Garante per la protezione
    dei dati personali


PARERE SULLO SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DELL'AVVOCATURA GENERALE E DELLE AVVOCATURE DISTRETTUALI

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere presentata dall'Avvocatura dello Stato in data 29 dicembre 2005 (prot. n. 174622);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

L'Avvocatura dello Stato ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso l'avvocatura generale e presso le avvocature distrettuali.

L'Avvocatura dello Stato, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento (art. 20 del Codice).

In base al Codice, l'Avvocatura dello Stato deve quindi proporre l'adozione di un atto di natura regolamentare che identifichi i tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili in conformità al parere reso dal Garante.

In questo quadro, lo schema in esame identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili presso l'avvocatura generale e le avvocature distrettuali, che ne effettuano il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

 

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dall'Avvocatura dello Stato per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi presso il medesimo istituto e le avvocature distrettuali.

Roma, 18 gennaio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli