Garante per la protezione
    dei dati personali


Archivio storico di una rivista esistema di aggiornamento/integrazione degli articoli

PROVVEDIMENTO DEL 6 MARZO 2014

Registro dei provvedimenti
 n. 111 del 6 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTAla decisione n. 434 del 20 dicembre 2012 con la quale l'Autorità ha accolto ilricorso presentato da XY nei confronti del Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.ed ha ordinato alla citata società di predisporre, nell'ambito dell'archivio storicoon line del quotidiano "La Repubblica", un sistema idoneo a segnalare(ad esempio, a margine dei singoli articoli o in nota agli stessi) l'esistenzadegli sviluppi delle notizie relative al ricorrente, secondo le indicazionidallo stesso formulate nell'atto di ricorso, entro novanta giorni dallaricezione del provvedimento inoltrato alle parti con nota del 10 gennaio 2013;

VISTOche il titolare del trattamento ha impugnato la citata decisione dinanzi alTribunale di Roma che tuttavia ha rigettato l'istanza di sospensionedell'esecutività del provvedimento dell'Autorità con ordinanza del 23 aprile2013;

VISTAla nota datata 27 giugno 2013 con la quale Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.ha confermato di avere adempiuto a quanto disposto nella decisione n. 434 del20 dicembre 2012 mediante la pubblicazione, in calce a ciascun articolo oggettodel ricorso, di una nota contenente il testo proposto dall'interessatonell'atto di ricorso medesimo;

VISTEle note del 25 luglio 2013 e del 30 ottobre 2013 con le quali il ricorrente,rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Isnardi e Mario Sgroi, ha lamentatol'inadeguatezza del sistema di aggiornamento adottato  dall'editorenell'ambito dell'archivio storico on-line del quotidiano "LaRepubblica" in quanto non rispondente all'interesse rappresentato dalricorrente in sede di ricorso; ciò in quanto l'inserimento di una nota in calceagli articoli non consentirebbe agli utenti lettori della banca dati"Archivio storico" una chiara ed immediata conoscenza dei successivisviluppi delle notizie e non sarebbe idoneo a segnalare l'esistenza deglisviluppi medesimi sin dalle preview risultanti a seguito di una ricercaeffettuata all'interno dell'archivio; il ricorrente ha quindi sottolineato lanecessità che le modalità di integrazione e aggiornamento delle notizieincidano direttamente "a livello del titolo", mediante "una notainserita all'inizio della pagina, piuttosto che alla fine", giacché"solo l'inserimento di una modifica nel titolo garantisce la modificadella preview (che è costituita dal titolo dell'articolo e da un estratto diesso contenente le parole cercate) dei risultati di ricerca nell'archiviointerno";

VISTAla nota datata 16 settembre 2013 con la quale l'editore resistente ha ribaditoche, a suo avviso, le modalità di aggiornamento sono da considerarsi adeguate,sottolineando anche come "l'incipit apposto ed ovvero "a richiestadell'interessato e secondo le informazioni da questi fornite" risultinecessario, dal momento che il Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.a. "si èlimitato ad aggiornare gli articoli in questione apponendo le predette note,della cui veridicità non si assume alcuna responsabilità";

RILEVATOche le predette problematiche sollevate dal ricorrente sono state già posteall'attenzione dell'Autorità in riferimento a notizie che comparivano inarticoli rinvenibili in archivi storici di testate giornalistiche gestite daaltri editori;

RILEVATOinfatti che l'Autorità, con decisione del 9 gennaio 2014, ha accolto il ricorsoparimenti presentato da XY nei confronti di altro editore, ordinando allostesso - al fine di garantire l'effettiva e piena rispondenza degli interventidi aggiornamento e integrazione delle notizie riportate negli articoli oggettodel ricorso e rinvenibili nell'archivio storico del quotidiano in questione aiprincipi più volte affermati dall'Autorità e autorevolmente sostenuti anchedalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 5525/2012), - di predisporre,nell'ambito dell'archivio storico on line del quotidiano in questione, unsistema di aggiornamento/integrazione degli articoli oggetto del ricorso idoneoa fornire ai lettori utenti della banca dati l'immediata visibilità deglisviluppi delle notizie in essi riportati (ad esempio mediante inserimento diuna nota accanto o sotto al titolo) in modo tale che gli sviluppi medesimiemergano già nell'anteprima dell'articolo (abstract) presente tra i risultatidel motore di ricerca dell'archivio storico; visto che tale modalità diintegrazione delle notizie permette di superare i problemi formulati dalricorrente con riferimento all'aggiornamento delle "preview";considerato infine che l'incipit dell'aggiornamento stesso non apparecensurabile ed è formulato in modo tale da poter essere utilizzato in casianaloghi a quello in esame; 

VISTAla documentazione in atti;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO,in particolare, l'art. 150, comma 5, del Codice, secondo cui se sorgonodifficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento delGarante (come avvenuto nel caso in esame, in relazione alla decisione del 20dicembre 2012), questo, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità diattuazione dello stesso;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREil dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

ordina aGruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. di predisporre, nell'ambito dell'archiviostorico on line del quotidiano "La Repubblica", anche in eventuale,ulteriore contraddittorio con questa Autorità ai sensi dell'art. 150, comma 5,del Codice, entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione delpresente provvedimento, un nuovo sistema di aggiornamento/integrazione degliarticoli oggetto della decisione di questa Autorità n. 434 del 20 dicembre 2012idoneo a fornire ai lettori utenti della banca dati l'immediata visibilitàdegli sviluppi delle notizie in essi riportati (ad esempio mediante inserimentodi una nota accanto o sotto al titolo) e in modo tale che gli sviluppi medesimiemergano già nell'anteprima dell'articolo (abstract) presente tra i risultatidel motore di ricerca dell'archivio storico.

IlGarante, nel prescrivere a Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., ai sensidell'art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intrapreseal fine di dare attuazione al presente provvedimento entro cento giorni dallaricezione dello stesso, ricorda che l'inosservanza di provvedimenti del Garanteadottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell'art. 170 delCodice per la protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancatoriscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa dicui all'art. 164 del Codice.

Ai sensidegli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presenteprovvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 6 marzo 2014

Il presidente
Soro

Il relatore
Soro

Il segretario generale
Busia