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Vedi newsletter del 30 settembre 2014

PROVVEDIMENTODEL 31 LUGLIO 2014

 

Microcamere indossabili sulle divise della polizia:si all'uso durante le manifestazioni, ma solo in caso di effettiva necessità

 

IlDipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno ha informatoquesta Autorità che, nell'ambito delle iniziative di carattere operativo voltead assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni pubbliche, anche inrelazione agli episodi verificatisi negli ultimi mesi, è stata avviata lasperimentazione di un sistema di ripresa visiva attraverso l'assegnazione apersonale specificamente individuato dei Reparti Mobili della Polizia di Statodi Torino, Milano, Roma e Napoli, di microtelecamere per l'eventuale ripresa diquanto avviene in situazioni di criticità per l'ordine pubblico, in occasionedelle predette manifestazioni.

È statafornita all'Autorità, altresì, copia della circolare del Ministero dell'InternoNr. 555/0P/0001940/2014/1 del 19 giugno 2014, (Soluzioni tecnologiche per laripresa di immagini da parte degli operatori dei Reparti Mobili nei servizi diordine pubblico), relativa alla predetta sperimentazione, nonché deldisciplinare tecnico per il corretto impiego dei dispositivi di videoripresa.

CodestoDipartimento, rappresentando di ritenere che il trattamento dei dati personalieffettuato tramite i predetti dispositivi rientri nell'ambito di applicazionedell'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice inmateria di protezione dei dati personali, d'ora in avanti, per brevità:"Codice"), chiede a questa Autorità di esprimere eventualivalutazioni al riguardo.

Dagli atti  prodotti  si evince  che per  l'iniziale  fase sperimentale sono state assegnate ai Reparti Mobili suindicati 160microtelecamere individuali, che il capo­ squadra ed un altro componentedell'unità organica, previa specifica attività di formazione ed addestramento,applicheranno sul gilet tattico e attiveranno nel corso del servizio in basealle indicazioni del funzionario che impiega direttamente il reparto.

Levideocamere e le schede di memoria di cui sono dotate sono contraddistinte daun numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante ilgiorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativodel dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda dimemoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenerealcun dato archiviato.

Spettaal funzionario che impiega direttamente il reparto impartire l'ordine diattivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di ordinepubblico che facciano presupporre criticità.

Ilmedesimo funzionario disporrà la cessazione delle riprese, che potranno essere riattivate ogniqualvolta lo stesso ne ravvisi la necessità.

Altermine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di unfoglio di consegna, affideranno  tutta la documentazione video realizzataal funzionario, il quale provvederà alla sua consegna presso il localeGabinetto di Polizia Scientifica.

Premessoquanto sopra, si rileva che il trattamento di dati personali effettuato tramiteil predetto sistema di videoripresa appare finalizzato alla tutela dell'ordinee della sicurezza pubblica, la prevenzione, l'accertamento o la repressione deireati e come tale - sulla base delle disposizioni  vigenti in materia diordine pubblico - rientra nelle previsioni di cui all'articolo 53 del Codice,che esclude l'applicabilità a tali fattispecie di alcune disposizioni delCodice (comma I).

Siricorda, tuttavia, che anche i trattamenti di cui articolo 53 del Codicedebbono rispettare i principi di cui all'art. 11 del Codice medesimo; traquesti, in particolare, quelli secondo cui i dati personali oggetto ditrattamento debbono essere pertinenti, completi  e  non eccedentirispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati,nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessatoper un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per iquali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Pertantoil sistema di ripresa video sopra descritto dovrà essere attivato solo in casodì effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza di concrete e realisituazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica. È,pertanto, opportuno che l'attività di formazione del personale di Poliziadestinato ad utilizzare i meccanismi di ripresa - e, segnatamente, deifunzionari deputati a disporre l'attivazione e lo spegnimento dei meccanismi -riguardi anche le regole concernenti la tutela della riservatezza dei datipersonali.

È altresì,opportuno che, in caso di effettuazione di riprese in occasione di situazionidi presunto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica poi nonconcretizzatosi, venga disposta la tempestiva cancellazione di dette riprese,in quanto il loro ulteriore trattamento risulterebbe estraneo alle finalità dicui all'articolo 53 del Codice. Analogamente, è necessario che le immaginisiano conservate per il solo tempo necessario al perseguimento delle finalitàsottese al trattamento e che, al termine, esse siano cancellate.

Dovrannopoi essere nominati gli incaricati del trattamento e adottate le misure disicurezza di cui agli articoli 31 e seguenti del Codice.

Nelrimanere a disposizione per ogni ulteriore richiesta di collaborazione ritenutautile, si porgono distinti saluti.

 

Roma, 31 luglio 2014

IlPresidente 
Antonello Soro

Il presidente
Soro