Garante per la protezione     dei dati personali Annullamento parziale del provvedimentodel 4 luglio 2013, n. 335 PROVVEDIMENTO DEL 6 MARZO 2014 Registro dei provvedimenti
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale; VISTOil provvedimento n. 335 adottato da questa Autorità il 4 luglio2013 a seguito degli accertamenti ispettivi effettuati l'11 luglio 2012(corredato da riprese fotografiche) e trasmesso al Garante con nota del 10ottobre 2012 dalla Guardia di Finanza, Nucleo Speciale Privacy, avente adoggetto un impianto di videosorveglianza funzionante presso l'eserciziocommerciale Supermercato Centro Storico s.r.l. avente sede legale in via S.Cosmo F. Portanolana n. 119, a Napoli; VISTIil ricorso presentato dalla società avanti al Tribunale di Napoli in data 21novembre 2013 nonché la documentazione – non tenuta in considerazione dalGarante in sede di adozione del provvedimento n. 335/2013 – presentatadalla società all'Ufficio nell'ambito del procedimento conseguente al verbaledi contestazione di violazione amministrativa n. 67/2012 (ai sensi dell'art.161 del Codice in materia di protezione dei dati personali -d.lg. 30 giugno2003, n. 196- concernente l'inidoneità dell'informativa resa agli interessatiai sensi dell'art. 13 del Codice), e segnatamente la dichiarazione resa dalrappresentante della società e la documentazione fotografica allegata alla"nota integrativa" degli scritti difensivi del 30 ottobre 2012 dallaquale risulta l'avvenuto assolvimento, alla data del 30 ottobre 2012,dell'obbligo di integrare l'informativa mediante l'apposizione di idoneipittogrammi nelle aree riprese dalle telecamere installate nell'eserciziocommerciale (circostanza ribadita dalla società nel corso dell'audizione del 15aprile 2013); VISTAaltresì l'autorizzazione rilasciata in data 24 gennaio 2013 dal Ministero delLavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale del Lavoro diNapoli all'installazione del sistema di videosorveglianza e al suo impiego inconformità alla previsione di cui all'art. 4, l. n. 300/1970, essa pureprodotta all'Ufficio in occasione della menzionata audizione del 15 aprile 2013(e, successivamente, nella comunicazione di avvenuto adeguamento dell'11ottobre 2013); VISTAl'istanza di revoca del provvedimento n. 335 del 4 luglio 2013 contenuta nellacomunicazione di avvenuto adeguamento dell'11 ottobre 2013, in ragionedell'avvenuta adozione da parte della società, anteriormente al 4 luglio 2013,di opportune misure concernenti i profili di violazione accertati nel corsodelle verifiche ispettive dell'11 luglio 2012, sia in relazione alla rilevatainidoneità dell'informativa resa agli interessati sia con riguardo allarilevata mancanza delle garanzie prescritte dagli artt. 114 del Codice e 4,comma 2, l. n. 300/1970; CONSIDERATOche, in epoca successiva all'effettuazione degli accertamenti e salvo quantonel corso dei medesimi acclarato in punto di illiceità dei trattamentieffettuati mediante il sistema di videosorveglianza, la società ha fornitoidonea prova: RITENUTOpertanto – fermo quanto statuito nel provvedimento n. 335 del 4 luglio2013 in relazione alla dichiarata illiceità del trattamento effettuato dallasocietà per le ragioni nel medesimo indicate e salve pertanto le conseguenzesanzionatorie che derivano – di annullare in parte il menzionatoprovvedimento del Garante ai sensi dell'art. 21-nonies, l. n. 241/1990,limitatamente alle prescrizioni impartite al punto 2, lett. a) e b) delmedesimo; VISTIgli elementi in atti; VISTEle osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; Roma, 6 marzo 2014
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