Garante per la protezione
    dei dati personali


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Sanità: stop alla raccolta sistematica di dati sulla religione dei ricoverati

 

PROVVEDIMENTO DEL 12 NOVEMBRE 2014

Registro deiprovvedimenti
 n. 515 del 12 novembre 2014

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunioneodierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssaAugusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici edella prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTO il Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), diseguito "Codice";

ESAMINATE lesegnalazioni pervenute all'Autorità in merito alla prassi seguita in alcunestrutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale (Ssn) relativa allasomministrazione sistematica e preventiva ai pazienti, all'atto del ricovero,di questionari volti ad acquisire informazioni relative anche al credoreligioso di appartenenza degli stessi;

VISTE le richieste diinformazioni in atti;

VISTO lo schema tipoaggiornato di regolamento per il trattamento di dati personali sensibili egiudiziari da effettuarsi presso le regioni e le province autonome, le aziendesanitarie, gli enti e agenzie regionali/provinciali, gli enti vigilati dalleregioni e dalle province autonome, predisposto dalla Conferenza delle regioni edelle province autonome, sul quale il Garante ha espresso parere favorevole il26 luglio 2012.

VISTO il provvedimentogenerale circa il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e delladignità degli interessati nell'erogazione delle prestazioni da parte dellestrutture sanitarie adottato dal Garante il 9 novembre 2005;

VISTA la normativarelativa ai servizi di assistenza religiosa nelle strutture sanitarie;

VISTO il codice dideontologia medica approvato dalla Federazione nazionale degli ordini deimedici chirurghi e degli odontoiatri il 18 maggio 2014;

VISTO il codicedeontologico dell'infermiere approvato dal Comitato centrale della FederazioneIpasvi con deliberazione n.1 del 10 gennaio 2009 e dal Consiglio nazionale deiCollegi Ipasvi il 17 gennaio 2009;

VISTA ladocumentazione in atti;

VISTE le osservazionidell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante, n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssaAugusta Iannini;

PREMESSO

Sono pervenute alcunesegnalazioni nelle quali si lamenta una presunta violazione delle disposizioniin materia di protezione dei dati personali in relazione alla prassi seguita damolte strutture del Ssn relativa alla somministrazione sistematica ai pazienti,all'atto del ricovero, di un questionario nel quale è richiesto di risponderead alcune domande tra le quali figura la seguente: "Qual è la suareligione?".

In merito a quantosegnalato, l'Ufficio ha provveduto ad avviare un'istruttoria, al fine dicomprendere le motivazioni che renderebbero indispensabile per le strutturesanitarie del Ssn acquisire in modo sistematico e preventivo il dato relativoal credo religioso di appartenenza di tutti i pazienti all'atto del loro ricovero.

Dalle informazioniacquisite, è emerso che la rilevazione di informazioni relative al credoreligioso dell'interessato all'atto del ricovero è effettuata dalle strutturesanitarie del Ssn, in modo sistematico e preventivo, per assicurare al pazienteun'assistenza personalizzata con specifico riferimento al regime alimentare,alla possibilità di dedicarsi a momenti di preghiera o di ricevere un confortoda un religioso, nonché al rifiuto a sottoporsi ad alcune pratiche mediche (es.quelle trasfusionali).

Nell'ambito delleattività istruttorie svolte dall'Ufficio è emerso che tale prassi è seguita inmolte strutture sanitarie di ricovero appartenenti al Ssn.

OSSERVA

1. Premessa

La struttura sanitariaè titolare del trattamento dei dati personali effettuato durante l'erogazionedella prestazione sanitaria (artt. 7 comma 1, lett. f) e 28 del Codice).Nell'ambito dello svolgimento delle attività di cura la struttura sanitariaraccoglie legittimamente numerose informazioni personali, anche di caratteresensibile, dei soggetti dalla stessa assistiti.

Prima ancora diprocedere all'attività di cura dell'interessato quest'ultimo deve ricevere unacompleta informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano, e-fermi restando i casi di prestazioni d'urgenza- rilasciare il consenso, anchein forma orale, purché documentato per iscritto da parte dell'esercente laprofessione sanitaria (artt. 13 e 75 e ss. del Codice). Nell'informativa devonoessere specificati, tra l'altro, i dati personali il cui conferimento risultiobbligatorio e quali, invece, facoltativo in relazione alle diverse finalitàperseguite, avendo cura di precisare anche le conseguenze di un eventualerifiuto al conferimento degli stessi (art. 13, comma 1, lett. b) e c) delCodice).

In ogni caso, iltrattamento dei dati personali deve uniformarsi ai princìpi di pertinenza e noneccedenza in relazione alle finalità legittimamente perseguite; nel rispetto ditali principi occorre, pertanto, circoscrivere il trattamento ai soli datipersonali che siano, caso per caso, strettamente necessari (art. 11 delCodice). In particolare, per quanto riguarda le informazioni di caratteresensibile, assume ancor più rilievo la verifica dell'essenzialità e dellaindispensabilità dei dati trattati (art. 22 del Codice).

Tra i dati sensibilisi annoverano anche quelli idonei a rivelare le convinzioni religiosedell'interessato (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice).

Alla luce dei principisuesposti, il Garante ritiene necessario procedere ad un esame delle fattispecienell'ambito delle quali la raccolta del dato relativo alla religione diappartenenza dell'interessato risulta indispensabile al fine di erogare allostesso prestazioni in ambito medico aderenti alle sue convinzioni religiose.

2. Libertà dipreghiera, assistenza religiosa e spirituale in ospedale e servizi necroscopici

L'ordinamentogiuridico riconosce al paziente il diritto a richiedere un'assistenza religiosae spirituale durante il ricovero (cfr., in particolare, art. 35 del d.P.R. 27marzo 1969, n.128 "Ordinamento interno dei servizi ospedalieri", art.6 della legge 11 agosto 1984, n. 449 "Norme per la regolazione deirapporti tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese",art. 11 della legge 25 marzo 1985, n. 121 "Ratifica ed esecuzione accordocon prot. addizionale, firmato a Roma il 18.12.1984 che apporta modificazionial Concordato Lateranense", art. 8 della legge 22 novembre 1988, n. 516"Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italianadelle Chiese Cristiane avventiste del 7° giorno", art.4 della legge 22novembre 1988, n.517 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato ele Assemblee di Dio in Italia", art. 9 della legge 8 marzo 1989, n.101"Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delleComunità ebraiche italiane", art. 6 della legge 12 aprile 1995, n. 116:"Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione CristianaEvangelica Battista d'Italia", art. 6 della legge 29 novembre 1995, n. 520"Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa EvangelicaLuterana in Italia, art. 5 della legge 30 luglio 2012, n. 126 "Norme perla regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossad'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8,terzo comma, della Costituzione", art. 9 della legge 30 luglio 2012, n.127 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa diGesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8 dellaCostituzione", art.6 della legge 30 luglio 2012, n. 128 "Norme per laregolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, inattuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione", art. 5 dellalegge 31 dicembre 2012 n. 245 "Norme per la regolazione dei rapporti tralo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzocomma, della Costituzione", art.5 della legge 31 dicembre 2012 n. 246"Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione InduistaItaliana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma,della Costituzione". Anche nell'elenco dei diritti del paziente daindicare nelle carte dei servizi pubblici sanitari proclamate a livello localedalle aziende sanitarie si configura il diritto "ad avere il rispetto perla propria fede e alla assistenza religiosa, se richiesta" (allegato 8,punto 44 del d.P.C.M. 19 maggio 1995 "Schema generale di riferimento perla Carta dei servizi pubblici sanitari", cfr. anche art. 4 del codicedeontologico dell'infermiere del 10 gennaio 2009).

La valutazione circal'indispensabilità del dato relativo alla religione di appartenenzadell'interessato ai fini dell'erogazione dell'assistenza religiosa e spiritualein ospedale e della realizzazione dei servizi necroscopici è stata giàeffettuata dal Garante nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio del pareresul citato schema tipo di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili egiudiziari di competenza delle regioni e delle province autonome, delle aziendesanitarie, degli enti e agenzie regionali/provinciali, nonché degli entivigilati dalle regioni e dalle province autonome (cfr. predetto parere delGarante 26 luglio 2012). In tale schema tipo di regolamento è previsto che lestrutture sanitarie possano raccogliere i dati relativi alle convinzionireligiose dell'interessato qualora la raccolta di tali informazioni siafinalizzata a garantire ai ricoverati l'assistenza religiosa e spiritualetramite i ministri di culto delle diverse confessioni religiose (bisogno diconforto o di sacramento al letto) (cfr. scheda n. 17 del predetto schema tipodi regolamento). In tal caso, tali informazioni possono essere comunicateverbalmente al personale di reparto dall'interessato stesso o da un suofamiliare; detto personale provvederà a trasmettere alla direzione sanitaria lerichieste di assistenza religiosa e spirituale proveniente da infermi diqualunque religione (cfr. art. 35, comma 4 del d.P.R. 27 marzo 1969, n.128"Ordinamento interno dei servizi ospedalieri").

Il predetto schematipo di regolamento prevede, inoltre, che i medesimi dati possano esserelecitamente raccolti da parte della struttura sanitaria anche con riferimentoai trattamenti effettuati nell'ambito del servizio necroscopico, ai fini dellapreparazione della salma (cfr. scheda n. 17 citata; cfr. allegato 1, punto 1.3del d.P.C.M. 29-11-2001 "Definizione dei livelli essenziali diassistenza").

Le strutture sanitariepossono, pertanto, lecitamente trattare le informazioni idonee a rilevare le convinzionireligiose dell'interessato laddove quest'ultimo richieda di usufruiredell'assistenza religiosa e spirituale durante il ricovero, ovvero nei casi incui ciò si rilevi indispensabile durante l'esecuzione dei servizi necroscopiciper rispettare specifiche volontà espresse in vita dall'interessato. Taleraccolta di dati sensibili non deve avvenire, quindi, in maniera sistematica epreventiva, bensì solo su richiesta dell'interessato o, qualora lo stesso siaimpossibilitato, di un terzo legittimato, quale, ad esempio, un familiare, unparente o un convivente.

3. Regimi alimentari,rifiuto di particolari condotte terapeutiche

L'ordinamentogiuridico riconosce al paziente il diritto ad "essere assistito e curatocon premura ed attenzione, nel rispetto della dignità umana e delle proprieconvinzioni filosofiche e religiose" (cfr., fra l'altro, art. 1, all. n.7, del d.P.C.M. 19 maggio 1995 "Schema generale di riferimento per laCarta dei servizi pubblici sanitari"). Tale diritto si esplicita anchenella facoltà per l'interessato di esprimere durante un ricovero specifichepreferenze alimentari o il rifiuto di sottoporsi a particolari condotteterapeutiche (ad es. rifiuto alla terapia trasfusionale, cfr. art. 7 d.m.1-9-1995 "Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste diservizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e nonaccreditate, dotate di frigoemoteche"; con riferimento al doveredeontologico del medico di astenersi, nel rispetto delle volontà espresse dalpaziente, dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui nonsi possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o unmiglioramento della qualità della vita, cfr. art. 16 del Codice di deontologiamedica del 18 maggio 2014).

Sebbene nel citatoschema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziarisia previsto che le strutture sanitarie possano raccogliere i dati relativialle convinzioni religiose dell'interessato nell'ambito dell'assistenzaospedaliera in regime di ricovero, l'Autorità -durante i lavori preparatori delcitato schema tipo- ha ritenuto tale raccolta di dati sensibili indispensabilesolo se finalizzata a garantire ai pazienti l'assistenza religiosa e spiritualee, nell'ambito del servizio necroscopico, ai fini della preparazione dellasalma. Nella citata scheda 17 del predetto schema tipo di regolamento, infatti,il trattamento dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose è previstosolo per l'attività di assistenza spirituale e religiosa e in ambitonecroscopico e non anche con riferimento al regime alimentare da offrire alpaziente e all'eventuale rifiuto di questo a specifici trattamenti medici(cfr., in particolare, la parte descrittiva della predetta scheda).

La finalità di assicurareun regime alimentare aderente alla volontà espressa dall'interessato, nonchéquella di rispettare le scelte terapeutiche espresse in modo consapevoledall'interessato (ad es. rifiuto al trattamento trasfusionale nell'ambitodell'espressione del diritto ad un autodeterminazione terapeutica)- alla lucedei richiamati principi di indispensabilità- possono essere, infatti, utilmenteperseguite dalle strutture sanitarie senza raccogliere l'informazione relativaalle religione di appartenenza dell'interessato.  Al paziente  deveessere, pertanto, consentito di esprimere tali volontà, senza che sianoraccolte le  eventuali motivazioni religiose che ne sono alla base.

Sotto altro profilo,resta fermo che la struttura sanitaria, nel raccogliere legittimamente il consensoo l'eventuale diniego del paziente ad uno specifico trattamento sanitario (art.32 della Costituzione), non debba acquisire le informazioni relative al credoreligioso sottese a tale scelta.

Il presenteprovvedimento è pubblicato sul sito Internet del Garante (www.gpdp.it) e,considerata la sua valenza generale, è inviato alle regioni e province autonomeaffinché provvedano a divulgarlo presso le aziende sanitarie competenti.

TUTTO CIŅ PREMESSO IL GARANTE

1.    ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) delCodice prescrive alle strutture sanitarie del Ssn, entro 6 mesi dalla data diadozione del presente provvedimento, di adeguare la raccolta delle informazionirelative alla religione di appartenenza dell'interessato a quanto indicato neipunti 2 e 3 del presente provvedimento;

2.    ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. h) delCodice dispone che il presente provvedimento sia inviato alle regioni eprovince autonome affinché provvedano a divulgarlo presso le strutturesanitarie del Servizio sanitario nazionale.

Ai sensi degli artt.152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimentopuò essere proposta opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria, con ricorsodepositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare deltrattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data dicomunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se ilricorrente risiede all'estero.

Roma, 12 novembre 2014

Il presidente
Soro

Il relatore
Iannini

Il segretario generale
Busia