Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento per promuovere larevisione del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemiinformativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,affidabilità e puntualità nei pagamenti PROVVEDIMENTO DEL 17 APRILE 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2014) Registro dei provvedimenti n. 203 del 17 aprile2014 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale; VISTIgli artt. 12 e 154, comma 1, lett. e) del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 −Codicein materia di protezione dei dati personali− (di seguito, Codice), iquali attribuiscono al Garante il compito di promuovere nell'ambito dellecategorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività etenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consigliod'Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici dideontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne laconformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazionidi soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto; VISTOl'art. 117 del Codice con il quale è stato demandato al Garante il compito dipromuovere la sottoscrizione di un VISTAl'adozione del citato codice di deontologia (di seguito, "codice")con Provvedimento del Garante del 16 novembre 2004, n. 8, pubblicato inGazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2004, n. 300, come modificato dall'erratacorrige pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2005, n. 56; VISTOl'art. 13, comma 10, dello stesso "codice", che stabilisce il"periodico riesame e [l'] eventuale adeguamento alla luce del progressotecnologico, dell'esperienza acquisita nella sua applicazione o di novitànormative"; RITENUTOdi dover procedere alla revisione del "codice" in conseguenza delmutato quadro normativo e della necessità di intervenire anche in ordine aprofili già disciplinati nel medesimo "codice" che, alla lucedell'esperienza acquisita, richiedono un approfondimento interpretativo; VISTAl'esigenza manifestata dagli operatori del settore di riesaminare il"codice", da ultimo in occasione dell'attività ispettiva disposta dalGarante in data 19 luglio 2012, ai sensi dell'art. 13, comma 8, del"codice"; RILEVATAla necessità di invitare a partecipare ai lavori di revisione del"codice" sia i soggetti pubblici interessati, sia i soggetti privatiindividuati secondo i criteri generali di seguito specificati in applicazionedel principio di rappresentatività (art. 2, comma 2, regolamento n. 2/2006 delGarante sulle procedure per la sottoscrizione dei codici di deontologia e dibuona condotta, approvato con deliberazione del 20 luglio 2006, n. 31-bis, inGazzetta Ufficiale 8 agosto 2006, n. 183), i quali dovranno fare pervenire una richiesta in tal senso all'Autorità entro il 30 maggio 2014,avvalendosi della casella di posta elettronica consultazionesic@gpdp.it; RILEVATOin particolare, in relazione ai citati criteri, che è necessario che lerichieste provengano da: RITENUTAl'opportunità di dare ampia pubblicità a tale invito, anche attraverso lapubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica Italiana; RISERVATAogni valutazione in ordine al rispetto del principio di rappresentatività, aisensi del predetto art. 12 del Codice; VISTEle osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell'art. 15 delRegolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; Roma, 17 aprile 2014
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