Garante per la protezione     dei dati personali Parere su uno schema di decretoministeriale sulla costituzione presso l'Istituto nazionale della previdenzasociale (Inps) del casellario dell'assistenza PROVVEDIMENTO DEL 23 GENNAIO 2014 Registro dei provvedimenti n. 26 del 23 gennaio 2014 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI Nellariunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano edella dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; Vistala richiesta di parere del Ministero del lavoro e delle politiche socialidell'8 gennaio 2014; Vistol'art. 154, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materiadi protezione dei dati personali, di seguito "Codice"); Vistala documentazione in atti; Vistele osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatorela dott.ssa Augusta Iannini; PREMESSO IlMinistero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto il parere del Garantein ordine a uno schema di decreto ministeriale, da adottarsi di concerto con ilMinistro dell'economia e delle finanze, concernente la costituzione, pressol'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), del casellariodell'assistenza (art. 13, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). Inattuazione del predetto art. 13, lo schema in esame prevede che il casellariocostituisca l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali con compiti diraccolta, conservazione e gestione dei dati relativi alle caratteristiche delleprestazioni sociali erogate, nonché delle informazioni utili alla presa incarico dei soggetti aventi titolo alle medesime prestazioni, incluse leinformazioni sulle caratteristiche personali e familiari e sulla valutazionedel bisogno. Tali informazioni contribuiscono, infatti, ad assicurare unacompiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato degliinterventi e dei servizi sociali e costituiscono parte della base conoscitivadel sistema informativo dei servizi sociali di cui all'art. 21, della legge 8novembre 2000, n. 328, di seguito SISS (art. 2, comma 1). Atal fine, gli enti locali e ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali edi prestazioni sociali agevolate devono mettere a disposizione del casellariole informazioni di propria competenza individuate dallo schema di decreto.Resta fermo in ogni caso che il casellario raccoglie informazioni connesse allesole prestazioni sociali per la cui erogazione è necessaria l'identificazionedel beneficiario (art. 2, comma 2). RILEVATO Nelloschema è previsto che il casellario sia costituito dalle seguenti componenti: L'elencodelle prestazioni sociali è riportato nella Tabella 1, che costituisce parteintegrante dello schema di decreto. Detta tabella recepisce, limitatamente alleprestazioni sociali agevolate, l'elenco già individuato nel citato decreto 8marzo 2013. L'eventuale ampliamento di tale elenco potrà avvenire con decretodel Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei datipersonali, su segnalazione degli enti erogatori (art. 3, comma 1). Inparticolare, per le prestazioni sociali, sono censite nel casellario leseguenti informazioni: Ilcasellario contiene altresì i dati relativi: Lemodalità attuative e le specifiche tecniche per l'acquisizione, la trasmissionee lo scambio delle informazioni e dei dati che costituiscono il casellariodovranno essere definite dall'Inps con decreto direttoriale, sentito ilGarante, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezionedei dati personali (art. 2, comma 5). Comesopra evidenziato, nel caso in cui all'erogazione di una prestazione socialesia associata una presa in carico da parte del servizio sociale professionale, èprevisto che gli enti erogatori mettano a disposizione del casellario leinformazioni sulla valutazione multidimensionale, incluse le caratteristichesocio-demografiche del beneficiario e/o del suo nucleo familiare, individuatenella Tabella 3, che costituisce anch'essa parte integrante dello schema inesame (art. 4, comma 1). Taliinformazioni sono organizzate in tre sezioni, che costituiscono moduli separatidel casellario, relative a distinte aree di utenza: Conriferimento alle informazioni raccolte attraverso il modulo SINBA,l'acquisizione da parte del casellario avviene in forma individuale ma priva diogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con gli interessati ecomunque con modalità che, pur consentendo il collegamento nel tempo delleinformazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi nonidentificabili. A tal fine, gli enti erogatori inseriscono il codice fiscaledei beneficiari utilizzandolo esclusivamente per associare alle informazioniraccolte attraverso il modulo SINBA quelle sulle eventuali ulterioriprestazioni sociali e quelle eventualmente estratte dal sistema informativodell'ISEE. A seguito di tale associazione, le informazioni sono automaticamenteriaggregate al fine di garantire la non identificabilità degli interessati,prevedendo comunque livelli minimi di aggregazione individuati nello schema(art. 4, comma 4). Leprocedure mediante le quali si assicura la non identificabilità degliinteressati, che deve essere comunque garantita all'atto dell'acquisizionedelle informazioni del modulo SINBA da parte del casellario, sono indicate nelpredetto decreto direttoriale dell'Inps, garantendo altresì la non reversibilitàdel processo di associazione tra le informazioni raccolte attraverso il moduloSINBA e le altre presenti nel casellario (art. 4, comma 4). Insede di prima applicazione, la predetta Tabella 3 recepisce, per i moduli SINAe SINBA, le informazioni definite nei moduli in fase di sperimentazioned'intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni ele Province autonome, di cui all'art. 5 del decreto 26 giugno 2013 del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economiae delle finanze. Per quanto riguarda, invece, le informazioni raccolteattraverso il modulo SIP, la definizione dei flussi informativi sarà oggetto diapposita sperimentazione del Ministero del lavoro e delle politiche socialid'intesa con le Regioni e le Province autonome (art. 4, commi 3 e 5). Altermine della fase di sperimentazione e a seguito della verifica della congruitàdei flussi informativi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politichesociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito ilGarante, si procederà all'integrazione ed all'eventuale revisione dei flussiinformativi per tutto il territorio nazionale. Con il medesimo provvedimento siprocederà altresì alla definizione dei flussi informativi del modulo SIP (art.4, comma 6). Nelloschema in esame viene previsto che l'Inps renda disponibili, anche attraversoservizi di cooperazione applicativa, le informazioni contenute nel casellario,in forma individuale ma prive di ogni riferimento che ne permetta ilcollegamento con gli interessati e comunque secondo modalità, stabilite con ilpredetto decreto direttoriale dell'Inps, che rendono gli interessati non identificabili,ai seguenti soggetti: Lemedesime informazioni possono essere altresì utilizzate dal Ministero dellavoro e delle politiche sociali per la predisposizione della relazione sulle politichesociali e assistenziali da presentare alle Camere ai sensi dell'art. 16, comma3, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, al fine di una migliore programmazione dellepolitiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo diogni anno (art. 5, comma 2). L'Inpsfornirà, inoltre, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimentodella Ragioneria generale dello Stato, secondo le indicazioni del medesimoMinistero, rappresentazioni in forma aggregata dei dati ai fini delmonitoraggio della spesa sociale nonché per elaborazioni a fini statistici, diricerca e di studio (art. 5, comma 4). Alfine di migliorare e rendere più efficiente ed efficace la gestione dellerisorse, sono rese disponibili a ciascun ente locale le informazioni, corredatedi codice fiscale, relative alle prestazioni sociali erogate esclusivamente dalmedesimo ente, nonché alle prestazioni erogate dall'Inps (art. 5, comma 5). Perquanto concerne le informazioni contenute nella banca dati prestazioni socialiagevolate, restano fermi i presupposti e le modalità di accesso previsti per l'Inps, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza dal citato decretodell'8 marzo 2013 al fine di rafforzare i controlli connessi all'erogazione diprestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE, nonché all'irrogazione disanzioni per la fruizione illegittima delle medesime prestazioni (art. 5, comma3). Loschema di decreto precisa che l'Inps, titolare del trattamento dei dati, ètenuto a garantire la gestione tecnica ed informatica del casellario e chel'ente erogatore è titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delleprestazioni da esso erogate, trasmessi all'Istituto ai fini della costituzionedel casellario (art. 6, commi 3 e 4). Inparticolare, viene previsto che, al fine dell'applicazione delle disposizionisulle misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 31 del Codice, l'Inps, sentiti ilMinistero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezionedei dati personali, approvi con decreto direttoriale il disciplinare tecnicocontenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi didistruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso nonautorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dellaraccolta. Tale disciplinare deve specificare le regole tecniche in conformitàalle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizitelematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell'ambito delcasellario (art. 6, comma 5). Inrelazione ai tempi di conservazione, viene stabilito che l'Inps cancelli laposizione assistenziale dal casellario trascorsi 5 anni dall'anno di ultimaerogazione di una prestazione sociale al beneficiario interessato (art. 2,comma 4). RITENUTO Laversione dello schema di decreto in esame tiene conto degli approfondimenti edelle indicazioni suggerite dall'Ufficio del Garante ai competenti uffici delMinistero del lavoro nel corso di riunioni e contatti informali, volti aperfezionare il testo e a rendere conformi alla disciplina in materia diprotezione dei dati personali i trattamenti ivi previsti. Leosservazioni dell'Ufficio hanno riguardato, in particolare: Leosservazioni sono state integralmente recepite dall'Amministrazione interessatae lo schema di decreto non presenta criticità sotto il profilo della protezionedei dati personali. IlGarante non ha, pertanto, osservazioni da formulare. Roma, 23 gennaio 2014
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