Parere su uno schema di decreto concernentel'individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazioneinformatica delle negoziazioni effettuate dai cambiavalute
PROVVEDIMENTO DEL 25 SETTEMBRE 2014
Registrodei provvedimenti
n. 425 del 25 settembre 2014
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Vista larichiesta di parere del Ministero dell'economia e delle finanze;
Vistol'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista ladocumentazione in atti;
Viste leosservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatoreil dott. Antonello Soro;
PREMESSO
Con notadell'Ufficio legislativo economia, il Ministero dell'economia e delle finanzeha richiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di decretoconcernente l'individuazione delle specifiche tecniche del sistema diconservazione informatica delle negoziazioni effettuate dai cambiavalute e laperiodicità di invio delle pertinenti informazioni, da adottarsi ai sensidell'articolo 17-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 esuccessive modificazioni.
In basealla predetta disposizione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanzeindividua con proprio decreto le specifiche tecniche del sistema diconservazione informatica delle negoziazioni di mezzi di pagamento in valutanonché la periodicità di invio delle relative informazioni dai soggettiesercenti professionalmente l'attività di cambiavalute (infra"cambiavalute") all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies deldecreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (infra "Organismo").
Occorrepremettere che tale Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato,è competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziariae dei mediatori creditizi (art. 128-undecies d.lg. n. 385 del 1993, recante iltesto unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, introdotto dall'art.11, comma 1, d.lg. 13 agosto 2010, n. 141 e modificato dall'art. 6, comma 1,lett. f), d. lg. 19 settembre 2012, n. 169); ad esso è stata poi attribuita lagestione anche del registro dei cambiavalute e, in tale qualità, è deputato aricevere da questi ultimi, per via telematica, le "negoziazionieffettuate" (art. 17-bis d.lg. 13 agosto 2010, n. 141, inserito dall'articolo11, comma 1, d.lg. n. 169 del 2012).
RILEVATO
Riprendendopedissequamente la formulazione del predetto articolo 17-bis, lo schema didecreto in esame stabilisce che l'esercizio professionale nei confronti delpubblico dell'attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistentenella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è riservato aisoggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo (art. 2, comma1, dello schema); l'obbligo di iscrizione è adempiuto dai cambiavalute entro 3mesi dall'emanazione del decreto in esame (art. 2, comma 2).
Icambiavalute trasmettono telematicamente all'Organismo le negoziazionieffettuate; in particolare, oggetto di trasmissione sono i dati identificatividel cliente e i dati relativi all'operazione (art. 3, comma 1).
Perquanto riguarda i dati identificativi del cliente, essi ricomprendono il nome,il cognome, il luogo e la data di nascita, il paese di residenza, gli estremidel documento di identificazione e, qualora i clienti nei siano provvisti, ilcodice fiscale (art. 1, comma 1, lett. f)). I dati del cliente oggetto ditrasmissione sono dettagliati nell'apposita tabella descritta nell'articolo 6dello schema; tale tabella riporta anche il dettaglio delle operazioni che devonoessere trasmesse (sequenza di record, ciascuno relativo alle informazioniinerenti la singola transazione) (art. 6, comma 1).
Quantoalla periodicità della trasmissione, i cambiavalute trasmettono i datiall'Organismo mensilmente (art. 4, comma 2). In conformità alla norma di legge(art. 17-bis, d.lg. n. 141/2010), quest'ultimo conserva i dati per 10 anni,predisponendo, al contempo, idonei sistemi di salvataggio dei dati e didisaster recovery (art. 4, comma 4).
CONSIDERATO
1. Loschema di decreto individua i dati identificativi del cliente e le informazionisulle operazioni effettuate che devono essere oggetto di trasmissioneall'Organismo in termini compatibili con il principio di pertinenza e noneccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma1, lett. d), d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia diprotezione dei dati personali, di seguito Codice; artt. 1, comma 1, lett. f, e6, schema).
Inoltre,è stabilito espressamente che gli adempimenti previsti dal decreto sianoeffettuati nel rispetto di tutti i principi di cui al medesimo articolo 11 delCodice (si tratta, oltre a quello di pertinenza, dei principi di liceità e finalità del trattamento, nonché di esattezza e conservazione"temporanea" dei dati raccolti) (art. 4, comma 5, schema).
Daquesto punto di vista, quindi, lo schema di decreto non presenta criticitàsotto il profilo della protezione dei dati personali e, pertanto, il Garantenon ha osservazioni da formulare.
2. Perquanto riguarda la conservazione dei dati, lo schema stabilisce che l'Organismoconserva i dati ricevuti per 10 anni (in stretta conformità a quanto previstodalla legge) predisponendo, al contempo, idonei sistemi di salvataggio dei datie di disaster recovery (art. 4, comma 4).
Quantoalle modalità di trasmissione dei dati all'Organismo, lo schema si limita aprevedere che i cambiavalute provvedono a tale adempimento avvalendosi di"un apposito servizio telematico, presente nell'area privata dedicata delportale dell'Organismo" e "secondo le modalità stabilite dal medesimoorganismo", senza fornire alcuna altra indicazione al riguardo.
Sottoquest'ultimo profilo, si ritiene necessario che lo schema sia integratoprevedendo che il provvedimento con il quale il predetto Organismo dovràindividuare, anche per quanto riguarda gli aspetti tecnici, le modalità ditrasmissione dei dati, sia adottato previo parere del Garante.
IL GARANTE
esprimeparere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e dellefinanze concernente l'individuazione delle specifiche tecniche del sistema diconservazione informatica delle negoziazioni effettuate dai cambiavalute, aisensi dell'articolo 17-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141 e successive modificazioni, con la seguente condizione:
a)all'articolo 4, comma 1, dello schema si preveda che il provvedimento con ilquale l'Organismo dovrà individuare le modalità di trasmissione dei dati siaadottato previo parere del Garante.
Roma, 25 settembre 2014
Il presidente
Soro
Il relatore
Soro
Il segretario generale
Busia