Garante per la protezione     dei dati personali Parere del Garante in materia didisciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte delMinistero della giustizia PROVVEDIMENTO DEL 10 APRILE 2014 Registro dei provvedimenti n. 201 del 10 aprile 2014 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI Nellariunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano edella dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; Vistala richiesta di parere del Ministero della giustizia; Vistigli articoli 20, commi 2 e 4, 21, comma 2, e 154, comma 1, lett. g), del Codicein materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); Vistala documentazione in atti; Vistele osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatoreil dott. Antonello Soro; PREMESSO IlMinistero della giustizia ha richiesto il parere del Garante in ordine allemodifiche e integrazioni apportate alla scheda n. 18 del regolamento per itrattamenti di dati sensibili e giudiziari da parte del predetto dicastero,adottato con decreto 12 dicembre 2006, n. 306, sul cui schema l'Autorità haespresso parere in data 18 maggio 2006. Lascheda 18 allegata al regolamento nel testo ora vigente si riferisce, cometrattamento, alla "tenuta del registro revisori contabili" che, però,non è più affidata al Ministero della giustizia, ma al Ministero dell'economiae delle finanze, a norma del decreto 20 giugno 2012, n. 144. Peraltro verso, negli anni successivi al 2006 sono stati istituti presso ilmedesimo ministero diversi registri, albi o elenchi, la cui tenuta è quindi dicompetenza del predetto dicastero. Fra questi, l'elenco dei gestori dei sitiinternet destinati alla pubblicazione degli avvisi di cui all'articolo 490c.p.c., il registro degli organismi di mediazione e l'elenco dei formatori perla mediazione, il registro degli organismi di composizione della crisi dasovraindebitamento, l'albo degli amministratori giudiziari per la gestione deibeni sequestrati e confiscati. Inoltre,è a conoscenza dell'Autorità che è in fase di elaborazione uno schema didecreto del Ministro della giustizia recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita di beni con modalità telematiche nei casiprevisti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delledisposizioni di attuazione del predetto codice, con il quale, fra l'altro, siistituirebbe presso il ministero il registro dei gestori della venditatelematica. Inconseguenza del mutato quadro normativo -si legge nella relazione illustrativa-si rende perciò necessario aggiornare la scheda dedicata al trattamento di datieffettuato per finalità di tenuta di registri, albi ed elenchi, ai sensidell'articolo 20, comma 4, del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"). RILEVATO 1.Il trattamento cui si riferisce la nuova scheda 18 è ora, più in generale, la"tenuta di registri, albi ed elenchi"; sono poi individuate le fontinormative dei registri o elenchi già istituiti o di prossima costituzione, iriferimenti normativi recanti le rilevanti finalità di interesse pubblicoperseguite (artt. 67 e 68 del Codice), i tipi di dati trattati (solo"giudiziari") e le operazioni eseguibili. Sottoquest'ultimo aspetto, sono elencate le specifiche operazioni del trattamentoeffettuabili, come la raccolta (presso gli interessati e presso terzi), laregistrazione, l'organizzazione, ed altre ancora. Nelladescrizione del trattamento si precisa, poi, che possono essere acquisiti i"dati relativi ai requisiti di onorabilità" previsti dalla normativavigente ai fini dell'iscrizione e del mantenimento dell'iscrizione nei registridi persone fisiche o giuridiche. Con ciò si individuano in concreto i datiacquisibili e la finalità per la quale possono essere raccolti e successivamentetrattati. Ciòpremesso, nella relazione illustrativa dello schema si legge che "si èritenuto di indicare soltanto in via esemplificativa le fonti normative chedispongono l'istituzione di registri, albi o elenchi presso il Ministerodella giustizia, al fine di garantire che l'allegato n. 18 possa essereidoneo ad identificare l'acquisizione di dati personali e le relativeoperazioni di trattamento anche nei casi di futura istituzione presso ilpredetto Ministero di nuovi registri, albi o elenchi. Per le stesse ragionisono state indicate soltanto le principali modalità di trattamento e lerelative più importanti finalità." Alriguardo si richiama l'attenzione dell'Amministrazione sulla circostanza che iltrattamento dei dati oggetto della scheda può essere effettuato solo per lefinalità ivi indicate, che peraltro rispondono alle ordinarie funzionalitàdella tenuta di un registro o elenco, anche di futura istituzione (raccolta deidati relativi ai requisiti di onorabilità ai fini dell'istruttoria perl'iscrizione o la permanenza nei registri, presso gli interessati, pressol'autorità giudiziaria o il Casellario, anche mediante acquisizione deipertinenti certificati). RITENUTO 2.Il contenuto della nuova scheda n. 18 del regolamento risponde alle indicazionirese, in via collaborativa, dall'Autorità all'esito di riunioni e contattiinformali avuti con l'amministrazione interessata, volte a completare il testoe a renderlo pienamente conforme alla disciplina in materia di protezione deidati personali. Resta solo l'esigenza di un miglior coordinamento con ladisciplina del trattamento di dati giudiziari in materia di mediazionefinalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, anchein relazione all'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati giudiziarida parte di privati, enti pubblici economici e soggetti pubblici n. 7 del 2013(per altro opportunamente citata nelle premesse dello schema di decreto). Conriferimento alla tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elencodei formatori per la mediazione, si ritiene, pertanto, necessario: Roma, 10 aprile 2014
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