Garante per la protezione     dei dati personali PARERE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PROVVEDIMENTO DEL 3FEBBRAIO 2011 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento, presentato dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 27 aprile 2006 (prot. n. 18552); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti; PREMESSO: L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso la medesima Autorità. L'Autorità al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento (art. 20 del Codice). In base al Codice, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve quindi adottare un atto di natura regolamentare prevedendo tipi di dati e di operazioni in conformità al parere reso dal Garante. In questo quadro, lo schema in esame identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili a cura dell'Autorità, che ne effettua il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi. TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi. Roma, 4 maggio 2006 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |