Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento per promuovere larevisione del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemiinformativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,affidabilità e puntualità nei pagamenti

PROVVEDIMENTO DEL 17 APRILE 2014

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2014)

Registro dei provvedimenti
 n.  203 del 17 aprile2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale;

VISTIgli artt. 12 e 154, comma 1, lett. e) del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 −Codicein materia di protezione dei dati personali− (di seguito, Codice), iquali attribuiscono al Garante il compito di promuovere nell'ambito dellecategorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività etenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consigliod'Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici dideontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne laconformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazionidi soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

VISTOl'art. 117 del Codice con il quale è stato demandato al Garante il compito dipromuovere la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buonacondotta per il trattamento dei dati personali effettuatonell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati,utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo, nonché riguardantil'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati;

VISTAl'adozione del citato codice di deontologia (di seguito, "codice")con Provvedimento del Garante del 16 novembre 2004, n. 8, pubblicato inGazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2004, n. 300, come modificato dall'erratacorrige pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2005, n. 56;

VISTOl'art. 13, comma 10, dello stesso "codice", che stabilisce il"periodico riesame e [l'] eventuale adeguamento alla luce del progressotecnologico, dell'esperienza acquisita nella sua applicazione o di novitànormative";

RITENUTOdi dover procedere alla revisione del "codice" in conseguenza delmutato quadro normativo e della necessità di intervenire anche in ordine aprofili già disciplinati nel medesimo "codice" che, alla lucedell'esperienza acquisita, richiedono un approfondimento interpretativo;

VISTAl'esigenza manifestata dagli operatori del settore di riesaminare il"codice", da ultimo in occasione dell'attività ispettiva disposta dalGarante in data 19 luglio 2012, ai sensi dell'art. 13, comma 8, del"codice";

RILEVATAla necessità di invitare a partecipare ai lavori di revisione del"codice" sia i soggetti pubblici interessati, sia i soggetti privatiindividuati secondo i criteri generali di seguito specificati in applicazionedel principio di rappresentatività (art. 2, comma 2, regolamento n. 2/2006 delGarante sulle procedure per la sottoscrizione dei codici di deontologia e dibuona condotta, approvato con deliberazione del 20 luglio 2006, n. 31-bis, inGazzetta Ufficiale 8 agosto 2006, n. 183), i quali dovranno fare pervenire una richiesta in tal senso all'Autorità entro il 30 maggio 2014,avvalendosi della casella di posta elettronica consultazionesic@gpdp.it;

RILEVATOin particolare, in relazione ai citati criteri, che è necessario che lerichieste provengano da:

−soggetti che hanno sottoscritto il "codice" adottato il 16 novembre2004;

−soggetti che, anche attraverso associazioni rappresentative, rientrano nelladefinizione di "gestore" di cui all'art. 1, comma 1, lett. d), del"codice";

−associazioni rappresentative di "partecipant[i]" ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. e)  e "consumator[i]" ai sensi dell'art. 1,comma 1, lett.  f) del "codice";

−associazioni rappresentative di soggetti già autorizzati ad accedere ai Sic aisensi dell'art. 6-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito conmodificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

RITENUTAl'opportunità di dare ampia pubblicità a tale invito, anche attraverso lapubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica Italiana;

RISERVATAogni valutazione in ordine al rispetto del principio di rappresentatività, aisensi del predetto art. 12 del Codice;

VISTEle osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell'art. 15 delRegolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE

a)invita a partecipare ai lavori di revisione del "codice" sia isoggetti pubblici interessati, sia i soggetti privati individuati secondo icriteri generali di seguito specificati in applicazione del principio dirappresentatività (art. 2, comma 2, regolamento n. 2/2006 del Garante sulleprocedure per la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta,approvato con deliberazione del 20 luglio 2006, n. 31-bis, in GazzettaUfficiale 8 agosto 2006, n. 183);

b)stabilisce che per verificare, nel caso di specie, il rispetto del principio dirappresentatività, l'Autorità valuterà, in particolare, che le richiesteprovengano da:

−soggetti che hanno sottoscritto il "codice" adottato il 16 novembre2004;

−soggetti che, anche attraverso associazioni rappresentative, rientrano nelladefinizione di "gestore" di cui all'art. 1, comma 1, lett. d), del"codice";

−associazioni rappresentative di "partecipant[i]" ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. e)  e "consumator[i]" ai sensi dell'art. 1,comma 1, lett.  f) del "codice";

−associazioni rappresentative di soggetti già autorizzati ad accedere ai Sic aisensi dell'art. 6-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito conmodificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

c)dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dellagiustizia, ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sia resa disponibile nelsito web dell'Autorità www.garanteprivacy.it.

Lecomunicazioni dovranno essere inoltrate al Garante per la protezione dei datipersonali, entro il 30 maggio 2014, avvalendosi del seguente indirizzo di postaelettronica consultazionesic@gpdp.it.

Roma, 17 aprile 2014

Il presidente
Soro

Il relatore
Bianchi Clerici

Il segretario generale
Busia