vedi anche Newsletter del 22 dicembre 2014
Provvedimenti a seguito di richieste dicancellazione, dai risultati resi da un motore di ricerca, dei collegamentialle pagine web che contengono il nominativo dell'interessato
PROVVEDIMENTO DEL 4 DICEMBRE 2014
Registrodei provvedimenti
n. 557 del 4 dicembre 2014
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale;
VISTI ilCodice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 (di seguito Codice) e il codice di deontologia relativo al trattamento deidati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (allegato A.1 alCodice);
VISTO ilreclamo pervenuto a questa Autorità in data 10 ottobre 2014 con il quale ilsig. XY ha chiesto la deindicizzazione della url http://... contenente variarticoli di stampa concernenti una vicenda di cronaca che è sfociata in unprocedimento nel quale risulta coinvolto il reclamante stesso e la rimozione ditutti i link presenti sul motore di ricerca Google relativi allo stesso casogiudiziario;
VISTA lanota del 12 giugno 2014, allegata al reclamo, con la quale l'avv. CarloGuglielmo Izzo, in nome e per conto del sig. XY, ha chiesto a Google Inc. ladeindicizzazione della url sopracitata;
VISTOche, in particolare, il reclamante ha lamentato che gli articoli contenutiall'interno della url de "XX" si riferiscono a "vicende passate,concluse e ormai obsolete e siano, allo stato attuale dei fatti, di gravepregiudizio alle persona interessata e non più di interesse ed utilità pubblicariferendosi ad episodi definiti nel 2007 e che si sono protratti solo perZZ";
VISTA lanota del 29 luglio 2014, allegata al reclamo, con la quale Google Inc. haritenuto di non accogliere la citata richiesta di deindicizzazione in quantogli articoli segnalati riportano notizie ancora pertinenti e di interessepubblico;
CONSIDERATOche le ragioni addotte dal reclamante non giustificano, nel caso in esame, ladeindicizzazione degli articoli segnalati e tenuto conto del fatto che lenotizie pubblicate risultano essere di pubblico interesse, in quanto riguardanoun noto caso giudiziario di rilevanza nazionale tutt'ora oggetto di attenzioneda parte dei media come desumibile anche dalla presenza nella url de"XX" di un articolo del JJ "KK" in cui viene ripresa lamedesima vicenda giudiziaria ivi compresi i riferimenti al reclamante;
VISTOl'art. 154, comma 1, lett. b), del Codice, in base al quale il Garante esaminai reclami e le segnalazioni;
VISTA ladocumentazione in atti;
VISTE leosservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000;
RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;
TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:
nonaccoglie la richiesta avanzata dal reclamante.
Ai sensidegli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presenteprovvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 4 dicembre 2014
Il presidente
Soro
Il relatore
Bianchi Clerici
Il segretario generale
Busia