Garante per la protezione
    dei dati personali


Trattamento di dati tramite il dossier sanitarioaziendale - Differimento dei termini

PROVVEDIMENTO DEL 11 SETTEMBRE 2014

Registrodei provvedimenti
 n. 403 dell'11 settembre 2014

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In dataodierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale;

VISTO ildecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia diprotezione dei dati personali (di seguito "Codice");

VISTO ilprovvedimento del 3 luglio 2014 con il quale il Garante ha prescrittoall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige (ASDAA) di adottare una serie di misure eaccorgimenti necessari al fine di rendere conforme al Codice il trattamento deidati personali effettuato attraverso gli applicativi in uso presso la stessa;

VISTO,in particolare, il punto 1, lett. b), del predetto provvedimento, con il qualeil Garante ha prescritto all'ASDAA che i documenti sanitari attualmentetrattati attraverso lo strumento del dossier sanitario restino disponibili soloal professionista o alla struttura interna al titolare che li ha redatti (es.informazioni relative a un ricovero utilizzabili dal reparto di degenza) e pereventuali conservazioni per obbligo di legge (art. 22, comma 5, del Codice),adottando idonei accorgimenti, anche tecnici, affinché i medesimi documentisanitari non siano più condivisi attraverso lo strumento del dossier sanitariocon altri professionisti che curino l'interessato presso altri reparti, fino almomento in cui lo stesso esprima uno specifico consenso (artt. 13 e 76 e ss.del Codice), fissando per l'adempimento il termine di un mese dalla data diricezione del predetto provvedimento (ovvero entro il 17 agosto 2014);

VISTO,altresì, il punto 2, lett. b), del predetto provvedimento, con il quale ilGarante ha prescritto all'ASDAA di acquisire uno specifico consenso informatodell'interessato per utilizzare -attraverso lo strumento del dossier sanitario-anche le informazioni sanitarie relative a eventi clinici pregressi ovverooccorsi all'interessato in periodi precedenti rispetto al momento in cui lostesso acconsente al trattamento dei suoi dati sanitari attraverso lo strumentodel dossier sanitario (gestione del pregresso) e che tale consenso può essereraccolto anche unitamente a quello prescritto nel richiamato punto 1, lett. b),del predetto provvedimento;

VISTE lenote del 14 e del 27 agosto 2014 con la quale l'Azienda Sanitaria dell'AltoAdige- Direzione generale- ha chiesto di prorogare "fino a fine ottobre2014" il termine entro il quale implementare le misure richieste neicitati punti 1 e 2 della lett. b) del provvedimento del 3 luglio 2014, inparticolare per il Comprensorio sanitario di Bolzano (Ospedale Centrale diBolzano) e per il Comprensorio sanitario di Merano (Ospedale di Merano eOspedale di Silandro), precisando, a tal fine, che:

-    per i comprensori sanitari diBressanone e Brunico (Ospedale di Bressanone, Ospedale di Vipiteno, Ospedale diBrunico e Ospedale di San Candido) "i documenti sanitari restanodisponibili solo al professionista o alla struttura interna al titolare che liha redatti e non più condivisi attraverso lo strumento del dossier sanitariofino a quando non viene espresso uno specifico consenso" e che "ilmodulo (maschera) per la registrazione del consenso alla costituzione edall'alimentazione del dossier sanitario (Š anche) per i dati pregressi è statopredisposto e reso operativo";

-    per il Comprensorio sanitario diBolzano (Ospedale centrale di Bolzano) "nel sistema SDO_KEB (principalesistema informativo di gestione dei pazienti) i documenti sanitari restanodisponibili solo al professionista o alla struttura interna al titolare che liha redatti e non più condivisi attraverso lo strumento del dossier sanitariofino a quando non viene espresso uno specifico consenso";

CONSIDERATOche quanto prescritto dal Garante nei citati punti 1 e 2, lett. b) del predettoprovvedimento è stato parzialmente ottemperato;

CONSIDERATOquanto sostenuto dall'ASDAA, in ordine alla complessità e all'eterogeneità deisistemi informativi in uso presso i comprensori di cui si compone l'Azienda,nonché in considerazione alla necessità di adeguarsi anche alle "misure dicui allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulfascicolo sanitario diffuse dal Ministero della Salute";

RITENUTOdi poter condividere le ragioni fondanti la richiesta di proroga avanzatadall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige e, quindi, di aderire alla stessadifferendo al 31 ottobre 2014 il termine di cui al punto 1, lett. b) delpredetto provvedimento;

VISTE leosservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa AugustaIannini;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

ai sensidell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, in relazione alla richiesta diproroga del termine di cui al punto 1, lett. b) del provvedimento del 3 luglio2014 formulata dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, dispone di differiretale termine al 31 ottobre 2014.

Roma, 11 settembre 2014

Il presidente
Soro

Il relatore
Iannini

Il segretario generale
Busia