Garante per la protezione
    dei dati personali


TRATTAMENTI DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI PRESSO ILCLUB ALPINO ITALIANO (CAI)

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

Nellariunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale;

Vistigli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materiadi protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vistala richiesta di parere sullo schema di regolamento presentato dal Club alpinoitaliano in data 27 novembre 2006 (prot. n. 2397);

Vistala documentazione in atti;

Vistele osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatoreil dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

 

IlClub alpino italiano (Cai) ha chiesto il parere del Garante in ordine ad unoschema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari daeffettuarsi presso il medesimo ente.

IlCai, al pari degli altri soggetti pubblici, pu trattare i dati sensibili egiudiziari in base ad un'espressa disposizione di legge nella quale sianospecificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalit di rilevanteinteresse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che silimiti a specificare solo la finalit di rilevante interesse pubblico, necessario identificare e rendere pubblici, in un atto di natura regolamentare conformeal parere reso dal Garante, i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonch leoperazioni eseguibili in relazione alle finalit perseguite nei singoli casi,al fine di rendere legittimo il trattamento.

Atale scopo, il Cai tenuto a promuovere l'adozione di un atto di naturaregolamentare conforme al parere reso dal Garante.

Ildocumento che identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili a cura delCai, il quale ne effettua il trattamento in relazione alle specifiche finalitperseguite nei singoli casi, stato sottoposto al parere dell'Autorit aisensi dell'art. 20, comma 2, del Codice.

Ilparere reso sul presupposto che l'individuazione dei tipi di dati sensibili ogiudiziari, nonch delle operazioni eseguibili, sia effettuata con un atto dieffettiva natura regolamentare ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice,suscettibile di produrre effetti giuridici per gli interessati.

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

 

aisensi degli articoli 20, comma 2 e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parerefavorevole sullo schema di regolamento predisposto dal Club alpino italiano pereffettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione allefinalit perseguite nei singoli casi.

Roma,7 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli