Parere all'Agenzia dell'Entrate inmateria di destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul redditodelle persone fisiche a favore di un partito politico
PROVVEDIMENTO DEL 3 APRILE 2014
Registro dei provvedimenti
n. 166 del 3 aprile 2014
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI
NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, del dott.ssa Giovanna BianchiClerici, della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;
VISTOil decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezionedei dati personali (di seguito Codice);
VISTAla richiesta di parere dell'Agenzia delle entrate del 27 marzo 2014, successivamenteaggiornata, da ultimo, il 31 marzo 2014, relativa allo schema di provvedimentodel direttore dell'Agenzia con il quale sono definite la scheda da utilizzareper effettuare la scelta della destinazione volontaria del due per milledell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politicoe le modalità che garantiscono la semplificazione degli adempimenti a caricodei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenzialisecondo quanto disposto in materia di destinazione dell'otto e del cinque permille (art. 12, comma 3-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 149,convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13);
VISTAla documentazioni in atti;
VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATOREil dott. Antonello Soro;
PREMESSO
L'Agenziadelle entrate ha sottoposto al parere del Garante lo schema di provvedimentodel direttore dell'Agenzia con il quale, in via transitoria, per il primo annodi applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 12 del d.l. 23 dicembre2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13,sono definite:
- lascheda da utilizzare nell'esercizio finanziario 2014, con riferimento alprecedente periodo d'imposta, per effettuare la scelta della destinazionevolontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche afavore di un partito politico;
- lemodalità che garantiscono la semplificazione degli adempimenti a carico deicontribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali secondoquanto disposto in materia di destinazione dell'otto e del cinque per mille;
Perquanto riguarda le modalità di presentazione di tale scheda, alla quale èallegato il modello di informativa sul trattamento dei dati personali resaall'interessato ai sensi dell'art. 13 del Codice, l'Agenzia delle entrateprevede che:
- latrasmissione è effettuata in via telematica a cura dei contribuenti abilitatiai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero per il tramite delsostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, di un ufficio di PosteItaliane S.p.A. o di uno dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esuccessive modificazioni;
- incaso di presentazione cartacea presso uno dei predetti soggetti, per garantirela tutela della riservatezza dell'informazione concernente l'espressione dellescelte preferenziali, la scheda debitamente compilata è inserita in una normalebusta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi dichiusura dal contribuente, sulla quale devono essere apposti la dicitura"Scelta della destinazione del due per mille dell'Irpef", il codicefiscale, il cognome e il nome del contribuente. Il soggetto che riceve la bustadeve rilasciare al contribuente, anche se non richiesta, un'apposita ricevuta;
- ilsoggetto che riceve la busta contenente la scheda verifichi la corrispondenzadei dati anagrafici e del codice fiscale del soggetto che presenta la busta conquelli indicati su di essa, pena l'irricevibilità della busta stessa. La bustapuò essere presentata anche mediante un delegato; in tal caso alla delegadevono essere allegati una copia del documento di riconoscimento e del codicefiscale del delegante, anche per consentire la suddetta verifica dicorrispondenza da parte del soggetto che riceve la busta.
Perl'esercizio della scelta è prevista l'apposizione della firma all'interno delriquadro corrispondente al partito politico in favore del quale si intendedestinare la quota del due per mille della propria imposta sul reddito dellepersone fisiche.
Èpossibile effettuare la destinazione a favore di uno solo dei partiti politicitra quelli indicati nella scheda e corrispondenti all'elenco trasmessoall'Agenzia delle entrate dalla "Commissione di garanzia degli statuti eper la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici"(art.10, comma 3, d.l. n. 149 del 2013 cit.).
Perquanto attiene alle modalità del trattamento dei dati personali contenuti nellepredette schede, l'Agenzia delle entrate prevede che:
a)- isoggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidentedella Repubblica n. 322 del 1998 e Poste Italiane SpA:
- almomento dell'apertura della busta, verificano la corrispondenza tra i datiindicati su di essa (codice fiscale, cognome e nome del contribuente) e quelli riportatisulla scheda in essa contenuta;
-trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelleschede relative alle scelte del due per mille dell'Irpef osservando lespecifiche tecniche contenute nell'allegato XX, parte integrante dello schemadi provvedimento in esame;
b)- isostituti d'imposta devono consegnare ad un ufficio postale o ad un soggetto
incaricatodella trasmissione telematica la busta sigillata ricevuta dai sostituiticontenente la scheda per la scelta della destinazione del due per milledell'Irpef, (utilizzando a tal fine la bolla di consegna di cui all'Allegato 1dello schema di provvedimento in esame), nella quale devono essere riportati icodici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazionedel due per mille dell'Irpef. Più precisamente:
i. isoggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare alsostituto d'imposta copia della citata bolla di consegna, contenente l'impegnoa trasmettere in via telematica i dati contenuti nella scheda per ladestinazione del due per mille dell'Irpef.
ii. incaso di consegna delle buste ad un ufficio postale, i sostituti d'impostadevono compilare la predetta bolla di consegna senza indicare i codici fiscalidei soggetti che hanno effettuato le scelte della destinazione del due permille dell'Irpef, raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino acento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere appostala dicitura "Scelta della destinazione del due per mille dell'Irpef"e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome delcontribuente o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d'imposta.
Conriferimento alle misure di sicurezza relative ai dati personali concernenti lescelte effettuate dai contribuenti, l'Agenzia delle entrate impone ai soggettiincaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente dellaRepubblica 22 luglio 1998, n. 322, e Poste Italiane SpA di osservare lespecifiche disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto ministeriale 31luglio 1998, espressamente richiamate nell'allegato XX. In particolare, anchesecondo quanto disposto in materia di destinazione dell'otto e del cinque permille, si prevede che:
a)- gliutenti dei servizi telematici Entratel:
-trattano i dati contenuti nella scheda, in qualità di autonomi titolari, per lesole finalità del servizio di trasmissione telematica all'Agenzia delleentrate, nel rispetto delle modalità tecniche di trasmissione contenute neldecreto 31 luglio 1998 nonché delle prescrizioni contenute nel provvedimento diquesta Autorità del 18 settembre 2008, concernente l'adeguamento dei servizitelematici dell'Agenzia delle entrate;
- siavvalgono, per tale trasmissione, solo di soggetti, anche esterni, designaticome responsabili del trattamento dei dati personali;
-designano le persone fisiche incaricate del trattamento e impartiscono ad essele istruzioni affinché siano garantite la riservatezza e la sicurezza delleinformazioni trattate. In particolare, solo alle persone fisiche incaricate deltrattamento è consentita la ricezione, la lettura delle schede e latrasmissione dei relativi dati e ad esse è fatto divieto assoluto di comunicaree diffondere i dati in esse contenuti;
-adottano le misure organizzative, fisiche e logiche di cui al decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di assicurare la riservatezza e lasicurezza dei dati, anche attraverso l'individuazione di appositi spazi per laprestazione del servizio e per conservazione dei dati stessi mediantel'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza;
b)-successivamente alla trasmissione in via telematica le schede e i dati sonoconservati soltanto da parte degli utenti stessi, senza possibilità diavvalersi di soggetti esterni, fino al 31 dicembre del secondo anno successivoa quello di presentazione, indicato dall'articolo 16, comma 1, lettera d) deldecreto 31 maggio 1999, n.164; trascorso tale termine i dati devono esseredistrutti.
c)- leschede e i dati sono custoditi separatamente dalla documentazione concernentel'ordinaria attività dell'utente, con modalità tali da impedire l'accesso daparte di terzi o di dipendenti non autorizzati;
d)-l'idoneità delle misure di sicurezza adottate sono soggette a controlli, anchea campione, da parte dell'Agenzia delle entrate.
L'Agenziadelle entrate, in considerazione della particolare delicatezza dei datiriferiti alle scelte effettuate dai contribuenti e in linea con le soprarichiamate misure contenute nell'allegato XX, stabilisce, inoltre, che:
- sonoeffettuate verifiche, nei confronti dei soggetti incaricati di cui all'articolo3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e daPoste Italiane SpA, sulla rispondenza tra la preferenza espressa attraverso lascheda di destinazione del due per mille e le informazioni trasmesse;
- èvietato ai predetti soggetti di comunicare e diffondere i dati riferiti allescelte effettuate dai contribuenti e di utilizzarle, singolarmente o conmodalità massive, per finalità diverse dalla trasmissione telematicaall'Agenzia delle Entrate.
TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE
ai sensidell'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice, esprime parere favorevole sulloschema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale,in via transitoria, per il primo anno di applicazione delle disposizionidell'art. 12 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazionidalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, sono definite:
- lascheda da utilizzare nell'esercizio finanziario 2014, con riferimento alprecedente periodo d'imposta, per effettuare la scelta della destinazionevolontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche afavore di un partito politico;
- lemodalità che garantiscono la semplificazione degli adempimenti a carico deicontribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali secondoquanto disposto in materia di destinazione dell'otto e del cinque per mille.
Roma, 3 aprile 2014
Il presidente
Soro
Il relatore
Soro
Il segretario generale
Busia