Garante per la protezione
    dei dati personali


Parere sul PSN 2014-2016 aggiornamento 2015-2016

PROVVEDIMENTO DEL 18 SETTEMBRE 2014

Registrodei provvedimenti
n. 411 del 18 settembre 2014

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nellariunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale;

Visto ilCodice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, (di seguito Codice);

Visto ilprovvedimento del Garante del 12 giugno 2014 (Pubblicato sulla GazzettaUfficiale n.170 del 24 luglio 2014, reperibile sul sito internetwww.garanteprivacy.it, doc. web n. 3268032) con il quale è stata approvata lamodifica del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti didati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuatinell'ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A3 al Codice (diseguito Codice di deontologia);

Vistol'art. 4-bis del citato Codice di deontologia;

Visto ildecreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante le Norme sul Sistemastatistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;

Vista larichiesta di parere sullo schema di Programma statistico nazionale 2014-2016Aggiornamento 2015-2016, trasmessa dall'Istituto Nazionale di Statistica (diseguito Istat) con nota del 9 luglio 2014 (prot. n. SP/509.2014);

Vista lanota dell'Istat del 4 settembre 2014 relativa all'utilizzo dei dati ditelefonia mobile da parte dell'Istituto stesso (prot. n. 417);

Vista ladocumentazione in atti;

Viste leosservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatorela dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

L'Istatha chiesto al Garante il parere sullo schema di Programma statistico nazionale2014-2016 Aggiornamento 2015-2016 (di seguito Psn) (nota del 9 luglio 2014,prot. n. SP/509.2014).

OSSERVA

Ilpresente parere è formulato con riferimento al trattamento di dati personaliinseriti per la prima volta nel Psn e alle modifiche apportate ai prospettiidentificativi relativi a lavori statistici che comportano il trattamento didati personali già inclusi nel Psn 2014-2016, sul quale il Garante ha espressoil parere di competenza con il provvedimento del 26 giugno 2014 (reperibile sulsito internet dell'Autorità, doc. web n. 3320710).

Loschema di Psn in esame, nel recepire tutte le indicazioni già formulatedall'Autorità in relazione al Psn 2014-2016, tiene, altresì, conto deglispecifici accorgimenti evidenziati dall'Ufficio del Garante nel corso deinumerosi contatti, anche informali, intercorsi con i competenti ufficidell'Istat e finalizzati a garantire la corretta applicazione della disciplinain materia di protezione dei dati personali e quindi un'adeguata tutela degliinteressati, con particolare riferimento al rispetto dei diritti e delle libertàfondamentali degli stessi, nonché della loro dignità e riservatezza.

1.   Osservazioni su singoli lavori statistici

Ciòpremesso, occorre formulare le seguenti osservazioni relative ad alcunispecifici lavori statistici compresi nello schema di Psn in esame.

1.a.   Prestazioni economiche di malattia e maternità

Conriferimento al lavoro statistico identificato con il codice IPS-00052 edenominato "Prestazioni economiche di malattia e maternità" sievidenzia che l'Istat, a seguito degli elementi emersi nel corso dell'attivitàistruttoria svolta con l'Ufficio del Garante, ha modificato la relativa schedainformativa, specificando che tale lavoro comporta altresì, come si evinceanche dalla denominazione dello stesso, il trattamento di dati sensibili idoneia rivelare lo stato di salute degli interessati.

1.b.   Povertà e deprivazione trasversale e longitudinale

L'Istatsvolge, anche in collaborazione con Eurostat, diversi lavori statistici tesi adiffondere le stime di povertà ed esclusione sociale.

In talequadro, l'Istituto intende integrare l'informazione su povertà ed esclusionesociale con dati su specifici sottogruppi di popolazione. Il Psn 2014-2016include, pertanto, uno specifico lavoro statistico identificato con il codiceIST-01961 e denominato "Povertà e deprivazione trasversale elongitudinale" teso, appunto, alla rilevazione delle predetteinformazioni.

Nell'ambitodell'aggiornamento del Psn, in esame, in aggiunta alle elaborazione di alcunidati provenienti dal Psn (IST-01395 "Indagine sulle condizioni di vita(Eu-silc)"; IST-02396 Indagine sulle spese delle famiglie) giàpreviste nel Psn 2014-2016, l'Istat intenderebbe, adesso, svolgere, altresì, iltrattamento di dati personali, anche sensibili (origine razziale ed etnica, statodi salute) provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggettirientranti nel Sistema statistico nazionale-Sistan (c.d. "soggettiSistan") non presenti nel Psn (enti pubblici), nonché di enti "nonSistan" (associazioni).

Inrelazione a tali integrazioni apportate al lavoro statistico in esame,nell'ambito dell'attività istruttoria è stato evidenziato dall'Ufficio delGarante, in primo luogo, che la relativa scheda identificativa non riportainformazioni sufficienti affinché l'Autorità possa formulare il proprio parere,con riferimento al trattamento di dati personali, anche sensibili provenientida trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan non presenti nelPsn, nonché di enti non Sistan. In particolare, a causa dello stato ancoraembrionale del progetto, l'Istat non è, infatti, in grado di specificare qualisiano gli enti pubblici ovvero le associazioni presso i quali i dati personaliandrebbero raccolti; se tali dati saranno raccolti in forma aggregata (e in talcaso con che livello di aggregazione) ovvero in forma individuale e, nel casodi raccolta di dati personali non aggregati, non sono rappresentate le modalitàcon le quali si intenderebbe garantire la volontarietà dell'adesione allaricerca da parte degli interessati.

In secondoluogo, a causa delle genericità di alcuni degli elementi informativi iviriportati, la scheda non è tale da costituire idonea informativa ai sensidell'art. 13 del Codice e dell'art. 6, comma 2, del Codice di deontologia conriferimento al trattamento di dati personali, anche sensibili provenienti datrattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psnnonché di enti "non Sistan".
In conseguenza delle predettecriticità evidenziate dall'Ufficio Garante nel corso dell'attività istruttoria,nella scheda identificativa del lavoro statistico in esame, l'Istituto haprecisato che "(Š) a tale scopo, nel 2015 saranno esplorati gli archividi Enti e Associazioni. Qualora le fonti identificate trattino dati personali,l'Istat si impegna a sottoporre al Garante la scheda integrata, comprensivadegli ulteriori dettagli acquisiti sulle fonti, per l'acquisizione del pareredi competenza e per l'individuazione di idonee modalità di comunicazione agliinteressati ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Codice deontologico." .

Inconclusione, l'Istat nell'ambito del lavoro statistico IST-01961-"Povertàe deprivazione trasversale e longitudinale" potrà, pertanto,legittimamente svolgere il trattamento di dati personali, anche sensibiliprovenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, nonpresenti nel Psn, nonché di enti "non Sistan", solo dopo aversottoposto al Garante, per l'acquisizione del relativo parere di competenza, lascheda identificativa IST-01961 opportunamente integrata e previa idoneainformativa agli interessati (13 del Codice e dell'art. 6, comma 2, delCodice di deontologia).

1.c.   Uso a fini statistici dei Big Data

Per laprima volta nel Psn si fa riferimento ai c.d. "Big Data".

Con talelocuzione l'Istat ha voluto, nell'ambito del Psn in esame, fare riferimento aidati di telefonia mobile. Il lavoro statistico denominato, appunto, "Usoa fini statistici dei Big Data" e identificato con il codice,IST-02589, prevede, infatti, l'elaborazione, in via sperimentale, a fini statisticidei predetti dati con ulteriori microdati amministrativi e statisticiprovenienti dal Psn, per poter effettuare una stima dei flussi di mobilitàintercomunali degli individui.

Inparticolare, le informazioni di telefonia mobile trattate riguardano unsottoinsieme delle variabili che durante un generico evento di chiamata ilgestore telefonico registra per ciascuna utenza denominato call detail record(cdr). Il cdr è un progressivo, assegnato dal gestore in sostituzione delcodice fiscale, nome e cognome, corrispondente all'utente che effettua lachiamata, al quale per la rilevazione statistica vanno aggiunte le informazionirelative al Comune (identificato con il relativo codice Istat) nel quale sitrova la cella di effettuazione della chiamata, la data e ora della stessa.

Gliutenti, vengono, pertanto, distinti in quattro categorie: residenti stanziali,temporaneamente dimoranti, pendolari giornalieri e visitatori occasionali. Ilrisultato statistico fornito da tale studio dovrebbe risultare necessario allaprogrammazione e gestione dei servizi locali e all'individuazione di opportunemisure di Protezione civile.

Alriguardo, l'Istat su specifica richiesta dell'Ufficio del Garante, ha fornitoidonee assicurazioni in ordine alla circostanza che presso il gestoretelefonico i dati siano raccolti in forma anonima.

E'stato, infatti, previsto che il gestore telefonico assegni un codice ad ognicdr e che successivamente venga eliminata ogni possibilità di raccordo tra talecodice e gli identificativi originali.

I"Big Data" rappresentano un ampio patrimonio informativo e l'utilizzodi queste informazioni comporta specifici rischi per l'effettiva tutela dellariservatezza degli interessati e la corretta applicazione della disciplina inmateria di protezione personali, tenuto anche conto che grazie alle nuovetecnologie e alle nuove tecniche di analisi, elaborazione e interconnessionedei dati risulta possibile "re-identificare" un interessato ancheattraverso informazioni apparentemente anonime (c.d. "single-out").

Su talibasi, nel corso dell'istruttoria preliminare è emersa, quindi, l'esigenza diporre una particolare attenzione anche sull'analisi delle successive modalitàdi trattamento dei dati anonimi raccolti dall'Istat presso il gestoretelefonico.

Alriguardo, l'Istituto ha, preliminarmente, puntualizzato che l'obiettivo dellasperimentazione è quello di stimare i flussi intercomunali a livello aggregatoe non individuale. Con riferimento al rischio di identificazione derivantedalla possibilità di individuare un'unità elementare tramite collegamento –indiretto – ad altre fonti di dati in possesso dell'Istituto, suspecifica richiesta dell'Ufficio del Garante è stata, inoltre, fornita idoneaassicurazione che, nell'ipotesi in cui dovessero verificarsi frequenze diflusso inferiori a tre unità, le stesse verranno oscurate.

Daultimo, è stato, infine, precisato che i dati e le procedure descritte verrannoutilizzate, con riferimento ai dati di telefonia mobile della sola provincia diPisa nel mese di ottobre 2011, a fini esplorativi, di sperimentazione e messa apunto di applicativi per la stima di flussi aggregati. Solo per un'ulteriore verificadegli applicativi, potrebbe rendersi necessario avere la disponibilità di altridata set di microdati, opportunamente anonimizzati secondo le modalità sopradescritte, riguardanti altre zone e differenti periodi di riferimento.

Altermine di questa fase di sperimentazione l'Istat intende consegnare gliapplicativi per la stima di flussi aggregati ai gestori telefonici affinchépossano procedere per conto dell'Istituto allo svolgimento di talielaborazioni, ossia all'individuazione di "flussi aggregati di mobilità",i cui risultati verranno consegnati all'Istituto stesso per la realizzazionedei propri lavori statistici (nota del 4 settembre 2014, prot. n. 417). Conriferimento a tale attività, questa Autorità si riserva di effettuarespecifiche verifiche anche in relazione ai trattamenti effettuati dai gestoritelefonici.

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

ai sensidell'art. 154 del Codice e dell'art. 4-bis Codice di deontologia e dibuona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e diricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale,Allegato A3 al Codice, esprime parere favorevole sullo schema del Programmastatistico nazionale 2014-2016, Aggiornamento 2015-2016, con l'indicazione chel'Istat, può effettuare, nell'ambito del lavoro statistico IST-01961-"Povertàe deprivazione trasversale e longitudinale", il trattamento di datipersonali, anche sensibili, provenienti da trattamenti statistici, di titolaritàdi soggetti Sistan, non presenti nel Psn, nonché di enti "nonSistan", solo dopo aver sottoposto al Garante, per l'acquisizione delrelativo parere di competenza, la scheda identificativa IST-01961opportunamente integrata e previa idonea informativa agli interessati (13 delCodice e dell'art. 6, comma 2, del Codice di deontologia).

Roma, 18 settembre 2014
                       

Il presidente
Soro

Il relatore
Bianchi Clerici

Il segretario generale
Busia