vedi anche Newsletter del 22 dicembre 2014
Provvedimenti a seguito di richieste dicancellazione, dai risultati resi da un motore di ricerca, dei collegamentialle pagine web che contengono il nominativo dell'interessato
PROVVEDIMENTO DEL 4 DICEMBRE 2014
Registrodei provvedimenti
n. 558 del 4 dicembre 2014
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssaAugusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici edella prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;
VISTI ilCodice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 (di seguito Codice) e il codice di deontologia relativo al trattamento deidati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (allegato A.1 alCodice);
VISTO ilreclamo pervenuto a questa Autorità in data 13 novembre 2014 con il quale XY,insieme ai fratelli XX e YY, chiede la deindicizzazione delle url, http://...,http://..., http://..., http://..., http://..., rinvenibili mediante il motoredi ricerca Google e contenenti articoli di stampa concernenti vicende dicronaca sfociate in procedimenti giudiziari nei quali risultano coinvolti imedesimi, in quanto le notizie in esse riportate "sono [Š] non veritiere,non pertinenti, in diversi casi allusive, offensive ovvero eccessive inrapporto alle finalità del trattamento";
VISTA lanota del 7 agosto 2014, allegata al citato reclamo, con la quale l'avvocatoFrancesco Leo, in nome e per conto del sig. XY, aveva chiesto a Google Inc. ladeindicizzazione di tre delle url sopra indicate, in particolare http://...,http://..., http://....;
VISTA lanota dell'8 agosto 2014, anch'essa allegata al reclamo, con la quale GoogleInc. ha ritenuto di non accogliere la richiesta di deindicizzazione avanzatadall'avvocato Francesco Leo, su delega conferita dal sig. XY, in quanto gliarticoli segnalati riporterebbero notizie ancora pertinenti e di"sostanziale interesse pubblico", riferendosi gli stessi alla vitaprofessionale del richiedente, e, pertanto, potrebbero interessare"potenziali o attuali consumatori, utenti o fruitori dei [Š] servizi"curati dal medesimo;
CONSIDERATOche le ragioni addotte dai reclamanti non giustificano, nel caso in esame, ladeindicizzazione degli articoli segnalati, tenuto conto del fatto che lenotizie in essi contenute risultano essere di pubblico interesse in quantoriguardano il delicato settore dell'editoria ed investono aspetti di caratterefinanziario, con ricadute su profili di trasparenza e correttezza di importantiprogetti imprenditoriali; aspetti, questi, ancora attuali, in quanto la vicendaoggetto di cronaca risale al 2013;
RILEVATOche gli interessati, ritenendo che le notizie agli stessi riferibili sono"imprecise [Š] false, infondate e non documentate", possono chiederel'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati che li riguardanocontenuti negli articoli oggetto di reclamo rivolgendo nei confronti deglieditori delle singole testate on line apposita istanza ai sensi dell'art. 7 delCodice, corredata della documentazione necessaria a provare gli eventi e glisviluppi successivi che hanno modificato le situazioni oggetto di cronacagiornalistica;
VISTOl'art. 154, comma 1, lett. b), del Codice, in base al quale il Garante esaminai reclami e le segnalazioni;
VISTA ladocumentazione in atti;
VISTE leosservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000;
RELATOREla prof.ssa Licia Califano;
TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:
nonaccoglie la richiesta avanzata dai reclamanti.
Ai sensidegli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presenteprovvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma 4 dicembre 2014
Il presidente
Soro
Il relatore
Califano
Il segretario generale
Busia