Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento di modifica del"Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di datipersonali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambitodel Sistema statistico nazionale" - Allegato A3 al Codice in materia diprotezione dei dati personali

PROVVEDIMENTO DEL 12 GIUGNO 2014

(Pubblicatosulla Gazzetta Ufficiale n.170 del 24 luglio 2014)

Registro dei provvedimenti
 n. 296 del 12 giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

Nellariunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale;

Vistoil Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196, (di seguito Codice), con particolare riferimento agli articoli 12, 106e 108;

Vistoil Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A3 al Codice, adottato con Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° ottobre 2002, n. 230 (diseguito Codice di deontologia);

Vistoil decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante le norme sul Sistemastatistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale distatistica;

Vistoil d.P.R. 7 settembre 2010, n. 166, recante il regolamento sul riordinodell'Istituto nazionale di statistica;

Vistoil d.P.C.M. 28 aprile 2011, recante il regolamento di organizzazione dell'Istate modifiche al disegno organizzativo;

Vistol'art. 8-bis, comma 1, lett. a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101,convertito con modificazioni in legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha dispostol'abrogazione dell'art. 6-bis, comma 2, del d.lgs. n. 322 del 1989, in base alquale "nel Programma statistico nazionale sono illustrate le finalitàperseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31dicembre 1996, n. 675. Il Programma indica anche i dati di cui agli articoli 22e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati ele modalità di trattamento. Il Programma è adottato sentito il Garante per laprotezione dei dati personali";

Vistele note con le quali l'Istituto nazionale di statistica (di seguito Istat) haproposto una modifica del Codice di deontologia affinché, anche a seguito delmutato quadro normativo sopra descritto, il "Programma statisticonazionale (PSN) continui a costituire la sede naturale per illustrare ecomprendere, in un unico atto, il sistema di garanzie previsto dalla vigentenormativa in tema di trattamento di dati personali connessi alle rilevazionistatistiche ufficiali" (note del 20 marzo 2014 prot. n. sp/217.2014 e del23 aprile 2014, prot. n. sp/298.2014);

Vistala nota del Ministero per la Pubblica amministrazione e la semplificazione del17 febbraio 2014, (prot. n. 113/14/ UL/P; allegato n. 1 alla nota del 23 aprile2014 dell'Istat);

Vistol'estratto del verbale della seduta del 18 febbraio 2014 durante la quale ilConsiglio dell'Istat ha approvato la proposta di modifica del Codice dideontologia e "di dare seguito ai successivi passaggi istituzionali dicompetenza dell'Istituto connessi all'adozione delle modifiche del Codice dideontologia ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003 e s.m.i."(allegato n. 2 alla nota del 23 aprile 2014 dell'Istat);

Vistol'estratto del verbale della seduta del 27 febbraio 2014 del Comitato diindirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (di seguito Comstat)durante la quale è stato deliberato il "pieno assenso sotto il profilotecnico" del Comstat stesso alla proposta di modifica del Codice dideontologia avanzata dall'Istat (allegato n. 3 alla nota del 23 aprile 2014dell'Istat);

Consideratoche la predetta seduta del Comstat si è svolta alla presenza di tutti icomponenti della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazionestatistica (di seguito Commissione), appositamente invitati dal Presidente delComstat in attesa che la Commissione proceda all'insediamento eall'individuazione del suo Presidente;

Vistala documentazione in atti;

Vistele osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatorela dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

L'Istatha avanzato al Garante la proposta di inserire nel Codice di deontologia unnuovo articolo 4-bis, in base al quale si preveda che "nel Programmastatistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanziepreviste dal d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e dal presente codice deontologico. Il Programma indica altresì i dati dicui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, lerilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. IlProgramma è adottato, con riferimento ai dati personali, sensibili egiudiziari, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensidell'art. 154 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196" (nota del 20 marzo 2014,prot. n. sp/217.2014 e del 23 aprile 2014, prot. n. sp/298.2014).

Alriguardo, l'Istat ha rappresentato che l'esigenza di inserire il citatoarticolo è sorta a seguito della riforma normativa apportata dal decreto legge31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni in legge 30 ottobre 2013,n. 125 che, all'art. 8-bis, comma 1, lett. a), ha disposto l'abrogazionedell'art. 6-bis, comma 2, del d.lgs. n. 322 del 1989; tale disposizione prevedeche "nel Programma statistico nazionale sono illustrate le finalitàperseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31dicembre 1996, n. 675. Il Programma indica anche i dati di cui agli articoli 22e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati ele modalità di trattamento. Il Programma è adottato sentito il Garante per laprotezione dei dati personali".

All'indomanidi tale riforma, l'Istat ha "ritenuto opportuno avviare una serie diconfronti con i soggetti interessati dall'applicazione del suddetto articolo,all'esito delle quali si è convenuto sulla necessità che il Programma statisticonazionale (PSN) continui a costituire la sede naturale per illustrare ecomprendere, in un unico atto, il sistema di garanzie previsto dalla vigentenormativa in tema di trattamento di dati personali connessi alle rilevazionistatistiche ufficiali" (nota del 23 aprile 2014 dell'Istat).

Inparticolare, con riferimento alla proposta di inserire nel Codice dideontologia una disposizione sostanzialmente analoga a quella di recenteabrogata, l'Istat ha precisato che "il permanere nell'ambito del quadronormativo applicabile di una disposizione avente tali obiettivi consentirebbe,infatti, di continuare a mantenere l'organicità del sistema di garanzie giàassicurato dalla normativa previgente e, al contempo, di continuare ariconoscere nel PSN un'opportunità di semplificazione, coerente con la ratiodei recenti interventi normativi rispetto all'assolvimento degli obblighialtrimenti previsti dal d.lgs. 196/2003, in capo ai singoli titolari deitrattamenti" (nota del 23 aprile 2014 dell'Istat).

L'Istatha ritenuto opportuno condividere preventivamente anche con il Garante,nell'ambito di uno specifico confronto tecnico tenutosi in data 17 dicembre2013, l'esigenza di mantenere l'organicità del sistema di garanzie in tema ditrattamento di dati personali, in particolare sensibili e giudiziari,prospettando la possibilità che fosse il Codice di deontologia "la sede piùopportuna" nella quale specificare tale quadro di garanzie.

Larichiamata proposta di integrazione del Codice di deontologia è stata, quindi,sottoposta dall'Istat al Ministero per la Pubblica amministrazione e lasemplificazione che, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulareal riguardo, ha tuttavia ritenuto opportuno che la stessa fosse"condivisa" con il Comstat e con il Garante per la protezione deidati personali (allegato n. 1 alla nota del 23 aprile 2014 dell'Istat).

Successivamente,il Consiglio dell'Istat, nella seduta del 18 febbraio 2014, ha quindideliberato la proposta di modifica del Codice di deontologia, nei termini soprarichiamati, e di "dare seguito ai successivi passaggi istituzionali dicompetenza (Š) connessi all'adozione delle modifiche del suddetto Codice dideontologia" coinvolgendo, per i profili di relativa competenza, "isoggetti interessati all'applicazione della suddetta normativa" (allegaton. 2 alla nota del 23 aprile 2014 dell'Istat).

L'Istatha, quindi, acquisito i pareri del Comstat e della Commissione (art. 12 deld.lgs. n. 322 del 1989 e art. 3 del d.P.R. n. 166 del 2010; art. 5, comma 1,d.P.C.M. 28 aprile 2011).

Nelcorso della seduta del 27 febbraio 2014, il Comstat ha deliberato il"pieno assenso, sotto il profilo tecnico alla proposta di modifica delCodice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali edi ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statisticonazionale". La citata seduta si è svolta alla presenza di tutti icomponenti della Commissione appositamente invitati dal Presidente del Comstat,in attesa che la predetta Commissione proceda all'insediamento eall'individuazione del suo Presidente (allegato n. 3 alla nota del 23 aprile2014 dell'Istat).

Comeanticipato, l'Istat, allegando tutta la documentazione sopra richiamata ed allaluce delle considerazione sopra evidenziate ha, quindi, avanzato al Garante laproposta di inserire nel Codice di deontologia il richiamato articolo 4-bis.

OSSERVA

Ildecreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni in legge 30ottobre 2013, n. 125 ha disposto l'abrogazione dell'art. 6-bis, comma 2, deld.lgs. 322 del 1989, a tenore del quale "nel Programma statisticonazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dalpresente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il Programma indicaanche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge, le rilevazioniper le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il Programma èadottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali" (art.8-bis, comma 1, lett. a)).

Sullabase di tale abrogata disposizione, l'Istat, prima dell'adozione dei PSN, haacquisito annualmente il parere del Garante, apportando ai Programmi stessi,ove necessario, le opportune modifiche indicate dall'Autorità affinchénell'ambito dei trattamenti di dati personali, anche sensibili e giudiziari,effettuati per finalità statistiche ivi descritti fosse garantito il piùelevato livello di tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e delladignità degli interessati, con particolare riferimento alla loro riservatezza,identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2 delCodice).

Inoltre,come più volte evidenziato nell'ambito degli stessi programmi sottopostiall'Autorità, il rispetto della procedura prevista dall'abrogato art. 6-bis,comma 2, del d.lgs. n. 322 del 1989, costituiva anche idoneo presupposto dilegittimità per il trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuatonell'ambito dei lavori statistici previsti dal PSN, alternativo alle regolegenerali poste del Codice per il trattamento di tali categorie di datipersonali (artt. 20-22 del Codice).

Ciòpremesso, l'Istat, istituzionalmente tenuto a provvedere all'esecuzione dellerilevazioni statistiche previste nel PSN (art. 15, comma 1, lett. b) d.lgs. n.322 del 1989) ha ritenuto opportuno valutare delle possibili soluzioniinterpretative delle norme vigenti al fine, in particolare, di "conseguirel'obiettivo di mantenere l'organicità del sistema di garanzie in tema ditrattamento di dati personali, sensibili e giudiziari, già assicurato"prima della richiamata riforma normativa "e al contempo di specificareelementi di semplificazione coerenti con la ratio dei recenti interventinormativi, in analogia con quanto previsto dall'abrogato art. 6-bis, comma 2,del  d.lgs. n. 322/1989" (allegato n. 2 alla nota del 23 aprile 2014dell'Istat).

L'Istatha, quindi, ritenuto che il Codice di deontologia e di buona condotta per itrattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientificaeffettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A3 al Codice,fosse la sede idonea per approntare tale quadro di garanzie, ciò tenuto, inparticolare, conto di quanto disposto dagli articoli 106 e 108 del Codice, inbase ai quali il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno partedel Sistema statistico nazionale è disciplinato, tra l'altro, anche dal Codicedi deontologia del quale il Garante ha promosso l'adozione.

L'Istatha quindi, preliminarmente condiviso tale avviso con il Garante nel corso diuno specifico incontro tecnico tenutosi il 17 dicembre 2013.

Daultimo, l'Istat con le richiamate note del 20 marzo e del 23 aprile 2014, eproducendo in allegato i citati pareri del Ministero per la semplificazione ela pubblica amministrazione, del Comstat e della Commissione ha, quindi,avanzato al Garante, la proposta di inserire nel Codice di deontologia un nuovoarticolo 4-bis, in base al quale "nel Programma statistico nazionale sonoillustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal d.lgs. 6 settembre1989, n. 322 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal presente codicedeontologico. Il Programma indica altresì i dati di cui all'art. 4, comma 1,lett. d) ed e) del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le rilevazioni per le quali idati sono trattati e le modalità di trattamento. Il Programma è adottato, conriferimento ai dati personali, sensibili e giudiziari, sentito il Garante perla protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154 del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196".

Alriguardo, l'Istat ha evidenziato di ritenere opportuno che il PSN continui acostituire la sede nella quale illustrare e comprendere il complesso sistema digaranzie predisposto, in relazione ai trattamenti di dati personali, inparticolare, sensibili e giudiziari, connessi alle rilevazioni statisticheufficiali.

Conriferimento a tale esigenza, si ritiene condivisibile la necessitàrappresentata dall'Istat di salvaguardare "l'organicità del sistema digaranzie in tema di trattamento di dati personali" effettuato per finalitàstatistiche nell'ambito del PSN.
In tale quadro, si prende atto deipareri favorevoli alla proposta di modifica del Codice di deontologia in esameespressi, per i profili di relativa competenza, dal Comstat e dellaCommissione, soggetti che, insieme all'Istat, sovraintendono all'adozione delPSN (art. 12 del d.lgs. n. 322 del 1989 e art. 3 del d.P.R. n. 166 del 2010).La Commissione, inoltre, contribuisce alla corretta applicazione delledisposizioni del Codice di deontologia segnalando al Garante i casi diinosservanza (art. 9 del Codice di deontologia).

Alriguardo, considerati i ruoli del Comstat, della Commissione e dell'Istat inrelazione all'adozione del PSN, si ritiene che la proposta di modifica delCodice di deontologia in esame sia condivisa, nel rispetto del principio di rappresentatività,dai soggetti maggiormente interessati nella predisposizione del PSN (art.12 delCodice; artt. 12, comma 1, lett. c), 13, comma 3, e 15, comma 1, lett. a) e b)del d.lgs. n. 322 del 1989; art. 5, comma 1, d.P.C.M. 28 aprile 2011; art. 3, comma6, del d.P.R. n. 166 del 2010).

Nelmerito, si ritiene, in primo luogo, che la prospettata modifica del Codice dideontologia, in base alla quale, in particolare, il PSN deve essere adottatosentito preventivamente il Garante in relazione alle rilevazioni statisticheche comportano il trattamento di dati personali, con specifico riferimento aquelli sensibili e giudiziari, sia idonea a consentire al Garante di potereffettuare -come, per altro, avvenuto fino alla recente riforma normativa soprarichiamata- le valutazioni di competenza relative al rispetto della disciplinain materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento allemodalità ed alle garanzie previste per il trattamento dei dati sensibili egiudiziari (art. 22 del Codice).

Insecondo luogo, si condivide quanto prospettato dall'Istat in ordine allapossibilità che il Codice di deontologia possa rappresentare una sede idonea acomprendere la norma in esame, in quanto reca la disciplina del trattamento didati personali effettuato dai soggetti che fanno parte del Sistema statisticonazionale, in particolare, per quanto riguarda il trattamento dei datisensibili e giudiziari indicati nel Programma statistico nazionale (artt. 106 e108 del Codice).

Appareimportante rilevare che il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dideontologia costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamentodei dati personali (art. 12 del Codice).

Infine,nel prendersi atto della scelta sistematica prospettata dall'Istat diaggiungere nel corpo del Codice di deontologia un nuovo articolo 4-bis, ilGarante ritiene opportuno che lo stesso venga rubricato "Trattamento didati personali, sensibili e giudiziari, nell'ambito del Programma statisticonazionale".

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

vistala proposta formulata dall'Istat, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Codicedispone:

€   chevenga aggiunto al Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuatinell'ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A3 al Codice, adottatocon Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1 ottobre 2002, n. 230,l'articolo 4-bis rubricato "Trattamento di dati personali, sensibili egiudiziari, nell'ambito del Programma statistico nazionale", avente ilseguente contenuto: "Nel Programma statistico nazionale sono illustrate lefinalità perseguite e le garanzie previste dal d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal presente codice deontologico. IlProgramma indica altresì i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) deld.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le rilevazioni per le quali i dati sono trattatie le modalità di trattamento. Il Programma è adottato, con riferimento ai datipersonali, sensibili e giudiziari, sentito il Garante per la protezione deidati personali, ai sensi dell'art. 154 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196";

€   latrasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia -Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla GazzettaUfficiale della Repubblica italiana, nonché al Ministro della giustizia,affinché tale aggiunta dell'articolo 4-bis al Codice di deontologia e di buonacondotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricercascientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, AllegatoA3 al Codice, sia riportata con decreto nell'Allegato A3 al Codice.

Roma, 12giugno 2014

Il presidente
Soro

Il relatore
Iannini

Il segretario generale
Busia