Garante per la protezione
    dei dati personali


Parere sullo schema del Programma statisticonazionale 2014-2016

PROVVEDIMENTO DEL 26 GIUGNO 2014

Registro dei provvedimenti
 n. 324 del 26 giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nellariunione odierna, in presenza dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssaAugusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici edella prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

Vistoil Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196, (di seguito Codice);

Vistoil provvedimento del Garante del 12 giugno 2014 con il quale è stata approvatala modifica del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti didati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuatinell'ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A3 al Codice (di seguitoCodice di deontologia)

Vistol'art. 4-bis del citato Codice di deontologia;

Vistoil decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante le Norme sul Sistemastatistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale distatistica;

Vistala richiesta di parere sullo schema di Programma statistico nazionale2014-2016, trasmessa dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito Istat)con nota del 30 aprile 2014 (prot. n. SP/310.2014);

Vistala documentazione in atti;

Vistele osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatorela dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

L'Istatha chiesto al Garante il parere sullo schema del Programma statistico nazionale2014-2016 (di seguito Psn).

1. Trattamento di dati personali, sensibili egiudiziari, nell'ambito del Programma statistico nazionale

Ilpresente parere è reso ai sensi dell'art. 4-bis del Codice di deontologia edell'art. 154 del Codice.

Alriguardo, si ritiene opportuno in questa sede evidenziare che l'art. 8-bis,comma 1, lett. a) del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito conmodificazioni in legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto l'abrogazionedell'art. 6-bis, comma 2, del d.lgs. n. 322 del 1989, a tenore del quale"nel Programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguitee le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n.675. Il Programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 dellamedesima legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalitàdi trattamento. Il Programma è adottato sentito il Garante per la protezionedei dati personali".

Sullabase della richiamata normativa, pertanto, il Garante era stato chiamato inpassato ad esprimere, per i profili di competenza, il proprio parere inrelazione ai precedenti Programmi statistici nazionali.

Intale quadro, a seguito della citata abrogazione dell'art. 6-bis, comma 2, deld.lgs. n. 322 del 1989, l'Istat, previa acquisizione dei pareri del Ministeroper la semplificazione e la pubblica amministrazione, del Comitato di indirizzoe coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) e della Commissione perla garanzia della qualità dell'informazione statistica, ha avanzato al Garantela proposta di modificare il Codice di deontologia, inserendovi un nuovoarticolo 4-bis, in base al quale è previsto che "nel Programma statisticonazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dald.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dalpresente codice deontologico. Il Programma indica altresì i dati di cuiall'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, lerilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. IlProgramma è adottato, con riferimento ai dati personali, sensibili egiudiziari, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensidell'art. 154 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196".

Conil provvedimento del Garante del 12 giugno 2014 è stata, pertanto, deliberatala modifica del Codice di deontologia, con l'inserimento del richiamatoarticolo 4-bis, rubricato "trattamento di dati personali, sensibili egiudiziari, nell'ambito del Programma statistico nazionale", in base alquale è, quindi, reso il presente parere.

2. Informativa agli interessati

Nelmerito, si evidenzia, che il presente parere è reso a seguito di ampiapprofondimenti e numerose indicazioni fornite dall'Autorità ai competentiUffici dell'Istat, nel corso di specifici incontri volti a garantire un piùelevato standard di tutela del diritto alla protezione dei dati personalinell'ambito dei trattamenti effettuati per lo svolgimento dei lavoristatistici. Tali approfondimenti hanno riguardato, in particolare, gli aspettidel Psn relativi all'informativa agli interessati (resa sia tramite il paragrafo1.2, capitolo 1, Volume 2 dello stesso Programma, recante le"caratteristiche generali dei lavori che trattano dati personali",sia tramite le schede identificative di ogni singolo lavoro statistico), ilruolo dei compartecipanti, nonché l'analisi di alcuni specifici lavoristatistici.

Comegià nel Psn 2011-2013, e successivi aggiornamenti, lo schema di Psn in esameprevede, infatti, che un paragrafo del volume del Programma stesso contenente ilavori statistici che comportano il trattamento di dati personali (in tal casoil citato paragrafo 1.2, capitolo 1, Volume 2), assolva, insieme ai singoliprospetti identificativi dei lavori statistici, alla funzione di renderel'informativa, ai sensi dell'art. 13 del Codice, tenuto conto che ilconferimento dell'informativa agli interessati richiederebbe uno sforzosproporzionato, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di deontologia, efermo restando l'obbligo di fornire in ogni caso preventivamente idoneainformativa agli interessati per le rilevazioni che prevedono la raccoltadiretta di dati personali presso gli stessi.

Alriguardo, deve rilevarsi che il predetto paragrafo, integrato in conformitàalle specifiche indicazioni dell'Ufficio del Garante, fornisce agli interessatii necessari chiarimenti in relazione alle singole componenti di cuil'informativa sul trattamento dei dati personali deve essere composta (artt. 13e 22, comma 2, del Codice).

2.1.Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Inparticolare, con riferimento alla "natura obbligatoria o facoltativa delconferimento dei dati", nel ribadirsi che non sussiste obbligo di rispostaper i dati sensibili e giudiziari -a meno che esso non sia previsto daun'espressa disposizione normativa opportunamente richiamata nel prospetto identificativodel lavoro-, nel predetto paragrafo è specificato che, nelle ipotesi di lavoristatistici che comportano la raccolta presso soggetti terzi delle predettecategorie di dati personali, è garantita, attraverso l'adozione di specifichemisure organizzative, la possibilità per l'interessato di aderirefacoltativamente al trattamento statistico delle predette informazioni. Talecircostanza è, inoltre, opportunamente richiamata anche nei singoli prospettiidentificativi relativi ai predetti lavori statistici.

Conriferimento, invece, ai prospetti identificativi di lavori statistici cheprevedono la raccolta di dati personali direttamente presso gli interessati,tenuto conto dell'esigenza dell'Istat di semplificare i prospetti, si èconvenuto di non ripetere in ciascuno di essi l'indicazione circa la naturafacoltativa del conferimento dei dati, risultando tale indicazioneopportunamente evidenziata nell'informativa resa direttamente agli interessati.

NelPsn è, inoltre, specificato che, in ogni caso, non sussiste l'obbligo dirisposta per le "indagini dirette collegate" effettuate nell'ambitodegli studi progettuali (identificati con la sigla Stu), per le statistichederivate o rielaborazioni (Sde) e per i sistemi informativi statistici (Sis);anche nei prospetti identificativi di tali lavori, in ragione delle richiamateesigenze di semplificazione, si è convenuto, quindi, che non sia necessarioripetere per ciascuno studio l'indicazione in merito all'obbligo di risposta.

3. I compartecipanti

Conriferimento all'indicazione nei prospetti identificativi di lavori statisticidei c.d. compartecipanti, intesi, come soggetti che collaborano con il titolarenella realizzazione del lavoro statistico, si rileva positivamente che,facendosi seguito alla raccomandazione resa dal Garante nel parere sul Psn2011-2013, Aggiornamento 2013 (cfr. parere del 20 settembre 2012), èattualmente evidenziata la natura dell'eventuale coinvolgimento degli stessinel trattamento dei dati personali; ciò consente di delineare con precisione lastruttura dei flussi informativi realizzati nell'ambito di ogni singolo lavorostatistico e di distinguere i soggetti che vi partecipano senza, tuttavia, trattaredati personali, da coloro che realmente sono coinvolti nel trattamento. Conriferimento a tale ultima categoria di compartecipanti, è, inoltre,opportunamente evidenziato -sia nel paragrafo1.2, capitolo 1, Volume 2, sia neisingoli prospetti identificativi- che essi sono designati quali responsabilidel trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice.

4. Obiettivo statistico

Leschede informative relative ai lavori statistici inseriti nel PSN, anche alfine di informare adeguatamente gli interessati circa le specifiche finalitàstatistiche perseguite, recano, nell'ambito delle informazioni strutturali, alcampo "obiettivo", una descrizione sintetica dell'obiettivostatistico che si intende di volta in volta raggiungere (art. 13, comma 1,lett. a) del Codice). Al riguardo, deve evidenziarsi positivamente che l'Istat,nel recepire le indicazioni dell'Ufficio dell'Autorità, ha provveduto, laddovenecessario, a riformulare, in termini più chiari, la descrizione dell'obiettivostatistico (es. IST-02546 Micro demographic accounting (MIDEA); EMR-00021Sistema informativo della popolazione da circolarità anagrafica- sistemaANA-CNER; IPS-00020 Certificati di diagnosi per indennità di malattia;IST-02507 Analisi ai fini statistici delle Anagrafi nazionali degli studentidelle scuole e delle università; IPS-00042 Lavoratori parasubordinati;PBL-00004 SIS-Belluno: Sistema statistico sul mercato del lavoro; IPS-00009Prestazioni dell'assicurazione contro la tubercolosi; IST-02481 Rilevazioneintegrativa sugli scambi con l'estero di merci e servizi).

5. Osservazioni su singoli lavori statistici

5.1. Ic.d. "Repository"

Nell'analisidel PSN in esame è emersa, in particolare, una nuova tipologia di lavorostatistico consistente nella realizzazione di c.d. Repository. Trattasi di basidi dati integrate (archivi amministrativi e fonti statistiche) volti allarealizzazione di archivi statistici intermedi, utili all'Istat per svolgeresuccessive elaborazioni statistiche, anche di tipo longitudinale, nei diversisettori di interesse (es.; IST-02520 Sviluppo di archivi statistici intermedisu unità socio-economiche – SIM; IST-02264 Base integrata di microdatistatistici per l'analisi dell'occupazione).

Inparticolare, con riferimento al Sistema di integrazione logico-fisica di microdatiamministrativi e statistici-SIM (identificato con il codice IST-02270) è statoben descritto, nella sezione del prospetto identificativo recante leinformazioni strutturali del lavoro statistico, che "il processo diintegrazione ha come principale risultato: 1. l'identificazione di  ognioggetto (famiglia; individuo; unità economiche; loro relazioni) in fontidiverse con un numero ID univoco e stabile nel tempo che favorisce l'utilizzo,per ulteriori studi, dei dati individuali privi degli identificativi diretticonservando le potenzialità informative derivanti dal processo di integrazione.2. La definizione, per ogni oggetto, delle relazioni logiche e fisiche (neltempo e nello spazio) tra le informazioni disponibili nelle fontidiverse".

Ciòpremesso, con riferimento a tali archivi intermedi, si ritiene opportunoribadire, come già evidenziato dal Garante nei pareri del 10 giugno e del 23 settembre 2010, cheil Codice in materia di protezione dei dati personali dispone che i datisensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri e banche dati siano resimomentaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi,permettendo l'identificazione degli interessati solo in caso di necessità. IlCodice, dispone, inoltre, che i dati idonei a rilevare lo stato di salute e lavita sessuale siano conservati separatamente da altri dati personali che nonrichiedono il loro utilizzo (art. 22, commi 6 e 7, del Codice).

5.2.Registro nazionale aids e Sistema di sorveglianza delle nuove diagnosi diinfezione da HIV

Nell'ambitodel settore "Salute, sanità e assistenza sociale" –"Argomento registri epidemiologici", il PSN in esame reca due lavoristatistici inerenti, rispettivamente, la sindrome dell'aids e il virusdell'HIV, per i quali, tra i principali caratteri statistici rilevati vi sonoanche i "Fattori di rischio". Al riguardo, si rappresenta chel'Istat, nel recepire le indicazioni dell'Ufficio dell'Autorità, nella relativascheda identificativa ha ritenuto opportuno evidenziare, tra i dati sensibilitrattati, anche quelli idonei a rivelare la vita sessuale, precisando, alcontempo, la definizione di "fattori di rischio" (contattoeterosessuale o contatto omosessuale) (ISS-00004 Registro nazionale aids;ISS-00043 Sistema di Sorveglianza delle nuove diagnosi di Infezione da HIV).

5.3.Trattamenti di dati personali relativi a soggetti minori di età

IlPsn comprende alcuni lavori statistici che prevedono la raccolta presso gliinteressati, anche soggetti minori di età, di dati sensibili o comunqueinerenti aspetti particolarmente intimi della vita privata degli stessi idoneiad incidere sulla loro dignità (es. strutture familiare, soddisfazione vitaquotidiana; condizioni di salute; tipo di esperienze sentimentali / sessuali,eventuali molestie, metodi anticoncezionali; intervalli di tempo di lavororetribuito; grado di soddisfazione della vita quotidiana).

Perla realizzazione di tali tipologie di lavori statistici e tenuto conto dellaparticolarità degli interessati coinvolti, trattandosi spesso di soggetti chenon hanno raggiunto la maturità fisica e psichica e pertanto bisognosi dimaggiore protezione, il Garante ha raccomandato in passato che fosseroadottate, e opportunamente evidenziate nei relativi prospetti identificativi,specifiche cautele a loro tutela (parere del 20 settembre 2012, cit.).

Sutale base deve, quindi, rilevarsi positivamente che l'Istat ha previsto, nelPsn in esame, che la raccolta delle informazioni relative a minoriinfraquattordicenni avvenga per il tramite dei genitori o di un adulto diriferimento che risponde per il minore. Per gli infradiciottenni, invece, larilevazione viene effettuata attraverso PC o altri strumenti informatici cheescludono la presenza di un intervistatore che potrebbe suscitare sentimenti disoggezione o imbarazzo nell'interessato (IST-00204 Multiscopo sulle famiglie:aspetti della vita quotidiana; PAB-00006 Indagine sui giovani; IST-01858Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

aisensi dell'art. 154 del Codice e dell'art. 4-bis Codice di deontologia e dibuona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e diricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale,Allegato A3 al Codice, esprime parere favorevole sullo schema del Programmastatistico nazionale 2014-2016.

Roma, 26 giugno 2014

Il presidente
Soro

Il relatore
Bianchi Clerici

Il segretario generale
Busia