| Garante per la protezione     dei dati personali PARERE SULLO SCHEMA TIPODI REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DELLEAUTORIT PORTUALI IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti,e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la normativa internazionale ecomunitaria e, in particolare, la direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995; Visti gli articoli 20, comma 2, e 154,commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Vista la richiesta di parere sullo schematipo di regolamento, presentata dall'Assoporti in data 5 dicembre 2005; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio,formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante, n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; PREMESSO: L'Assoporti ha chiesto il parere delGarante in ordine ad uno schema tipo di regolamento per i trattamenti dei datisensibili e giudiziari da effettuarsi presso le autorit portuali istituite aisensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Le autorit portuali, al pari degli altrisoggetti pubblici, possono trattare i dati sensibili e giudiziari in base adun'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati,le operazioni eseguibili e le finalit di rilevante interesse pubblico perseguite.In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo lafinalit di rilevante interesse pubblico, necessario identificare e renderepubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonch le operazioni eseguibiliin relazione alle finalit perseguite nei singoli casi, al fine di renderelegittimo il trattamento. A tale scopo, le autorit portuali sonotenute ad adottare un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dalGarante, parere che, in armonia con il principio di semplificazione nel quadrodi un elevato livello di tutela dei diritti, pu essere fornito anche suschemi-tipo (art. 20 del Codice). Il Garante intende avvalersi di talefacolt ed ha a tal fine intrapreso alcune iniziative con l'Assoporti che hacos predisposto lo schema di regolamento in esame. Il documento costituisce lo schema tipoin conformit al quale le autorit portuali potranno adottare i propri attiregolamentari entro il 31 dicembre 2005 al fine di poter lecitamente trattare idati sensibili e giudiziari. L'adozione da parte di ciascuna autorit portualedi un regolamento conforme allo schema tipo valutato positivamente in questasede dal Garante, non render necessario chiedere all'Autorit il parere aisensi dell'art. 20, comma 2, del Codice. Le autorit portuali dovranno invecesottoporre all'Autorit uno schema di regolamento per il trattamento dei datisensibili e giudiziari e chiedere al Garante il previsto parere specifico, solose apporteranno modifiche sostanziali o integrazioni non formali riguardanti iltrattamento di dati personali, oppure lo svolgimento di operazioni nonconsiderati nello schema tipo. TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g)del Codice, esprime parere favorevole sullo schema tipo di regolamentopredisposto dall'Assoporti per effettuare il trattamento dei dati sensibili egiudiziari in relazione alle finalit perseguite nei singoli casi dalleautorit portuali. Roma, 7 dicembre 2005
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