Garante per la protezione     dei dati personali Differimento dei termini diadempimento delle prescrizioni di cui al provvedimento del 18 luglio 2013, inmateria di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da partedelle Procure della Repubblica PROVVEDIMENTO DEL 26 GIUGNO 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30giugno 2014) Registro dei provvedimenti n. 322 del 26 giugno 2014 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano edella dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTEle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personaliconcernenti l'adozione delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati (d.lg. n. 30 giugno 2003, n. 196, artt. 31 e 33 – 35, disciplinare tecnicoallegato B) al Codice); VISTEle norme poste dal Codice in materia di trattamento dei dati personali inambito giudiziario (artt. 46 ss.); VISTAla documentazione acquisita agli atti; RILEVATOche ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia (art.47, comma 2, del Codice) presso gli uffici giudiziari, di ogni ordine e grado,si applicano le disposizioni del Codice che prevedono specifiche garanzie inmateria di protezione dei dati per quanto riguarda le misure di sicurezza daadottare, in particolare, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzioneo perdita, anche accidentale, dei dati e di accessi non autorizzati alleinformazioni; RITENUTOche, nel quadro dello svolgimento dei compiti previsti dal Codice, conprovvedimento del 13 settembre 2012 il Garante ha deliberato di prendere inesame la problematica relativa all'applicazione delle misure di sicurezza neltrattamento dei dati personali svolti presso le Procure della Repubblica, anchetramite la polizia giudiziaria o soggetti terzi, nell'ambito delle attività diintercettazione di conversazioni o comunicazioni, anche informatiche otelematiche, effettuate per ragioni di giustizia, nonché di controllo preventivo(artt. 266 e ss. c.p.p.; art. 226 disp. att. c.p.p.); VISTOil provvedimento del 18 luglio 2013 con cui il Garante, ai sensidell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, ha prescritto alle Procure dellaRepubblica di apportare alcune modificazioni e integrazioni alle misure disicurezza in relazione ai trattamenti di dati personali svolti, anche tramitela polizia giudiziaria o soggetti terzi, nell'ambito delle attività diintercettazione di conversazioni o comunicazioni, anche informatiche otelematiche, effettuate per ragioni di giustizia, ai sensi dell'art. 47, comma2, del Codice, nonché di controllo preventivo (artt. 266 e ss. c.p.p.; art. 226disp. att. c.p.p.), ferme restando eventuali diverse misure, già adottatedagli Uffici, che assicurino un livello di sicurezza di pari o maggioreefficacia; CONSIDERATOche il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, haprescritto alle Procure della Repubblica di adottare le predette misure entroil termine di diciotto mesi, decorrente dalla pubblicazione del provvedimentosulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fornendo riscontroall'Autorità circa la loro completa adozione entro il predetto termine; RILEVATOche il Garante, ai sensi del medesimo articolo, ha prescritto alle Procuredella Repubblica di riferire all'Autorità, entro la data del 3o giugno 2014,sullo stato di avanzamento dell'attuazione di dette misure; RILEVATO,altresì, che il Garante, valutato che le misure indicate dipendonosignificativamente dalla collaborazione delle competenti strutture delMinistero della giustizia, con riferimento alle pertinenti attribuzioni in temadi organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, hadisposto di segnalare al Ministero la necessità di fornire alle Procure dellaRepubblica le risorse idonee a consentire a detti Uffici di apportare lemodificazioni e integrazioni indicate nel provvedimento; DATOATTO della opportuna iniziativa assunta dal Ministero della giustizia diistituzione di un gruppo di lavoro per l'attuazione del provvedimento, delquale il Garante è stato chiamato a far parte, volta a coinvolgere i soggettiinteressati per una valutazione congiunta dello stato di attuazione delprovvedimento medesimo, in un quadro di leale collaborazione istituzionale; VISTAla nota del 17 giugno 2014 con cui il Ministro della giustizia, facendoriferimento alle prescrizioni impartite dal Garante e ai termini fissati nelprovvedimento del 18 luglio 2013 e con riguardo alla istituzione del menzionatogruppo di lavoro, ha comunicato che il Ministero ha intrapreso unaaggiornata ricognizione riguardo alle condizioni di adeguatezza strutturale eorganizzativa degli Uffici giudiziari requirenti di primo grado e agliinterventi di adeguamento resi necessari dal provvedimento dell'Autorità; RILEVATOche nella nota viene, altresì, riferito che è stato predisposto un programma dirilevazione dei fabbisogni, volto anche a quantificare gli oneri necessari agliinterventi strutturali o infrastrutturali da realizzarsi presso gli Ufficiinteressati, coerente con le finalità di razionalizzazione organizzativa econtenimento dei costi correlate al progetto della cd. "gara unicanazionale delle intercettazioni", che deve essere oggetto divalutazione finale; CONSIDERATOche il Ministro, in considerazione della complessità degli interventi darealizzarsi, ha sottoposto al Garante l'opportunità di disporre un congruodifferimento dei termini indicati nel provvedimento dell'Autorità; RITENUTOche le iniziative adottate dal Ministero della giustizia appaiono volte allaindividuazione degli interventi necessari a dare attuazione al provvedimentodel Garante del 18 luglio 2013 e alla determinazione dei relativi onerifinanziari, e risultano coerenti con la richiesta avanzata dal Garante alMinistero di fornire alle Procure della Repubblica le risorse idonee aconsentire a detti Uffici di apportare le modificazioni e integrazioni indicatein detto provvedimento; PRECISATO,con riferimento ad alcune osservazioni emerse nell'ambito del menzionato gruppodi lavoro istituito presso il Ministero della giustizia, che la remotizzazioneda disporsi "in via residuale, nei soli casi eccezionali previsto dallenorme codicistiche (art. 268 c.p.p.)" di cui al paragrafo 2.a delprovvedimento è soltanto quella relativa alle attività di registrazione,secondo quanto ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sulpunto (Cass., S.U., sent. 26 giugno 2008, n. 36359); RITENUTOche, tenuto conto della complessità delle attività in corso di svolgimento,descritte nella nota del Ministro della giustizia, appare congruo disporre ildifferimento al 30 giugno 2015 del termine assegnato alle Procure dellaRepubblica per adottare le misure prescritte con il provvedimento del 18 luglio2013, fornendo riscontro all'Autorità circa la loro completa adozione entro ilpredetto termine; RITENUTOche appare congruo disporre il differimento al 30 ottobre 2014 del termineassegnato alle Procure per riferire all'Autorità sullo stato di avanzamentodell'attuazione delle misure prescritte con detto provvedimento; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini; Roma, 26 giugno 2014
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