Garante per la protezione     dei dati personali Parere su uno schema di decretointerministeriale recante le regole tecniche per la realizzazione e ilfunzionamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghidi lavoro (SINP) PROVVEDIMENTO DEL 12 GIUGNO 2014 Registro dei provvedimenti n. 295 del 12 giugno 2014 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI Nellariunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssaGiovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretariogenerale; Vistala richiesta di parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Vistigli articoli 20, commi 2 e 4 e 154, commi 1, lett. g), e 4 del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); Vistala documentazione in atti; Vistele osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatoreil dott. Antonello Soro; PREMESSO IlMinistero del lavoro e delle politiche sociali ha richiesto il parere delGarante in ordine a uno schema di decreto interministeriale recante le regoletecniche per la realizzazione e il funzionamento del sistema informativonazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (di seguito SINP), nonché leregole per il trattamento dei relativi dati. Ildecreto in esame, avente natura regolamentare, è adottato ai sensidell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, esuccessive modificazioni (c.d. Testo unico in materia di sicurezza del lavoro,infra: Testo unico), che demanda ad un decreto interministeriale la definizionedelle regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, delleregole per il trattamento dei dati, nonché la disciplina delle "specialimodalità con le quali le forze armate e le forze di polizia partecipano alsistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative". Amente del comma 1 del citato articolo 8, il SINP è istituito "al fine difornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutarel'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativipubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzointegrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi,anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche datiunificate". Nellanota di trasmissione, l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali ha precisato che lo schema è stato elaborato "inriscontro a quanto richiesto nel parere n. 283 del 7 luglio 2011", resodall'Autorità sulla versione precedente dello schema di decreto, e tenuto contodelle condizioni ivi formulate. Inparticolare, in detto parere il Garante ha invitato l'Amministrazione adindividuare i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, in relazione aciascun soggetto fruitore e ciascuna specifica finalità, sottoponendonuovamente lo schema di decreto, una volta integrato, ai fini dell'acquisizionedel parere di conformità ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice(condizione di cui alla lett. e) del dispositivo del parere citato). L'Amministrazionechiede al Garante di esprimere il prescritto parere con esclusivo riferimento atale condizione. Ciononostante, il Garante ritiene di doversi esprimere conriferimento anche ad altri profili dello schema che non risultano pienamente inlinea con le indicazioni formulate nel citato parere del 7 luglio 2011.Infatti, sebbene parte delle osservazioni del Garante siano state recepite daltesto in esame, permangono alcuni aspetti suscettibili di ulterioremiglioramento, al fine di garantire un adeguato standard di tutela del dirittoalla protezione dei dati personali nell'ambito dei trattamenti disciplinati dalmedesimo provvedimento. RILEVATO 1.1.Come già evidenziato nel parere del 7 luglio 2011, il SINP rappresenta unsistema informativo complesso e di particolare delicatezza, in quanto coinvolgepiù archivi informativi riferibili a diversi soggetti istituzionali e contiene,tra l'altro, dati sensibili concernenti i lavoratori. La presenza, nell'ambitodel SINP, di tali tipologie di dati impone di conformare lo stesso sistemainformativo non solo ai principi di finalità, proporzionalità, pertinenza e noneccedenza (artt. 3 e 11 del Codice), ma anche al principio di indispensabilitàdei dati sensibili e giudiziari trattati e delle operazioni eseguite suglistessi (art. 22, commi 3, 5, 9, 10 e 11 del Codice). Il rispetto di taliprincipi deve essere garantito non solo in relazione al conferimento dei datial SINP, da parte di tutti gli enti fornitori, ma anche in relazioneall'accesso e all'utilizzo degli stessi da parte dei singoli enti fruitorinell'ambito del sistema informativo. Fra l'altro, si fa notare l'individuazionenell'Allegato A di attività che fanno ritenere oggetto di trattamento"dati giudiziari" (cfr. Allegato A, foglio "Dati MdL",categoria "attività ispettiva-illeciti penali"). Ciòpremesso, l'individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili deveessere completata alla stregua dei predetti principi e lo schema di decreto e irelativi allegati devono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 20, comma2, del Codice, tenendo conto delle indicazioni che si riportano di seguito. Intale quadro è necessario: 2.1.In relazione alle osservazioni formulate dal Garante sul precedente schema didecreto (condizione l) del dispositivo; punto 3b), all'articolo 2 dello schemadi regolamento in esame è stato aggiunto il comma 6, il quale prevede che"Il SINP rende disponibile agli enti fruitori, di cui all'Allegato E),strumenti di accesso e di analisi dei dati ritenuti adeguati dal Tavolo Tecnicodi cui all'articolo 5, riservati ai soggetti legittimati ad accedere ai dati dicui all'Allegato A, in base alle specifiche funzioni in concreto svolte, anchein relazione alla competenza territoriale". Nelprendere positivamente atto di tale integrazione, si rileva che l'adeguatezzadegli strumenti di accesso e di analisi dei dati, la cui valutazione è rimessadallo schema al menzionato Tavolo Tecnico, debba in ogni caso essere conformealla disciplina recata in materia di protezione dei dati personali esegnatamente ai principi di necessità nel trattamento, nonché di pertinenza,non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati. Atteso che la formulazionedella previsione è suscettibile di ingenerare dubbi al riguardo, si ritieneopportuno integrare il disposto dell'articolo 2, comma 6, inserendo, dopo lalocuzione "dati ritenuti adeguati dal Tavolo Tecnico di cui all'articolo5", le seguenti parole: ", nel rispetto degli articoli 3, 11 e 22 deldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196". 2.2.Anche l'Allegato E, in cui sono individuati gli "Enti fruitori" delsistema informativo, è stato integrato con l'indicazione dei tipi di dati aiquali ciascun soggetto fruitore può accedere in relazione alle specifichefinalità perseguite, in linea con quanto indicato dal Garante nel precedenteparere (condizione m) del dispositivo; punto 3c). Nel prendere attopositivamente della modifica apportata al riguardo, si rappresenta tuttavial'opportunità di specificare almeno la "categoria dei dati" oggettodi accesso da parte dei singoli enti fruitori, in linea con quanto previstonell'allegato F, che specifica, appunto, le categorie di dati. 2.3.In relazione invece all'Allegato F, come già rilevato dall'Autorità nelpredetto parere del 2011 (condizione j) del dispositivo; punto 2.3-e), alcunidei dati acquisiti al SINP risultano duplicati in quanto si prevede ilconferimento al SINP degli stessi dati presenti in più "fontiinformative". Nel prendere atto positivamente dei miglioramenti apportatiall'allegato, volti a chiarire la sorgente informativa da cui i dati sonoeffettivamente estrapolati, permane tuttavia la necessità di individuarel'effettiva fonte di riferimento e le relative regole per garantirnel'esattezza e l'aggiornamento in caso di discordanza tra le medesimeinformazioni. 2.4.L'articolo 3, comma 2, dello schema è stato formulato per recepire quantoosservato dal Garante nel parere del 7 luglio 2011 (condizione b) deldispositivo; punto 1.2). Inparticolare in tale parere l'Autorità segnalava come lo schema nondisciplinasse "le speciali modalità" di partecipazione al sistemainformativo delle forze armate e delle forze di polizia, limitandosi a rinviarea norme e provvedimenti attuativi; suggeriva, quindi, di integrare taledisciplina, prevedendo anche le modalità di partecipazione dei predetti enti alSINP, specificando il loro ruolo (fornitori e/o fruitori di dati), leoperazioni consentite (in particolare, comunicazione e/o utilizzazione), nonchéi dati oggetto di trattamento. L'articolo 3, comma 2, dell'attuale schema diregolamento tiene conto delle menzionate osservazioni, ma non disciplina alcuniimportanti aspetti. In particolare, va resa più chiara la circostanza chel'anonimizzazione dei dati personali avviene prima della trasmissione deglistessi all'INAIL, che la previsione individua come il soggetto per il tramitedel quale tali dati sono conferiti al SINP. Inoltre, l'Allegato F va adeguatoal fatto che la partecipazione al SINP delle forze armate, delle forze dipolizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avvenga per il tramitedell'INAIL, specificando nella relativa voce "fornitore dati"dell'Allegato F detta circostanza. Sisegnala, altresì, che: 2.5.L'articolo 7, comma 4, dello schema disciplina l'assegnazione di un codiceunivoco, diverso dal codice fiscale, a ciascun individuo i cui daticonfluiscono nel SINP "al fine di non consentire l'identificabilitàdiretta delle persone fisiche interessate". Come già evidenziato da questaAutorità nel parere del 7 luglio 2011 (condizione p) del dispositivo; punto 4),tale cautela è vanificata dalla presenza, tra le informazioni dettagliate nell'AllegatoA, di dati che renderebbero, in ogni caso, facilmente identificabile illavoratore (es. il numero di "telefono" nel foglio"DatiRegioni-INAIL" categoria "malattie professionali" ecategoria "scheda dimissione ospedaliera", nonchè la "data di nascita"completa, l'"indirizzo", il "tipo del documento " e il"numero del documento" nel foglio "DatiMdL" categoria"rapporti di lavoro"). Tali dati devono essere pertanto espuntidall'allegato A (v. anche punto 1.1. b)) e, più in generale, ogni dato che renderebbechiaramente identificabile l'interessato, in contrasto con l'articolo 22, comma6, del Codice. Inoltre,è auspicabile che il processo di codifica dei dati identificativi degliinteressati (pseudo-anonimizzazione) sia effettuato prima dell'acquisizione deidati al SINP, esplicitando, anche negli allegati tecnici allo schema didecreto, le modalità e le procedure utilizzate per tale codifica (cfr. art. 4,comma 1, lett. c) del Codice). Ilmedesimo comma 4 dell'articolo 7, precisa, inoltre, che "i dati inviatidagli enti, privi di elementi identificativi diretti, sono archiviati previaseparazione dei dati sanitari dagli altri dati. I dati sanitari sono trattatimediante l'utilizzazione del codice univoco". Inproposito, si ritiene che, in linea con quanto previsto dall'articolo 22, comma6, del Codice, il ricorso al codice univoco debba riguardare non solo i datisanitari ma anche le altre tipologie di dati sensibili presenti nel SINP, nonchéi dati giudiziari, sempre che gli stessi non debbano essere trattati in forma"anonima" (cfr. art. 4, comma 1, lett. n) del Codice e art. 7 comma 5dello schema di decreto). Inoltre,la disposizione va perfezionata richiamando nel comma 4 in esame -e non nelcomma 5 del medesimo articolo 7, come invece fa lo schema- i "commi 6 e 7dell'art. 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003", in quanto laprevisione in discorso non riguarda dati personali resi anonimi, bensì quellitemporaneamente inintelligibili. 2.6.L'articolo 7, comma 5, dello schema prevede infine l'attivazione di un"sistema informatico che garantisce l'anonimizzazione dei datipersonali" presenti nel SINP, in modo da renderli consultabili soltanto intale forma da parte degli enti fruitori legittimati ad accedere unicamente aquesta tipologia di informazioni. Anchecon riferimento a tale profilo, occorre esplicitare negli allegati tecnici alloschema di decreto le modalità e le procedure utilizzate per assicurare laprevista anonimizzazione dei dati (cfr. art. 4, comma 1, lett. n) del Codice). 3. Misure di sicurezza. Unitamentealla versione precedente dello schema di decreto, l'Amministrazione hatrasmesso al Garante un documento, predisposto dall'INAIL, che illustra leprincipali misure di sicurezza adottate dall'Istituto relativamente al SINP.Nel parere del 7 luglio 2011 (punto 5.2) il Garante invitava l'Amministrazionea valutare la possibilità di inserire detto documento quale allegato alloschema di decreto e parte integrante dello stesso, prevedendone l'aggiornamentocon decreto direttoriale sentito il Garante, ai sensi dell'articolo 3, comma 4,della versione precedente dello schema (vedi ora, l'articolo 3, comma 5, delloschema). In virtù dell'importanza di tale documento e della complessità delsistema informativo in esame, cui le misure di sicurezza si riferiscono, siritiene di dover rinnovare il predetto invito. Roma, 12 giugno 2014
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