Pubblicazione dei dati nominativi dei soggettidipendenti di pubbliche amministrazioni fruitori di permessi, distacchi edaspettative sindacali
PROVVEDIMENTO DEL 16 GENNAIO 2014
Registrodei provvedimenti
n. 15 del 16 gennaio 2014
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale;
ESAMINATOil quesito a firma del Ministro del Dipartimento della funzione pubblica del 3dicembre 2013;
VISTO ild.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei datipersonali, di seguito "Codice");
VISTE leosservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000;
RELATOREil dott. Antonello Soro;
1. Conil quesito contenuto nella comunicazione del 3 dicembre 2013 (prot. n. 408) èstato richiesto al Garante di formulare un proprio avviso con riguardo allalegittimità della pubblicazione, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica intenderebbe porre in essere, dei"dati nominativi dei soggetti [dipendenti di pubbliche amministrazioni]fruitori di permessi, distacchi ed aspettative sindacali" alla luce dellevigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e ditrasparenza dell'attività amministrativa.
Ancorchénel menzionato quesito non siano precisate le modalità della prospettatapubblicazione, deve ritenersi che, in ragione del richiamo nello stessocontenuto alla disciplina di cui al d.lg. 14 marzo 2013, n. 33, il Dipartimentointenda procedere alla pubblicazione in internet, tramite il proprio sito webistituzionale, dei dati personali sopra menzionati.
2.1.Deve rilevarsi che al trattamento dei dati personali in esame – di naturasensibile ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, essendo glistessi idonei a rivelare l'affiliazione sindacale degli interessati –trovano anzitutto applicazione, in punto di liceità del trattamento, gli artt.11, 20 e, per quanto immediatamente rileva ai fini del quesito formulato,l'art. 22, commi 3 e 11, del Codice, che ammette la diffusione di datisensibili solo se prevista da espressa disposizione di legge.
2.2. Intermini generali, per il trattamento dei dati personali di cui al quesito, illegislatore ha individuato, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Codice, larichiesta finalità di rilevante interesse pubblico nelle esigenze connesse allagestione del rapporto di lavoro, in particolare al fine di consentire losvolgimento di attività dirette all'adempimento di specifici obblighi o compitiprevisti dalla normativa "in materia sindacale" (cfr. art. 112, comma2, lett. e), del Codice).
Inoltre,in conformità a quanto previsto dall'art. 50, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, leamministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consigliodei ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed inominativi dei beneficiari dei permessi sindacali (comma 3). Per taliinformazioni, oggetto di comunicazione obbligatoria al Dipartimento dellafunzione pubblica da parte di ciascuna amministrazione in conformità allaprocedura GEDAP al fine di "assicurare la trasparenza, larazionalizzazione e il contenimento delle prerogative sindacali nell'ambito delpubblico impiego" (cfr. art. 4, comma 4, D.M. 23 febbraio 2009 e, daultimo, art. 7, Acc. 17 ottobre 2013, Contratto collettivo nazionale quadro perla ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacalirappresentative nei comparti, per il triennio 2013-2015), è prevista la solapubblicazione in forma aggregata, e non nominativa, dei dati concernenti lafruizione dei permessi sindacali "in allegato alla relazione annuale dapresentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983,n. 93" (cfr. art. 50, comma 4, d.lg. n. 165/2001) oltre che, al fine diconsentire il monitoraggio della spesa per le prerogative sindacali nel settorepubblico, anche alla Corte dei conti (art. 12, l. 4 marzo 2009, n. 15). Ciòrisulta anche dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre2006, n. 312 (Regolamento concernente il trattamento dei dati sensibili egiudiziari presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) il cui allegato n.10 concerne la "gestione dei dati relativi a distacchi, aspettative epermessi per funzioni pubbliche elettive fruite dai dipendenti pubblici" eche preordina il flusso informativo indirizzato al Dipartimento della funzionepubblica dei dati relativi all'appartenenza sindacale al solo fine "della predisposizionedell'Allegato alla Relazione annuale al Parlamento sullo stato della PubblicaAmministrazione" (cfr. allegato n. 10 cit.).
2.3. Néla recente disciplina in materia di trasparenza d.lg. 14 marzo 2013, n. 33(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenzae diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni),prevede, come richiesto dall'art. 22, comma 11, del Codice, la diffusione deidati nominativi riferiti ai fruitori di permessi, distacchi ed aspettativesindacali, non potendo essere gli stessi annoverati, sulla base dell'attualeformulazione normativa, tra le tipologie di soggetti per i quali sononominativamente previste forme di pubblicità; essi non rientrano , infatti, nétra i componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14, d.lg. n.33/2013), né tra i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione oconsulenza (art. 15, d.lg. n. 33/2013).
3. Consideratoche le informazioni concernenti l'impiego delle risorse pubbliche – nelcaso di specie connesse alla fruizione di permessi, distacchi ed aspettativesindacali retribuiti – sono di interesse generale e tali da contribuireal dibattito pubblico in merito al buon andamento della pubblicaamministrazione, si ritiene che, anche in base alla richiamata disciplina sullatrasparenza (ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lg. n. 33/2013), il Dipartimentodella funzione pubblica possa disporre la pubblicazione sul proprio sito web informa aggregata dei dati relativi ai fruitori di permessi, distacchi edaspettative sindacali (articolando l'informazione in esame, ad esempio, in basealle amministrazioni di appartenenza dei fruitori di detti permessi o allaqualifica degli stessi ovvero in base alla tipologia di permessi, etc.). Talesoluzione, rispettosa del dato normativo, consentirebbe di conseguire leesigenze di trasparenza, soddisfacendo gli interessi generali ad essa sottesi,e di preservare in pari tempo il diritto alla protezione dei dati riferiti gliinteressati (prevenendo così i rischi derivanti da un'ampia e nonproporzionata, anche dal punto di vista temporale, disseminazione in internetdelle informazioni in esame).
Roma, 16 gennaio 2014
Il presidente
Soro
Il relatore
Soro
Il segretario generale
Busia