonia con il principio di semplificazione nel quadrodi un elevato livello di tutela dei diritti, pu essere fornito anche su schemitipo (art. 20 del Codice). Il Garante intende avvalersi di talefacolt a seguito dell'iniziativa di Unioncamere che ha predisposto lo schematipo di regolamento in esame. Il documento costituisce lo schema tipoin conformit al quale le camere di commercio potranno adottare i propri attiregolamentari entro il 31 dicembre 2005 al fine di poter lecitamente trattare idati sensibili e giudiziari. L'adozione da parte di ciascuna camera dicommercio di un regolamento conforme allo schema tipo valutato positivamente inquesta sede dal Garante, non render necessario chiedere all'Autorit il parereai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice. Le camere di commercio dovranno invecesottoporre all'Autorit uno schema di regolamento per il trattamento dei datisensibili e giudiziari e chiedere al Garante il previsto parere specifico, solose apporteranno modifiche sostanziali o integrazioni non formali riguardanti iltrattamento di dati personali, oppure lo svolgimento di operazioni nonconsiderati nello schema tipo, che dovranno essere appositamente evidenziatinella richiesta di parere. TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154,comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema tipo diregolamento predisposto dall'Unione italiana delle camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura al quale le camere di commercio potrannoadeguarsi per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari inrelazione alle finalit perseguite nei singoli casi. Roma, 15 dicembre 2005
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