Garante per la protezione     dei dati personali Prescrizioni ad una società chefornisce servizi telefonici e telematici PROVVEDIMENTO DEL 20 FEBBRAIO 2014 Registro dei provvedimenti n. 84 del 20 febbraio 2014 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti edel dott. Giuseppe Busia, segretario generale; VISTOil Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196, di seguito «Codice»); VISTOil provvedimento generale del 17 gennaio 2008 concernente la sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico, successivamente integrato con il provvedimento generale del 24 luglio 2008(pubblicato in G.U. del 13 agosto 2008, n. 189, di seguito "Provvedimento"), resosi necessario in virtù del recepimento della direttiva 2006/24/CE, riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione, avvenuto con ild.lgs. 30 maggio 2008, n. 109; CONSIDERATOche il suddetto d.lgs. n. 109/2008 ha modificato alcune disposizioni del Codicee, in particolare, l'art. 132, stabilendo che, per finalità di accertamento erepressione dei reati, i dati relativi sono conservati rispettivamente, perventiquattro mesi, per il traffico telefonico e dodici mesi per il trafficotelematico; CONSIDERATOche con il Provvedimento il Garante ha stabilito una serie di pre-scrizioni chei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (diseguito «fornitori») devono rispettare in materia di conservazione di dati ditraffico telefonico e telematico; RILEVATOche, tra le varie prescrizioni impartite con il Provvedimento, vi è l'obbligoper i fornitori: CONSIDERATOche sono stati svolti nei mesi di settembre e ottobre 2009, nonché nel corsodel 2010 alcuni accertamenti ispettivi, volti a verificare il rispetto dellacitata normativa (accertamenti che hanno portato all'adozione di provvedimentida parte del Garante nei confronti di diversi fornitori, cfr. provv. del VISTOche il Garante ha deliberato, come già avvenuto nel 2012, anche nel 2013 di delegareal Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, un ciclo di accertamentiispettivi da effettuarsi nei confronti di alcuni fornitori di servizi dicomunicazione elettronica accessibili al pubblico di piccole e mediedimensioni, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni impartite dalGarante con il citato Provvedimento; CONSIDERATOche tale ciclo di accertamenti ispettivi è risultato alquanto complesso, inquanto ha riguardato otto società e, in alcuni casi, l'analisi delle attivitàistruttorie si è dovuta ampliare comprendendo anche società collegate a quelleispezionate; VISTOche nell'ambito di tale ciclo di accertamenti è stata sottoposta ad ispezioneEstracom S.p.A. (di seguito «Estracom»), in data 26 giugno 2013, società dipiccole dimensioni (con undici dipendenti) che fornisce servizi telefonici etelematici per la maggior parte a una clientela aziendale; VISTOche nel corso del medesimo accertamento, rispetto all'adozione delleprescrizioni contenute nel Provvedimento, la società ha dichiarato che, conriferimento ai dati di traffico telematico, avrebbe provveduto ad inviare tuttala documentazione e le informazioni richieste in un secondo momento al fine dicoinvolgere nella risposta il sig. Gianmarco Giovanelli, amministratore disistema, mentre, rispetto ai dati di traffico telefonico, ha dichiarato che(cfr. verbale del 26 giugno 2013, pag. 5-7): VISTAla documentazione acquisita nel corso dell'accertamento ispettivo e, inparticolare, le allora condizioni generali di contratto che correttamenteriportavano, all'interno della sezione "21. Protezione dei dati personali –Informativa e dichiarazioni", le modalità di trattamento dei dati ditraffico telefonico e telematico della società (cfr. punto 21.4 dellecondizioni generali di contratto contenute nell'allegato 3 al verbale del 26giugno 2013); CONSIDERATAl'ulteriore istruttoria del Garante, dalla quale emerge che le condizioni dicontratto presenti attualmente sul sito www.estracom.it differisconoformalmente e sostan-zialmente da quelle consegnate nel corso dell'accertamentoispettivo e, infatti, nella attuale sezione "19. Protezione dei datipersonali – Informativa e dichiarazioni" non si fa più alcunriferimento al trattamento dei dati di traffico; VISTAla «memoria integrativa» inviata da Estracom in data 9 luglio 2013, nella qualela società, rispetto alla conservazione dei dati di traffico telematico,dichiara che: CONSIDERATOche, alla luce di quanto sopra e da tutte le dichiarazioni rese, non risultache Estracom abbia rispettato alcune delle prescrizioni contenute nelProvvedimento e sopra richiamate relative: all'adozione di tecniche di strongauthentication, di cui una necessariamente di carattere biometrico; alla tenutadi un "registro degli accessi"; al controllo interno almeno annualevolto alla verifica delle misure organizzative adottate dalla società per laconservazione dei dati di traffico; CONSIDERATOche l'art. 132, comma 1 bis del Codice, stabilisce che «i dati relativi allechiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori diservizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una retepubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni» CONSIDERATOche il Nucleo Speciale Privacy ha già provveduto a contestare a Estracom laviolazione amministrativa di cui all'art. 162 bis del Codice (contestazione diviolazione amministrativa n. 38/2013 del 3 luglio 2013, notificata il 1 agosto2013), con riferimento alla conservazione dei dati di traffico relativi allechiamate senza risposta per un periodo superiore ai trenta giorni previsti; RILEVATOche, a seguito della citata contestazione, Estracom ha inviato, in data 30agosto 2013, uno "scritto difensivo per l'applicazione della misuraridotta della sanzione amministrativa minima prevista e contestuale rateizzazione",dal quale, tuttavia, non risulta che abbia provveduto a cancellare i dati ditraffico relativi alle chiamate senza risposta conservati oltre il limite deitrenta giorni; CONSIDERATOche il trattamento effettuato da Estracom, come emerso dagli attidell'istruttoria, risulta non conforme alla disciplina in materia diconservazione dei dati di traffico; RILEVATA,pertanto, alla luce di quanto sopra, la necessità di adottare nei confronti diEstracom, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, unprovvedimento prescrittivo, volto a rendere il trattamento dei dati conformealla normativa richiamata in materia di protezione dei dati personali; TENUTOCONTO che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter, del Codice, in caso diinosser-vanza delle misure prescrittive contenute nel presente provvedimento, èaltresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione delpagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro; RILEVATAla dei presupposti per contestare a Estracom la sanzione amministrativa di cuiall'art. 162 comma 2-bis, del Codice per la violazione delle misure e degliaccorgimenti prescritti dal Garante, ai sensi degli artt. 17 e 132, comma 5 delCodice, con il Provvedimento; FERMORESTANDO il procedimento sanzionatorio già avviato mediante la conte-stazionesopra citata; VISTAla documentazione in atti; VISTEle osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000; RELATOREla prof.ssa Licia Califano; Roma, 20 febbraio 2014
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