vedi anche Newsletter del 22 dicembre 2014
Provvedimenti a seguito di richieste dicancellazione, dai risultati resi da un motore di ricerca, dei collegamentialle pagine web che contengono il nominativo dell'interessato
PROVVEDIMENTO DEL 11 DICEMBRE 2014
Registrodei provvedimenti
n. 581 dell'11 dicembre 2014
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale;
VISTI ilCodice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 (di seguito Codice) e il codice di deontologia relativo al trattamento deidati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (allegato A.1 alCodice);
VISTA lamemoria integrativa al reclamo del 10 aprile 2013 pervenuta a questa Autoritàin data 13 novembre 2014 con la quale l'avvocato Luca Bauccio, in nome e perconto del sig. XY, ha ribadito le istanze precedentemente avanzatedall'interessato con la richiesta del 30 maggio 2014 a Google Inc. nellaquale lo stesso chiedeva di deindicizzare la url http://..., rinvenibilemediante il motore di ricerca Google;
VISTOche, in particolare, nella citata nota del 30 maggio 2014 l'interessatolamentava la reperibilità, tra i risultati della ricerca su Internet, "dellink al commento" presente nel blog KW e relativo ad una vicenda dicronaca risalente al 2006/2007 che lo ha visto imputato per ipotesi direato riguardanti rapporti sessuali con minori, imputazioni dalle qualievidenzia di essere stato assolto nel 2009 (fornendo in proposito la relativadocumentazione);
VISTA larisposta del 27 agosto 2014 formulata da Google Inc. che ha comunicato alreclamante di non poter accogliere la richiesta di deindicizzazione della urlin questione in quanto "l'inserimento degli articoli di notizie neirisultati di ricerca di Google" risulta essere " ancora pertinente edi interesse pubblico";
RILEVATOche nell'anno 2013 altre analoghe url erano state deindicizzate dai titolaridel trattamento a seguito di specifiche istanze, tranne quella in oggetto inquanto non è stato possibile contattare il blog KW;
RILEVATO,in particolare, che la diffusione in oggetto riguarda dati personali relativiad abitudini sessuali riferite ad una determinata persona identificata oidentificabile (articolo 137, comma 3 del Codice e articoli 5, 6 e 11dell'allegato codice di deontologia);
RITENUTO,dunque, che la diffusione del commento contenuto nel link oggetto di reclamoleda la sfera privata del reclamante;
RITENUTOdi dover dichiarare fondata, nel caso di specie, la richiesta dideindicizzazione della url segnalata;
VISTIgli articoli 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice;
VISTA ladocumentazione in atti;
RILEVATOche, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderà applicabilela sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-ter del Codice;
VISTE leosservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'articolo 15 delregolamento del Garante n. 1/2000;
RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini;
TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:
prescrive,ai sensi degli articoli 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) aGoogle Inc., con sede in Mountain View, USA, di cancellare dal risultato deimotori di ricerca la seguente url http://....
Ai sensidegli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presenteprovvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 11 dicembre 2014
Il presidente
Soro
Il relatore
Iannini
Il segretario generale
Busia