| Garante per la protezione     dei dati personali TRATTAMENTO DI DATISENSIBILI E GIUDIZIARI DA PARTE DEL COMUNE DI ROMA. NUOVA FINALITË DI RILEVANTEINTERESSE PUBBLICO IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente, e del dott. GiovanniButtarelli, segretario generale; Visti gli articoli 20, comma 2, e 154,commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Vista la richiesta di parere presentatadalla Provincia di Roma in data 29 febbraio 2008 (prot. 32/DG-O) in tema ditrattamento dei dati sensibili non considerati nello schema tipo di regolamentopredisposto dall'Upi (Unione delle province d'Italia) per le province, sulquale l'Autoritˆ si era espressa positivamente il Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio,formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante, n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; PREMESSO: La Provincia di Roma ha chiesto il pareredel Garante in ordine alla necessitˆ di trattare taluni dati sensibili perperseguire una finalitˆ di rilevante interesse pubblico non considerata nelloschema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziaripredisposto dall'Upi per le province, sul quale l'Autoritˆ si era espressafavorevolmente il In particolare, la richiesta di parereriguarda la finalitˆ di rilevante interesse pubblico di gestione di interventiin ambito socio-assistenziale, con specifico riferimento a quelli di sostegnopsico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti cheversano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare (art. 73, comma1, lett. a), del Codice). La Provincia ha rappresentato la necessitˆdi trattare detti dati nell'ambito delle competenze e delle funzioni ad essa attribuitedalla legge (d.lg. 18 agosto 2000, n. 267), con particolare riferimento aicompiti di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali infavore di persone in stato di bisogno e di disagio individuale e familiare,derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltˆ sociali e condizioni di nonautonomia (l. 8 novembre 2000, n. 328). Ci˜, anche in attuazione dei compitiattribuiti alla Provincia dalla Regione Lazio ai fini dell'istituzione dicentri antiviolenza o case rifugio per donne maltrattate (l.r. 15 novembre1993, n. 64). In tale quadro la Provincia ha, altres“,identificato taluni dati sensibili, nonchŽ le operazioni di trattamentoeseguibili in relazione alla predetta finalitˆ. OSSERVA: Valutate le circostanze che sono state rappresentaterisulta lecito che la Provincia di Roma possa trattare taluni dati sensibili alfine di attuare interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favoredi giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale,economico o familiare (art. 73, comma 1, lett. a), del Codice). Risulta altres“lecito che la Provincia di Roma possa trattare i dati idonei a rivelare lepatologie attuali e pregresse e le terapie in corso degli interessati, nonchŽlo stato di salute dei familiari degli interessati, che risultino nei singolicasi indispensabili rispetto alla finalitˆ perseguita (art. 22, comma 3, delCodice). Su tali dati di carattere personale potranno essere eseguite leoperazioni "ordinarie" di trattamento elencate nello schema tipodell'Upi e che risultino pertinenti e indispensabili nei singoli casi. Il Garante esprime quindi parerefavorevole sulla richiesta di parere della Provincia di Roma. Qualora altre province, in relazione allaspecifica attivitˆ svolta, intendano perseguire la predetta finalitˆ dirilevante interesse pubblico di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), del Codice,trattando conformemente a quanto sopra indicato i dati sensibili ed effettuandole relative operazioni oggetto del presente parere, essi potranno adottare ointegrare i propri atti regolamentari al fine di poter effettuare lecitamentetali trattamenti di dati senza dover chiedere singolarmente all'Autoritˆ ilparere ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice. TUTTO CIñ PREMESSO ILGARANTE: 1. ai sensi degli artt. 20, comma 2,e 154, comma 1, lett. g), del Codice, esprime parere favorevole sul trattamentoindicato dalla Provincia di Roma, nei limiti delle tipologie di dati sensibilie di operazioni oggetto della richiesta, indispensabili per perseguire lafinalitˆ di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 73, comma 1, lett. a),del Codice; 2. delibera altres“ che altre province,che in relazione alla specifica attivitˆ svolta intendano trattare i datisensibili ed effettuare le relative operazioni oggetto del parere medesimo,dovranno adottare o integrare i propri atti regolamentari senza chiederesingolarmente all'Autoritˆ il parere ai sensi dell'art. 20, comma 2, delCodice, a condizione che essi si conformino a quanto disposto nel presente parere. Roma, 10 aprile 2008
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