Garante per la protezione
    dei dati personali


Comunicato stampa

 

Parere su uno schema di provvedimento recante ilmodello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il calcolodell'ISEE

PROVVEDIMENTO DEL 6 NOVEMBRE 2014

Registrodei provvedimenti
 n. 495 del 6 novembre 2014

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nellariunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

Vista larichiesta di parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vistol'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista ladocumentazione in atti;

Viste leosservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatoreil dott. Antonello Soro;

PREMESSO

IlMinistero del lavoro e delle politiche sociali ha richiesto il parere delGarante in ordine a uno schema di provvedimento recante il modello tipo delladichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE.

Ilprovvedimento è adottato ai sensi del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recanteil regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e icampi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente(ISEE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2014, n. 19, sul cuischema il Garante ha fornito, a suo tempo, il parere di competenza (parere del22 novembre 2012).

Ild.P.C.M. prevede che l'ISEE debba essere calcolato sulla base delleinformazioni, relative al nucleo familiare di appartenenza del beneficiario,fornite dal dichiarante attraverso un apposito modello di dichiarazione("dichiarazione sostitutiva unica" – DSU), e delle altreinformazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate,acquisite dal sistema informativo dell'ISEE (artt. 2, comma 6, e 11).

Inparticolare, l'articolo 10 del regolamento ("Dichiarazione sostitutivaunica (DSU)") prevede, tra le altre cose, che con provvedimento delMinistero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministerodell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delleentrate e il Garante, sia approvato il modello tipo della DSU edell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione (comma3).

Ilsuddetto modello deve contenere l'informativa di cui all'articolo 13 deldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezionedei dati personali (infra: Codice).

Con ilmedesimo provvedimento si definiscono altresì le modalità con cuil'attestazione, il contenuto della DSU, nonché gli altri elementi informativinecessari al calcolo dell'ISEE possono essere resi disponibili al dichiaranteper il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU ai sensidell'articolo 11, comma 4, del d.P.C.M. n. 159 del 2013.

Ilsuddetto comma 4 dell'articolo 11 prevede che "Šl'attestazione riportantel'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari alcalcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, è resa disponibile dall'INPS aldichiarante mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero medianteposta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali competenti entroil secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei datidell'anagrafe tributaria. Sulla base di specifico mandato conferito daldichiarante con manifestazione di consenso, l'attestazione e le informazioni dicui al periodo precedente possono essere resi disponibili al dichiarante, conmodalità definite dal provvedimento di cui all'articolo 10 comma 3, per iltramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensidell'articolo 10, comma 6Š" . Quest'ultima disposizione, a sua volta (art.10, comma 6, d.P.C.M. n. 159/2013), prevede che la DSU sia presentata "aicomuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del decretolegislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblicain qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o allasede dell'INPS competente per territorio. È comunque consentita lapresentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura delrichiedente. A tal fine, l'INPS rende disponibili modalità di compilazionetelematica assistita della DSU".

Infine,il medesimo articolo 11, al comma 7, stabilisce che "il dichiarante, nelcaso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archiviamministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente aglielementi non autodichiarati, nonché relativamente al valore sintetico, laddovedisponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare, acquisito ai sensi delcomma 2, può produrre per iscritto osservazioni eventualmente corredate dadocumenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi ocertificazione sostitutiva, estratti conto o altra documentazione riferita allasituazione reddituale e patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimentodella comunicazione dell'INPS. Il dichiarante può altresì compilare il modulointegrativo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e), autocertificando lecomponenti per cui rilevi inesattezze. In tal caso, analogamente a quantoprevisto al comma 5, l'attestazione dovrà riportare anche i dati acquisitidall'anagrafe tributaria e dall'INPS per cui il dichiarante rilevi inesattezze.Con il medesimo provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, sono definite,ai fini della eventuale rideterminazione dell'ISEE, le modalità di acquisizionedei dati in caso di difformità delle componenti reddituali e patrimonialidocumentate dal dichiarante rispetto alle informazioni in possesso del sistemainformativo, nonché i tempi per la comunicazione al dichiarantedell'attestazione definitiva".

Percompletezza, si sottolinea che ai sensi dell'articolo 12 del regolamento,spetta all'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,l'Agenzia delle entrate e il Garante, approvare il disciplinare tecnicocontenente le misure di sicurezza per il funzionamento del sistema informativodell'ISEE, in linea con quanto previsto dagli articoli 31 e seguenti delCodice, al fine di garantire "la riservatezza dei dati trattatinell'ambito del sistema informativo ISEE, anche in riferimento alle modalità diaccesso" (art. 12, comma 2, d.P.C.M. n. 159 del 2013).

Nonrisulta all'Autorità che tale disciplinare sia stato stato adottato; il Garantecoglie l'occasione del presente parere per richiamare l'attenzione di tutte leamministrazioni interessate e, in particolare, dell'INPS sulla necessità chetale importante adempimento sia assolto prima che entri in funzione il sistema,al fine di assicurare le dovute garanzie agli interessati anche sul piano dellasicurezza.

RILEVATO

Inapplicazione dell'articolo 10, comma 3, del d.P.C.M. n. 159 del 2013,l'articolo 1 approva il modello tipo della DSU, dell'attestazione, nonché dellerelative istruzioni per la compilazione, di cui all'allegato A che costituisceparte integrante del presente decreto.

Ai sensidell'articolo 11, comma 4, del medesimo regolamento, l'articolo 2 dello schemadisciplina le modalità di rilascio dell'attestazione entro il secondo giornolavorativo successivo all'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria.

Nellospecifico, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazionedella DSU (comma 2), l'INPS rende disponibili al dichiarante l'attestazioneriportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativinecessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi mediante accessoall'area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali competenti, conmodalità idonee a garantire l'identificazione dell'interessato (comma 1) nonchémediante posta elettronica certificata il cui indirizzo è indicato daldichiarante in apposita sezione all'atto della sottoscrizione della DSU.

Inoltre,nella medesima sezione il dichiarante conferisce eventualmente mandato aisoggetti incaricati della ricezione della DSU (comuni, centri di assistenzafiscale, enti erogatori ai quali è richiesta la prima prestazione, sededell'INPS competente per territorio) a ricevere le predette informazioni aisoli fini del rilascio al dichiarante stesso; nell'ipotesi in cui il mandatosia stato conferito, il dichiarante richiede all'INPS di rendere disponibili lepredette informazioni presso l'ente al quale è stata presentata la DSU (comma2).

Ai sensidell'articolo 11, comma 7, del decreto n. 159 del 2013, entro il termine didieci giorni dal ricevimento dell'attestazione dell'INPS, il dichiarante, nelcaso di inesattezze negli elementi non auto dichiarati nella DSU acquisitidagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, puòautocertificare l'oggetto delle inesattezze mediante la sottoscrizione delmodulo integrativo (Modulo FC.3) che compone la DSU di cui all'allegato A,corredato, eventualmente, da documenti comprovanti le predette inesattezze (es.copia della dichiarazione dei redditi). Tale modulo può essere compilato esottoscritto anche dal componente il nucleo familiare di cui si intenderettificare i dati (art. 3, comma 1, dello schema).

Perquanto riguarda le modalità di acquisizione dei dati del modulo integrativo nelsistema informativo dell'ISEE, il modulo è presentato ai comuni o ai centri diassistenza fiscale o direttamente  all'ente erogatore al quale è richiestala prima prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio ovveroall'INPS, in via telematica, direttamente a cura del dichiarante.

L'enteche ha ricevuto il modulo trasmette per via telematica entro i successiviquattro giorni lavorativi i relativi dati al sistema informativo dell'ISEE,mentre l'INPS e l'Agenzia delle entrate verificano nei propri archivi leinformazioni contenute nel modulo entro il quarto giorno lavorativo successivoalla ricezione dello stesso.

Infine,per quanto riguarda i tempi per la comunicazione al dichiarantedell'attestazione definitiva, l'INPS entro il secondo giorno lavorativosuccessivo all'esito delle verifiche rende disponibile la predetta attestazionemediante accesso all'area servizi del portale web o tramite le sediterritoriali competenti o mediante posta elettronica certificata (art. 3, comma2).

Qualora,in seguito alle verifiche negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate,permanga una discordanza, l'attestazione dovrà riportare "anche i datiacquisiti dall'anagrafe tributaria e dall'INPS". In tal casol'attestazione definitiva è valida ai fini dell'erogazione della prestazione"fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idoneadocumentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicatinel modulo integrativo". Ad ogni modo, in caso di discordanze, inominativi dei dichiaranti sono comunicati alla Guardia di finanza ai fini dellaprogrammazione delle verifiche di cui all'articolo 11, comma 13, del D.P.C.M. 5dicembre 2013, n. 159 (art. 3, comma 3).

CONSIDERATO

Ilparere è reso su di una versione dello schema di provvedimento che tiene contodegli approfondimenti e delle indicazioni suggerite dall'Ufficio del Garante alcompetente ufficio dell'Amministrazione interessata nel corso di riunioni dilavoro e contatti informali, volti a perfezionare il testo e a renderloconforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, inrelazione alle operazioni di raccolta delle informazioni relative al nucleofamiliare di appartenenza del beneficiario di una prestazione sociale, nonchédi consegna da parte degli enti legittimati dell'attestazione dell'ISEE, delcontenuto della DSU e di eventuali ulteriori informazioni comunque necessarieal calcolo dell'ISEE.

Inparticolare, le osservazioni dell'Ufficio hanno riguardato:

1)   l'informativa agli interessati. Inparticolare, al fine di agevolarne la visione da parte degli interessati primadella compilazione del modello di DSU, l'informativa è stata formalmenteinserita nella parte iniziale dello stesso. Inoltre, sotto il profilosostanziale, è stato precisato che le informazioni indicate nella DSU come facoltative perseguono finalità di accesso a determinate prestazioni socialiovvero di contatto con il dichiarante. Infine, è stato evidenziato all'internodell'informativa che i controlli sulle informazioni rese dal dichiaranteavranno ad oggetto anche i dati personali dei componenti il nucleo familiare;

2)   alcune delle informazioni raccolteattraverso la DSU, in relazione alle quali è stata evidenziata la naturafacoltativa del conferimento delle stesse, riportando tra parentesi in modoesplicito la relativa indicazione (es. numero di telefono, e-mail);

3)   le modalità per rendere le DSUdisponibili ai dichiaranti. Al riguardo, è stato specificato che questi ultimipossono eventualmente conferire mandato ai soggetti incaricati della ricezionedella DSU (centri di assistenza fiscale o enti erogatori) a ricevere, ai solifini del rilascio ai dichiaranti stessi, l'attestazione contenente l'ISEE e lealtre informazioni usate per il calcolo e, in tal caso, richiederecontestualmente all'INPS di rendere disponibili le medesime informazioni eattestazioni.

Leindicazioni rese dall'Ufficio del Garante sono state integralmente recepitenello schema che, pertanto, non presenta criticità sotto il profilo dellaprotezione dei dati personali. Ciò premesso, il Garante non ha osservazioni daformulare.

IL GARANTE

esprimeparere favorevole sullo schema di provvedimento del Ministero del lavoro edelle politiche sociali in materia di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) peril calcolo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del d.P.C.M. 5dicembre 2013, n. 159.

Roma, 6 novembre 2014

Il presidente
Soro

Il relatore
Soro

Il segretario generale
Busia