Garante per la protezione
    dei dati personali


Sistemi di videosorveglianzainstallati presso parcheggi automatizzati e capolinea di scambio di mezzipubblici

PROVVEDIMENTO DEL 5 GIUGNO 2014

Registro dei provvedimenti
 n. 282 del 5 giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

Nellariunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano edella dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale;

Esaminatala richiesta di verifica preliminare presentata da ATM-Azienda MetropolitanaTrasporti Catania S.p.A., ai sensi dell'art. 17 del d.lg. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

Vistoil provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, con particolare riferimento al punto 3.4;

Esaminatala documentazione acquisita agli atti;

Vistele osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000;

Relatorela dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

1. L'istanza della società.

Indata 16 gennaio 2013, l'Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A. (diseguito AMT S.p.A.), in ossequio a quanto prescritto dal provvedimento inmateria di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, ha formulato un'istanza diverifica preliminare (art. 17 del Codice)- poi regolarizzata in data 10 maggio2013- al fine di poter conservare per 15 giorni le immagini registrateattraverso i sistemi di videosorveglianza istallati presso alcuni parcheggiautomatizzati e presso alcuni capolinea di scambio ubicati a Catania.

Inparticolare, AMT S.p.A. - Società a capitale interamente pubblico che gestisceil trasporto pubblico locale nella città di Catania e in alcuni comunilimitrofi- ha dichiarato di aver sottoscritto il 9 gennaio 2012 un Protocollodi intesa con il comune di Catania per gestire –in vista della promozionedella c.d. "mobilità sostenibile"- la sosta degli autoveicoliall'interno di alcuni impianti, presso cui sono solitamente ubicati anche i"capolinea di scambio".

Iparcheggi soggetti a videosorveglianza –alcuni dei quali ancora incostruzione- sono complessivamente sette (e precisamente quelli denominati"Nesima", "Due Obelischi", "Fontanarossa","Misericordia", "Borsellino", "Zia Lisa" e "Sturzo");i capolinea, invece, sono 4, di cui 3 allocati nei parcheggi"Nesima", "Due Obelischi e "Fontanarossa", ed unquarto adiacente al parcheggio "Borsellino".

Pressociascun parcheggio è prevista la presenza di casse automatiche e, il più dellevolte, anche di casse manuali, che vengono utilizzate solo in caso dimalfunzionamento di quelle automatiche.

Ciòpremesso, la società ha chiesto di poter conservare le immagini registrate peralmeno 15 giorni per garantire la sicurezza dei beni e delle personeall'interno dei parcheggi e dei capolinea, anche in ragione del fatto che iparcheggi, totalmente automatizzati, non beneficiano –a differenza dellearee adibite a capolinea- della continua presenza di personale (cfr. nota del10 dicembre 2013).

Acorredo dell'istanza, la società ha prodotto copia di un accordo siglato il 22maggio 2013 tra le organizzazioni sindacali e l'azienda ai sensi dell'art. 4della legge n. 300/1970, volto a regolare l'utilizzo del sistema divideosorveglianza rispetto ai rischi connessi al "controllo indirettodell'attività lavorativa" dei dipendenti; tale accordo, pur avendo fissatoun termine di sette giorni  per la conservazione delle immaginiregistrate, ha comunque ipotizzato -in considerazione del fatto che "leauto private potrebbero sostare nei parcheggi gestiti per un periodo superioreai sette giorni"- una sua eventuale estensione sino a 15 giorni ove"autorizzato dal Garante per la Privacy".

Infine,la società ha prodotto anche copia dei regolamenti di parcheggio relativi aidue siti già in funzione al 10 dicembre 2013.

2. Il funzionamento del sistema

Gliimpianti di videosorveglianza -di cui la società si sta avvalendo presso lestrutture già realizzate- costituiscono l'unico presidio di sicurezza degliimpianti, cui va aggiunto un sistema antifurto installato presso il Centro diregistrazione delle immagini; detti impianti sono del tutto simili ed hanno loscopo di garantire la sicurezza del personale e degli utenti, dei mezziaziendali presenti ai capolinea, degli impianti automatizzati dei parcheggi edelle autovetture private parcheggiate al loro interno (cfr. nota del 16gennaio 2013).

Letelecamere, in numero variabile a seconda dell'ampiezza dei siti, sonoorientate in modo tale da poter sorvegliare le stazioni di ingresso e diuscita, l'intera area di sosta dei singoli parcheggi, le casse (automatiche emanuali), le aree adibite a capolinea e i luoghi dove sono custoditi ivideoregistratori periferici (cfr. nota del 16 gennaio 2013).

Leimmagini relative ai siti già operativi sono ad oggi conservate per soli 7giorni e vengono registrate, a livello periferico, all'interno di singoli rackcostantemente videosorvegliati, solitamente posti nei locali ove sono ubicatele "casse manuali" o, in difetto, all'interno di specifici armadichiusi a chiave; inoltre, le immagini sono registrate "in modoridondante" anche su un PC istallato all'interno di un box protetto eposto in altro immobile sito a Catania, al preciso scopo di garantirne laconservazione anche in caso di danneggiamento dei rack periferici.

L'accessoalle registrazioni è consentito solo in caso di rilevazione  di attiilleciti o per effettuare verifiche sulla funzionalità dei sistemi. Nel primocaso, l'accesso è rimesso soltanto al responsabile del trattamento che, come"amministratore", tramite password riservata, può accedere alleregistrazioni ed effettuarne il back-up per la loro successiva consegna alleForze dell'ordine. Nel secondo, l'accesso può essere effettuato, alla presenzadel responsabile del trattamento, anche dal tecnico della manutenzione,appositamente designato "incaricato del trattamento"; in ogni caso,ognuno di essi deve previamente inserire una propria specifica password (cfr.nota del 28 maggio 2013).

Perciò che concerne, invece, l'accesso alle immagini trasmesse dai monitor("live"), esse sono visionabili sia dal "centro di controllo egestione dei parcheggi", ubicato presso un ufficio di AMT S.p.A. (via S.Euplio n. 168), sia dalle portinerie dei tre siti aziendali; il loromonitoraggio è programmato attraverso un sistema "a rotazione" che,in caso di allarme, blocca immediatamente l'immagine relativa al luogodell'evento per consentire agli addetti alla visione (designati"incaricati del trattamento") le verifiche del caso, in vistadell'inoltro di un avviso al Responsabile del trattamento e/o di una richiestad'intervento delle Forze dell'ordine. In caso di interventi di manutenzione odi riparazione delle apparecchiature, tecnici interni, debitamente designatiincaricati del trattamento, sono abilitati ad accedere ai sistemi e ad operareprevia utilizzazione di password personali (cfr. nota del 16 gennaio 2013)

Quantoalle misure di sicurezza, le chiavi dei rack dove sono custoditi ivideoregistratori periferici sono nel possesso esclusivo del responsabile deltrattamento.

Infine,la società ha riferito di aver assolto all'obbligo di rendere l'informativa,apponendo specifici cartelli (cfr. nota del 16 gennaio 2013).

3. Presupposti di liceità del trattamento

L'odiernarichiesta di poter allungare il termine di conservazione delle immaginivideoregistrate presso i siti predetti deve essere valutata alla luce deiprincipi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza posti dal Codice(artt. 3 e 11 del Codice), espressamente richiamati anche nel Provvedimentogenerale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010. In particolare,secondo tale provvedimento l'allungamento dei tempi di conservazione dei datioltre i sette giorni, giustificabile solo in casi eccezionali, deve essereadeguatamente motivato "con riferimento ad una specifica esigenza disicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardantieventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermatatale eccezionale necessità.

Nelcaso in questione, la società ha posto a base dell'istanza due distinteesigenze.

Inprimo luogo, AMT S.p.A. ha affermato che la necessità di conservare le immaginiper più di sette giorni sarebbe connessa ad un'efficace protezione delpatrimonio aziendale, in quanto le peculiari modalità di svolgimento delservizio impedirebbero di poter procedere ad un repentino accertamento dieventuali danneggiamenti o furti, soprattutto in ragione del fatto che gliincassi e le operazioni di rifornimento e di eventuale manutenzione delle cassesono effettuate ogni 15 giorni.

Asostegno di ciò, la società ha prodotto alcune richieste provenienti dallaQuestura e dal Comando dei Carabinieri di Catania, volte ad avere accesso alleimmagini registrate dai sistemi di videosorveglianza per eventi delittuosiavvenuti presso i capolinea, molte delle quali avanzate ben oltre i 15 giornidalla registrazione delle stesse.

Inoltre,la necessità di conservare le immagini fino a 15 giorni discenderebbe anche daitempi di sosta dei veicoli lasciati dagli utenti presso i parcheggi "discambio", sovente superiori ai sette giorni, con la conseguenza che nelcaso in cui venisse accertato un furto o un danneggiamento oltre la settimanadalla registrazione delle immagini non sarebbe possibile fornire alcuncontributo alle indagini delle Forze dell'ordine.

Adavviso di questa Autorità, all'esito dell'istruttoria sono emersi elementi cheinducono a ritenere che la richiesta della società possa essere ritenutaconforme ai principi posti dagli artt. 3 e 11 del Codice.

Inparticolare, l'installazione dei sistemi di videosorveglianza presso i siti inquestione e la conservazione delle immagini registrate per un tempo di almeno15 giorni trovano la loro giustificazione in obiettive esigenze di salvaguardiadel patrimonio aziendale e nel legittimo interesse di AMT S.p.A. di prevenire odi far perseguire possibili illeciti a danno dei dipendenti o degli utenti.

Piùspecificamente, i documentati atti criminosi che, nel corso degli ultimi anni,hanno interessato i siti aziendali dimostrano l'esigenza di garantire un piùalto livello di sicurezza al loro interno, mentre i tempi necessari perl'accertamento dei possibili eventi dannosi valgono a giustificare la pretesadella società di procedere ad una conservazione fino a 15 giorni delle immaginiregistrate, anche in vista di un'eventuale individuazione dei responsabili daparte dell'Autorità giudiziaria.

Talepositiva valutazione tiene conto delle sole acclarate esigenze di sicurezzaconcernenti i dipendenti della società, gli utenti del servizio ed ilpatrimonio aziendale, mentre risulta del tutto inconferente la riferitaesigenza della società di garantire l'integrità dei veicoli lasciati dagliutenti presso i parcheggi automatizzati posto che, secondo il "Regolamentoper la disciplina dell'accesso, circolazione e sosta dei veicoli" (inatti), la sosta all'interno dei parcheggi di scambio "non prevede ildeposito e la custodia" del veicolo, con la conseguenza che, nonscaturendo "alcun impegno per la vigilanza e la custodia dei mezzi, oresponsabilità per deposito", AMT non è tenuta a rispondere "dieventuali danni arrecati ai veicoli in sosta, né è responsabile del furto diquesti ultimi, ovvero di parte degli stessi o di accessori od oggetti in essicontenuti".

Sulpiano della sicurezza dei dati, infine, si rileva che la procedura di accessopredisposta dalla società risulta pienamente adeguata, consentendo di prenderevisione delle registrazioni solo in caso di necessità (rilevazione  diatti illeciti o effettuazione di verifiche sulla funzionalità dei sistemi), peril tramite di appositi soggetti designati, rispettivamente,"responsabili" ed "incaricati" del trattamento, e conl'imprescindibile osservanza di un sistema di autenticazione basato sulladigitazione di specifiche "password". Tali modalità, peraltro, hannoformato anche oggetto di uno specifico accordo intercorso tra la società e leorganizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970.

Pertanto,alla luce delle dichiarazioni rese (della cui veridicità AMT S.p.A. ha assuntoogni responsabilità - anche penale - ai sensi dell'art. 168 del Codice) e,segnatamente, delle illustrate modalità di funzionamento degli impianti volti atutelare il patrimonio aziendale e la sicurezza delle persone, questa Autoritàritiene che la richiesta di verifica preliminare possa essere accolta neitermini richiesti.

TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE,

aisensi dell'art. 17 del Codice, a conclusione della verifica preliminare, ammettela conservazione fino a 15 giorni di tutte le immagini registrate da AMT S.p.A.mediante gli impianti di videosorveglianza istallati o in via di istallazionepresso:

-i parcheggi denominati "Nesima", "Due Obelischi","Fontanarossa", "Misericordia", "Borsellino","Zia Lisa" e "Sturzo";

-i tre capolinea ubicati all'interno dei parcheggi "Nesima", "DueObelischi e "Fontanarossa";

-il capolinea adiacente al parcheggio "Borsellino".

Roma, 5 giugno 2014

Il presidente
Soro

Il relatore
Bianchi Clerici

Il segretario generale
Busia