Garante per la protezione
    dei dati personali


Parere su uno schema di decretoministeriale sulla costituzione presso l'Istituto nazionale della previdenzasociale (Inps) del casellario dell'assistenza

PROVVEDIMENTO DEL 23 GENNAIO 2014

Registro dei provvedimenti
 n. 26 del 23 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

Nellariunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano edella dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

Vistala richiesta di parere del Ministero del lavoro e delle politiche socialidell'8 gennaio 2014;

Vistol'art. 154, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materiadi protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

Vistala documentazione in atti;

Vistele osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatorela dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

IlMinistero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto il parere del Garantein ordine a uno schema di decreto ministeriale, da adottarsi di concerto con ilMinistro dell'economia e delle finanze, concernente la costituzione, pressol'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), del casellariodell'assistenza (art. 13, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Inattuazione del predetto art. 13, lo schema in esame prevede che il casellariocostituisca l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali con compiti diraccolta, conservazione e gestione dei dati relativi alle caratteristiche delleprestazioni sociali erogate, nonché delle informazioni utili alla presa incarico dei soggetti aventi titolo alle medesime prestazioni, incluse leinformazioni sulle caratteristiche personali e familiari e sulla valutazionedel bisogno. Tali informazioni contribuiscono, infatti, ad assicurare unacompiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato degliinterventi e dei servizi sociali e costituiscono parte della base conoscitivadel sistema informativo dei servizi sociali di cui all'art. 21, della legge 8novembre 2000, n. 328, di seguito SISS (art. 2, comma 1).

Atal fine, gli enti locali e ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali edi prestazioni sociali agevolate devono mettere a disposizione del casellariole informazioni di propria competenza individuate dallo schema di decreto.Resta fermo in ogni caso che il casellario raccoglie informazioni connesse allesole prestazioni sociali per la cui erogazione è necessaria l'identificazionedel beneficiario (art. 2, comma 2).

RILEVATO

1. Il casellario.

Nelloschema è previsto che il casellario sia costituito dalle seguenti componenti:

a) bancadati delle prestazioni sociali agevolate, di cui al decreto 8 marzo 2013 delMinistro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, concernente "Definizione delle modalità dirafforzamento del sistema dei controlli ISEE", sul quale in Garante haespresso il proprio parere il 17 gennaio 2013);

b) bancadati delle prestazioni sociali non incluse tra quelle di cui alla lettera a);

c) bancadati delle valutazioni multidimensionali, nel caso in cui alle prestazioniindividuate nelle lettere a) e b) sia associata una presa in carico da partedel servizio sociale professionale (art. 2, comma 3).

L'elencodelle prestazioni sociali è riportato nella Tabella 1, che costituisce parteintegrante dello schema di decreto. Detta tabella recepisce, limitatamente alleprestazioni sociali agevolate, l'elenco già individuato nel citato decreto 8marzo 2013. L'eventuale ampliamento di tale elenco potrà avvenire con decretodel Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei datipersonali, su segnalazione degli enti erogatori (art. 3, comma 1).

Inparticolare, per le prestazioni sociali, sono censite nel casellario leseguenti informazioni:

a) datiidentificativi dell'ente erogatore e del beneficiario;

b)tipologia delle prestazioni sociali;

c)informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delleprestazioni sociali;

d) incaso di prestazioni sociali agevolate, informazioni relative al valoresintetico dell'ISEE, dell'ISR e dell'ISP, nonché informazioni sul numero deicomponenti del nucleo familiare e relativa classe d'età, estratte dal sistemainformativo dell'ISEE di cui all'art. 4-bis del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 109.

Ilcasellario contiene altresì i dati relativi:

- alleprestazioni sociali di natura previdenziale rilevanti per il SISS (prestazionidi natura previdenziale o comunque rivolte esclusivamente ai lavoratori, cheper natura, categorie dei beneficiari e obiettivi perseguiti assumono rilievoper le finalità del SISS);

- alleagevolazioni tributarie rilevanti per il SISS (agevolazioni che per natura,categorie dei beneficiari e obiettivi perseguiti sono assimilabili alleprestazioni sociali, per quanto non erogate in forma diretta mediantetrasferimenti monetari). A tal fine il casellario acquisisce le informazioni sutali agevolazioni tributarie dall'anagrafe tributaria solo in presenza di unaposizione assistenziale già attivata a seguito di erogazione di altraprestazione sociale. In ogni caso, le predette informazioni sono acquisite soloin presenza di valori positivi dell'agevolazione tributaria e sonovisualizzabili secondo modalità che impediscono l'identificazione dei soggetti(art. 3, comma 5).

Lemodalità attuative e le specifiche tecniche per l'acquisizione, la trasmissionee lo scambio delle informazioni e dei dati che costituiscono il casellariodovranno essere definite dall'Inps con decreto direttoriale, sentito ilGarante, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezionedei dati personali (art. 2, comma 5).

2. La valutazione multidimensionale per la presa incarico

Comesopra evidenziato, nel caso in cui all'erogazione di una prestazione socialesia associata una presa in carico da parte del servizio sociale professionale, èprevisto che gli enti erogatori mettano a disposizione del casellario leinformazioni sulla valutazione multidimensionale, incluse le caratteristichesocio-demografiche del beneficiario e/o del suo nucleo familiare, individuatenella Tabella 3, che costituisce anch'essa parte integrante dello schema inesame (art. 4, comma 1).

Taliinformazioni sono organizzate in tre sezioni, che costituiscono moduli separatidel casellario, relative a distinte aree di utenza:

a)infanzia, adolescenza e famiglia attraverso il modulo SINBA (sistemainformativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie);

b)disabilità e non autosufficienza attraverso il modulo SINA (sistema informativodegli interventi per le persone non autosufficienti);

c)povertà, esclusione sociale e altre forme di disagio, attraverso il modulo SIP(sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertàe dell'esclusione sociale).

Conriferimento alle informazioni raccolte attraverso il modulo SINBA,l'acquisizione da parte del casellario avviene in forma individuale ma priva diogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con gli interessati ecomunque con modalità che, pur consentendo il collegamento nel tempo delleinformazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi nonidentificabili. A tal fine, gli enti erogatori inseriscono il codice fiscaledei beneficiari utilizzandolo esclusivamente per associare alle informazioniraccolte attraverso il modulo SINBA quelle sulle eventuali ulterioriprestazioni sociali e quelle eventualmente estratte dal sistema informativodell'ISEE. A seguito di tale associazione, le informazioni sono automaticamenteriaggregate al fine di garantire la non identificabilità degli interessati,prevedendo comunque livelli minimi di aggregazione individuati nello schema(art. 4, comma 4).

Leprocedure mediante le quali si assicura la non identificabilità degliinteressati, che deve essere comunque garantita all'atto dell'acquisizionedelle informazioni del modulo SINBA da parte del casellario, sono indicate nelpredetto decreto direttoriale dell'Inps, garantendo altresì la non reversibilitàdel processo di associazione tra le informazioni raccolte attraverso il moduloSINBA e le altre presenti nel casellario (art. 4, comma 4).

Insede di prima applicazione, la predetta Tabella 3 recepisce, per i moduli SINAe SINBA, le informazioni definite nei moduli in fase di sperimentazioned'intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni ele Province autonome, di cui all'art. 5 del decreto 26 giugno 2013 del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economiae delle finanze. Per quanto riguarda, invece, le informazioni raccolteattraverso il modulo SIP, la definizione dei flussi informativi sarà oggetto diapposita sperimentazione del Ministero del lavoro e delle politiche socialid'intesa con le Regioni e le Province autonome (art. 4, commi 3 e 5).

Altermine della fase di sperimentazione e a seguito della verifica della congruitàdei flussi informativi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politichesociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito ilGarante, si procederà all'integrazione ed all'eventuale revisione dei flussiinformativi per tutto il territorio nazionale. Con il medesimo provvedimento siprocederà altresì alla definizione dei flussi informativi del modulo SIP (art.4, comma 6).

3. Utilizzo del casellario

Nelloschema in esame viene previsto che l'Inps renda disponibili, anche attraversoservizi di cooperazione applicativa, le informazioni contenute nel casellario,in forma individuale ma prive di ogni riferimento che ne permetta ilcollegamento con gli interessati e comunque secondo modalità, stabilite con ilpredetto decreto direttoriale dell'Inps, che rendono gli interessati non identificabili,ai seguenti soggetti:

a)Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di monitoraggio dellaspesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi,nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio;

b)Regioni, Province Autonome e Comuni, nonché altri enti pubblici ai quali, inconformità alle leggi vigenti,  sia affidata la programmazione diprestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, con riferimento al proprioambito territoriale di azione, per fini di programmazione delle medesimeprestazioni, oltre alle finalità di cui alla lettera a).

Lemedesime informazioni possono essere altresì utilizzate dal Ministero dellavoro e delle politiche sociali per la predisposizione della relazione sulle politichesociali e assistenziali da presentare alle Camere ai sensi dell'art. 16, comma3, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, al fine di una migliore programmazione dellepolitiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo diogni anno (art. 5, comma 2).

L'Inpsfornirà, inoltre, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimentodella Ragioneria generale dello Stato, secondo le indicazioni del medesimoMinistero, rappresentazioni in forma aggregata dei dati ai fini delmonitoraggio della spesa sociale nonché per elaborazioni a fini statistici, diricerca e di studio (art. 5, comma 4).

Alfine di migliorare e rendere più efficiente ed efficace la gestione dellerisorse, sono rese disponibili a ciascun ente locale le informazioni, corredatedi codice fiscale, relative alle prestazioni sociali erogate esclusivamente dalmedesimo ente, nonché alle prestazioni erogate dall'Inps (art. 5, comma 5).

Perquanto concerne le informazioni contenute nella banca dati prestazioni socialiagevolate, restano fermi i presupposti e le modalità di accesso previsti per l'Inps, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza dal citato decretodell'8 marzo 2013 al fine di rafforzare i controlli connessi all'erogazione diprestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE, nonché all'irrogazione disanzioni per la fruizione illegittima delle medesime prestazioni (art. 5, comma3).

4. Trattamento dei dati personali e misure di sicurezza

Loschema di decreto precisa che l'Inps, titolare del trattamento dei dati, ètenuto a garantire la gestione tecnica ed informatica del casellario e chel'ente erogatore è titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delleprestazioni da esso erogate, trasmessi all'Istituto ai fini della costituzionedel casellario (art. 6, commi 3 e 4).

Inparticolare, viene previsto che, al fine dell'applicazione delle disposizionisulle misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 31 del Codice, l'Inps, sentiti ilMinistero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezionedei dati personali, approvi con decreto direttoriale il disciplinare tecnicocontenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi didistruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso nonautorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dellaraccolta. Tale disciplinare deve specificare le regole tecniche in conformitàalle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizitelematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell'ambito delcasellario (art. 6, comma 5).

Inrelazione ai tempi di conservazione, viene stabilito che l'Inps cancelli laposizione assistenziale dal casellario trascorsi 5 anni dall'anno di ultimaerogazione di una prestazione sociale al beneficiario interessato (art. 2,comma 4).

RITENUTO

Laversione dello schema di decreto in esame tiene conto degli approfondimenti edelle indicazioni suggerite dall'Ufficio del Garante ai competenti uffici delMinistero del lavoro nel corso di riunioni e contatti informali, volti aperfezionare il testo e a rendere conformi alla disciplina in materia diprotezione dei dati personali i trattamenti ivi previsti.

Leosservazioni dell'Ufficio hanno riguardato, in particolare:

- laselezione delle tipologie di prestazioni sociali destinate a confluire nelcasellario;

- ladefinizione delle condizioni che comportano l'inserimento dei dati relativi adalcune prestazioni sociali nel casellario (ad esempio, esclusivamente inrelazione a prestazioni sociali per la cui erogazione è necessarial'identificazione del beneficiario o erogate nell'ambito della presa in caricodell'interessato da parte del servizio sociale professionale);

-l'individuazione delle tipologie di agevolazioni tributarie rilevanti per ilSISS, limitando l'acquisizione delle informazioni ai casi di presenza di unaposizione assistenziale già attivata a seguito di erogazione di altraprestazione sociale e prevedendo che le informazioni, acquisibili solo inpresenza di valori positivi dell'agevolazione tributaria, siano visualizzabilisecondo modalità che impediscono l'identificazione dei soggetti;

- laseparazione delle informazioni relative alla valutazione dimensionale,prevedendone la raccolta solo in caso in cui l'erogazione di una prestazionesociale sia associata alla presa in carico del beneficiario da parte delservizio sociale professionale;

- le modalità di raccolta, di aggregazione e di anonimizzazione delleinformazioni acquisite attraverso il modulo SINBA, garantendo l'irreversibilitàdel processo di associazione tra tali informazioni e le altre presenti nelcasellario, in considerazione dell'estrema delicatezza dei dati e dellavulnerabilità degli interessati (minori in situazione di disagio), nonché dellemodalità centralizzate di trattamento;

-l'individuazione dei soggetti legittimati ad accedere al casellario e laspecificazione dei presupposti, finalità e modalità di accesso.

Leosservazioni sono state integralmente recepite dall'Amministrazione interessatae lo schema di decreto non presenta criticità sotto il profilo della protezionedei dati personali.

IlGarante non ha, pertanto, osservazioni da formulare.

TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE

esprimeparere favorevole sullo schema di decreto ministeriale del Ministro del lavoroe delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, concernente la costituzione, presso l'Inps, delcasellario dell'assistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio2010, n. 122.

Roma, 23 gennaio 2014

Il presidente
Soro

Il relatore
Iannini

Il segretario generale
Busia