Garante per la protezione     dei dati personali
Nellariunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale; Vistigli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materiadi protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Vistala richiesta di parere sullo schema di regolamento presentato dall'Aero Clubd'Italia in data 15 maggio 2006 (prot. n. AGP/6440) come modificato indata 18 dicembre 2006 (prot. n. AGP/16478); Vistala documentazione in atti; Vistele osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000; Relatoreil dott. Giuseppe Chiaravalloti;
L'AeroClub d'Italia (Aeci) ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schemadi regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsipresso il medesimo ente. L'Aeci,al pari degli altri soggetti pubblici, pu trattare i dati sensibili egiudiziari in base ad un'espressa disposizione di legge nella quale sianospecificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalit di rilevanteinteresse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che silimiti a specificare solo la finalit di rilevante interesse pubblico, necessario identificare e rendere pubblici, in un atto di natura regolamentareconforme al parere reso dal Garante, i tipi di dati sensibili o giudiziari,nonch le operazioni eseguibili in relazione alle finalit perseguite neisingoli casi, al fine di rendere lecito il trattamento. Atale scopo, l'Aeci tenuto a promuovere l'adozione di un atto di naturaregolamentare conforme al parere reso dal Garante. Ildocumento che identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili a curadell'Aeci, il quale ne effettua il trattamento in relazione alle specifichefinalit perseguite nei singoli casi, stato sottoposto al pareredell'Autorit ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice. Ilparere reso sul presupposto che l'individuazione dei tipi di dati sensibili ogiudiziari, nonch delle operazioni eseguibili sia effettuata solo con un attodi effettiva natura regolamentare ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice,suscettibile di produrre effetti giuridici per gli interessati.
aisensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprimeparere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dall'Aero Clubd'Italia per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari inrelazione alle finalit perseguite nei singoli casi. Roma,28 dicembre 2006
IL SEGRETARIO GENERALE |