Garante per la protezione     dei dati personali
Nellariunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale; Vistigli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materiadi protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Vistala richiesta di parere sullo schema di regolamento, presentato dall'Agenzia perla protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici in data 28 dicembre 2005(prot. n. 46769) come modificato in data 4 maggio 2006 (prot. n. 13510); Vistala documentazione in atti; Vistele osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000; Relatoreil dott. Mauro Paissan;
L'Agenziaper la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat) ha chiesto ilparere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti didati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso la medesima Agenzia. L'Apat,al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili egiudiziari in base ad un'espressa disposizione di legge nella quale sianospecificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevanteinteresse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che silimiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, ènecessario identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili ogiudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalitàperseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento (art.20 del Codice). Inbase al Codice, l'Apat deve quindi adottare un atto di natura regolamentareprevedendo tipi di dati e di operazioni in conformità al parere reso dalGarante. Inquesto quadro, lo schema in esame identifica i tipi di dati e di operazionieseguibili a cura dell'Apat, che ne effettua il trattamento in relazione allespecifiche finalità perseguite nei singoli casi.
aisensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprimeparere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dall'Agenzia per laprotezione dell'ambiente e per i servizi tecnici per effettuare il trattamentodei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite neisingoli casi. Roma,10 maggio 2006
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