Parere sul regolamento per il trattamento dei dati sensibilie giudiziari del CONI
PROVVEDIMENTO DEL 31 LUGLIO 2014
Registrodei provvedimenti n. 390del 31 luglio 2014
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nellariunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano edella dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;
Vista larichiesta di parere del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) del 16giugno 2014 sulle modifiche e integrazioni al proprio regolamento per iltrattamento dei dati sensibili e giudiziari;
Visto ilCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n.196);
Vista ladocumentazione in atti;
Viste leosservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatoreil dott. Antonello Soro;
PREMESSO
IlComitato olimpico nazionale italiano (di seguito Coni) ha chiesto il parere delGarante in ordine alle modifiche e integrazioni apportate al proprioregolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (delibera delConi approvata nel corso della 953^ riunione della Giunta Nazionale del 2007).Sul predetto regolamento, che individua i tipi di dati sensibili e giudiziari edi operazioni eseguibili nello svolgimento delle attività di rilevanteinteresse pubblico cui il Coni è preposto, l'Autorità aveva già espresso parere favorevole in data 19 settembre 2007).
Piùprecisamente, insieme al nuovo schema di regolamento in esame, il Coni haallegato le relative schede nelle quali sono specificati i tipi di dati e dioperazioni eseguibili a cura del Coni, per il trattamento in relazione allespecifiche finalità perseguite nei singoli casi. Al riguardo, il Coni haevidenziato di avere integrato le schede n. 4/10 (sulla gestione delladocumentazione e dell'elenco informativo relativi alle dichiarazioni di usoterapeutico di sostanze vietate da parte di atleti) e la n. 5/10 (sullagestione del registro degli atleti con esito avverso/atipico ai controlliantidoping), nonché di avere parzialmente modificato le schede nn. 3/10, 9/10 e10/10 e di avere introdotto ex novo le schede nn. 6/10 e 7/10.
Larevisione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziaritrae origine dalla necessità per il Coni di perseguire efficacementel'interesse pubblico sotteso alle attività di prevenzione e repressione delfenomeno del doping nello sport attraverso l'uso del sistema ADAMS. Ciò, nellemore che venga definito un quadro di garanzie unitario a livello europeo inordine alla conformità di alcuni aspetti della regolamentazione antidopingfissata nel codice mondiale antidoping e negli standard che lo completano conla disciplina di protezione dei dati prevista dalla direttiva 95/46/CE edal Codice nonché con le valutazioni svolte sul tema in più occasioni dalleAutorità di protezione dei dati personali dell'UE riunite nel Gruppo Art. 29(cfr. provv. del Garante del 13 ottobre 2008 e pareri delcitato Gruppo Art. 29 n. 3/2008 - WP 156, e n. 4/2009 - WP 162,e la lettera indirizzata alla WADA in occasione della revisione del codicemondiale e dei relativi standard, doc. web nn. 2983092e 2983102).
Com'ènoto, il sistema ADAMS, realizzato dall'Agenzia mondiale antidoping (WorldAnti-Doping Agency-WADA), è costituito da una banca dati situata in Canada (Québec)che funziona da centro di raccolta e di scambio per finalità antidoping deidati personali che gli atleti sono tenuti a comunicare sia direttamente, siaattraverso le competenti organizzazioni nazionali antidoping e le federazionisportive di appartenenza sulla base delle regole fissate nel codice mondiale enei relativi standard. In tale banca dati, utilizzata, in particolare, dalleorganizzazioni antidoping per pianificare e coordinare i controlli, sonoregistrati i dati identificativi e altri dati relativi all'atleta (quali, losport e la disciplina in cui compete, le organizzazioni e/o le federazionisportive di appartenenza, le competizioni svolte a livello nazionale e/ointernazionale), i dati sui luoghi di reperibilità e permanenza dell'atleta (c.d.whereabouts), sulle esenzioni a fini terapeutici, sulla pianificazione edistribuzione dei controlli antidoping e sui singoli controlli effettuati (iviinclusi i risultati di laboratorio e l'eventuale accertamento di violazionidella normativa in materia).
Inquesto quadro, gli elementi forniti da ultimo dal Coni all'Autorità, unitamentealla revisione proposta del regolamento in esame, sono idonei a fornire unadeguato quadro giuridico per i trattamenti di dati personali, anche sensibilie giudiziari, effettuati dal Coni –quale ente istituzionalmente prepostoall'adozione e all'attuazione della normativa antidoping- attraverso la bancadati ADAMS mediante attività finalizzate a pianificare e a coordinare icontrolli antidoping (art. 2, d.lg. 23 luglio 1999, n. 242; artt. 2 e 3,Statuto del Coni adottato dal Consiglio nazionale l'11 giugno 2014; Normesportive antidoping adottate dalla Giunta nazionale del Coni l'11 giugno 2013;artt. 18 ss. del Codice); attività che comportano flussi transfrontalieri didati personali anche in Paesi non appartenenti all'Unione europea (art. 43 ss.del Codice,).
Taliattività risultano, infatti, necessarie per la salvaguardia dell'interessepubblico rilevante di tutela sanitaria delle attività sportive individuato dallalegislazione nazionale in materia antidoping, nonché limitate ai soli datiindispensabili a tale finalità ed effettuate mediante operazioni di trattamentonon massive o ripetute (artt. 1 e 6, l. 14 dicembre 2000, n. 376; art. 43,comma 1, lett. c) del Codice; v. anche Gruppo Art. 29, sulla interpretazionecomune dell'articolo 26, par. 1 della dir. 95/46/CE - WP114 del 25 novembre2005). Più precisamente, i trasferimenti di dati sensibili o giudiziaririsultano indispensabili, per il corretto perseguimento del contrasto aldoping, in quanto riconducibili alle finalità di rilevante interesse pubblico,individuate dal Codice, di applicazione della normativa in materia di sicurezzae salute della popolazione e di promozione dello sport (artt. 20, 21, 22, 73,comma 2, lett. c) e 85, comma 1, lett. e); v. schede nn. 4 e 5 del regolamentoin esame).
Inparticolare, sulla base delle precisazioni fornite dal Coni, i trattamenti didati personali, effettuati attraverso la banca dati ADAMS per finalitàantidoping, riguardano soltanto un gruppo selezionato di atleti: quelliinseriti nel Registered testing pool (di seguito R.t.p.) nazionale sulla basedi criteri di inclusione selettivi resi pubblici dal Coni e fondatiessenzialmente su una preliminare valutazione dei rischi di ricorso al doping esu esigenze programmatiche antidoping nazionali. E', infatti, nei confronti ditali atleti che assumono particolare rilievo le esigenze di pianificare ecoordinare i controlli antidoping a livello internazionale, in quanto l'inserimentonel R.t.p. nazionale comporta per l'atleta l'obbligo di sottoporsi ai controlliantidoping, per i quali possono essere competenti più organizzazioni (quali, adesempio, la WADA, le federazioni sportive internazionali, il Comitato olimpicointernazionale, altre organizzazioni di competizioni importanti che effettuanocontrolli antidoping durante i propri eventi), nonché alle proceduresull'esenzione a fini terapeutici e agli adempimenti relativi ai luoghi direperibilità e permanenza. Ciò, ferma restando la facoltà del Coni di disporrecontrolli anche su altri atleti (cfr. il disciplinare dei controlli allegatoalle sopra citate Norme sportive antidoping).
Sullabase degli elementi forniti dal Coni, il Comitato potrà effettuare, ovenecessario e solo con riferimento ai medesimi atleti, operazioni ditrasferimento all'estero di dati personali, anche sensibili e giudiziari, versola banca dati ADAMS (ad esempio per la creazione del profilo univocodell'atleta a seguito del suo inserimento nell'R.t.p. nazionale o per laregistrazione dei dati relativi all'esenzioni rilasciate a fini terapeuticiovvero ai risultati dei test antidoping effettuati e all'eventuale accertamentodelle norme antidoping violate) e verso le organizzazioni antidoping ubicate anchein Paesi non appartenenti all'Unione europea di volta in volta competenti atestare gli atleti sulla base della regolamentazione del codice mondiale edegli standard in materia.
Sempresulla base degli elementi forniti dal Coni, le regole di funzionamento dellabanca dati ADAMS prevedono, infatti, che è l'organizzazione antidoping che hainserito in ADAMS il profilo univoco dell'atleta a essere legittimata arilasciare i necessari profili di autorizzazione all'accesso ai datidell'interessato registrati nella banca dati.
In talequadro, pertanto, il parere è reso su una versione aggiornata dello schema diregolamento che tiene conto delle osservazioni formulate, in via collaborativa,dall'Ufficio del Garante, all'esito di numerose riunioni e contatti informalicon i competenti uffici del Coni.
Taliindicazioni, che sono state correttamente recepite dal Coni nello schema diregolamento in esame, hanno riguardato, in particolare, le cautele previste atutela dei diritti degli interessati nei trattamenti di dati giudiziaricontenuti nelle sentenze e negli altri provvedimenti adottati dagli organi digiustizia sportiva del Coni per violazione delle norme sportive anche inmateria di doping ed effettuati a fini di comunicazione istituzionale e diinformatica giuridica attraverso la pubblicazione di tali atti, anche perestratto, sul sito istituzionale del medesimo Comitato (schede nn. 6 e 7).
Perquanto riguarda invece i rapporti giuridici intercorrenti tra il Coni e Coniservizi S.p.a., società interamente partecipata dal Ministero dell'economia edelle finanze che espleta attività strumentale per l'attuazione dei compitiistituzionali del Coni ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.l. 8 luglio 2002,n. 138 (convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2002, n. 178) in base adun contratto di servizio annuale di cui al comma 8 del medesimo articolo, ilConi ha precisato di riservarsi di completare gli approfondimenti al fine diinquadrare correttamente i rispettivi ruoli e responsabilità con riferimento aitrattamenti di dati personali posti in essere da Coni servizi S.p.anell'espletamento di tali attività, alla luce delle disposizioni del Codice sul"titolare" e il "responsabile" del trattamento (artt. 28 e29).
TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE
ai sensidegli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parerefavorevole sulle modifiche e integrazioni apportate dal Coni al proprioregolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nei termini dicui in motivazione, nelle more che venga definito un quadro di garanzieunitario a livello europeo volto ad assicurare la conformità alla disciplina diprotezione dei dati della regolamentazione antidoping fissata nel codicemondiale antidoping e negli standard che lo completano.
Roma, 31luglio 2014
Il presidente
Soro
Il relatore
Soro
Il segretario generale
Busia