Garante per la protezione     dei dati personali Allungamento dei termini diconservazione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianzainstallati presso sale da gioco. Verifica preliminare richiesta da RivieraGiochi s.r.l. PROVVEDIMENTO DEL 18 DICEMBRE 2013 Registro dei provvedimenti n. 587 del 18 dicembre 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI Nellariunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale; Esaminatala richiesta di verifica preliminare presentata da Riviera Giochi s.r.l. aisensi dell'art. 17 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezionedei dati personali); Vistigli atti d'ufficio; Esaminatala documentazione acquisita agli atti; Viste le osservazioni formulatedal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.1/2000; Relatorela prof.ssa Licia Califano; PREMESSO Indata 18 settembre 2012, Riviera Giochi s.r.l., con sede in Rimini, in ossequioa quanto prescritto nel provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8aprile 2010, ha presentato una richiesta di verifica preliminare (art. 17 delCodice) avente ad oggetto l'allungamento, sino a 15 giorni, dei termini diconservazione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianzainstallati presso 27 sale da gioco di sua proprietà, ubicate in Emilia Romagna,Toscana, Marche e Abruzzo, dove vi svolge attività di raccolta di gioco a mezzodi apparecchiature videoterminali (VLT) e, contestualmente, di raccolta didenaro per conto dello Stato e/o del Concessionario della rete telematicadell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS). Piùesattamente, la società ha giustificato tale scelta con la necessità disalvaguardare il patrimonio aziendale da possibili atti illeciti e difacilitare il compito delle Autorità di P.S. nelle indagini teseall'identificazione dei relativi responsabili. A tale riguardo, la società hadichiarato di essere già stata vittima di numerose azioni criminose che,favorite dalla gran mole di denaro presente nelle sale da gioco, avrebberocomportato danni economici e, ancor prima, gravi pericoli per l'incolumitàdegli operatori e dei visitatori; poiché l'accertamento di alcuni illeciti (inparticolare, eventuali ammanchi di denaro) sarebbe possibile solo all'esitodella conclusione di routinarie attività di controllo, la società ha palesatola necessità di poter disporre delle immagini registrate per un periodo dialmeno 15 giorni, tenuto conto sia del fatto che, per ragioni tecniche e dieconomicità di gestione, il controllo delle monete non potrebbe essereeffettuato con cadenze inferiori a 10/15 giorni, sia dei tempi tecnicinecessari per l'esame delle registrazioni -frequentemente richieste anche dalleForze dell'ordine- che, per problemi logistico/organizzativi dei responsabiliautorizzati ad accedere al sistema (e ad effettuare l'indispensabile download),non sempre riuscirebbe a concludersi nell'arco di soli sette giorni. Acorredo della propria istanza, la Riviera Giochi s.r.l. ha fatto pervenire: Isistemi di videosorveglianza (già installati e autorizzati anche dalleDirezioni Territoriali del Lavoro relativamente alle sale in cui sono impiegatilavoratori con contratto di lavoro subordinato), si compongono di 8/9 telecamerea circuito chiuso (come prescritto dalle Questure) per ciascuna sala da gioco,le quali sono anche dotate di una funzione "motion detection" cheperò, per scelta aziendale, non è mai stata attivata. Talitelecamere sono fisse, attive 24 ore su 24 e fornite di un angolo di visualeche consente di inquadrare solo i locali ove esse sono posizionate. Perquanto riguarda l'informativa, dalle singole piantine planimetriche fornitedalla società risulta che i cartelli informativi, collocati in ciascuna sala dagioco in modo visibile, sono posti prima del raggio di azione delle telecameree recano l'indicazione delle finalità del trattamento e del relativo titolare. Perquanto concerne le misure di sicurezza, la società ha dichiarato che i DVRdelle immagini sono chiusi a chiave all'interno di appositi armadi; inoltre, idispositivi su cui sono conservate le registrazioni sono collocati dentro unacassaforte in ferro, sita in un'apposita stanza interna. Alleimmagini possono accedere solo alcuni dipendenti specificamente designati,esclusivamente "per esigenze di servizio e su richiesta deidipendenti/collaboratori di sala, in caso sia necessario procurarsi prova dellacommissione di reati all'interno degli esercizi"; l'accesso, ovenecessario, avviene secondo una procedura basata sulla digitazione di due"mezze password", che consente di visionare le immagini solo inpresenza di entrambi i soggetti designati (cfr. la dichiarazione resa daldelegato alla gestione delle sale da gioco, allegata alla nota dell'11/11/2013). Ilsistema che Riviera Giochi s.r.l. ha adottato deve essere valutato alla lucedei principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza posti dalCodice (artt. 3 e 11 del Codice), espressamente richiamati anche nelProvvedimento generale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010. Inparticolare, secondo tale provvedimento l'allungamento dei tempi diconservazione dei dati oltre i sette giorni, derivante da speciali esigenze,deve essere adeguatamente motivato "con riferimento ad una specificaesigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischioriguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui vengaconfermata tale eccezionale necessità". Ciòpremesso, in primo luogo si ritiene di dover tenere in debito conto che,mediamente, presso ciascuna delle 27 sale da gioco di cui la Riviera Giochis.r.l. è proprietaria, circolano monete e banconote per un ammontaregiornaliero di circa 15.ooo euro, necessarie al funzionamento delle macchine dagioco. Inoltre,tali somme, in quanto destinate al gioco, da un lato non possono esserecustodite in luoghi chiusi al pubblico, dall'altro possono ben essere oggettodi azioni criminose (per lo più furti, ma in alcuni casi anche rapine, comerisulta dalle copie delle denunce presentate dalla società presso le Forzedell'ordine) difficilmente contrastabili, anche in ragione del dispostodell'art. 187 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento T.U.L.P.S.) che, salvoi casi previsti dagli artt. 689 e 691 c.p. (somministrazione di bevandealcoliche a minori, infermi di mente e persone in stato di manifestaubriachezza), vieta agli esercenti di pubblici esercizi, senza un legittimomotivo, di rifiutare le prestazioni del proprio esercizio (e quindi ancheattraverso forme di selezione della clientela all'ingresso) "a chiunque ledomandi e ne corrisponda il prezzo"; a ciò, poi, aggiungasi che la societàha riferito di aver anche constatato, ormai con una certa regolarità, numerosicasi di introduzione di monete false nelle apparecchiature per il gioco e ilripetuto loro danneggiamento. Essendosirivelati infruttuosi i precedenti tentativi di fronteggiare la situazioneattraverso l'impiego di guardie giurate (stanti i tempi d'intervento giudicatinon sufficientemente repentini), la società ha ravvisato la necessità didotarsi di sistemi di videosorveglianza - autorizzati anche dalla DirezioneTerritoriale del Lavoro di Rimini, relativamente alle sole sale ove si trovanolavoratori subordinati - per garantire i necessari livelli di sicurezza,adempiendo, al contempo, ad una specifica prescrizione impartita dalle Questure(in occasione del rilascio delle licenze di P.S.) ai sensi dell'art. 9 delT.U.L.P.S.. Ciònonostante, l'adozione di tali sistemi non solo non ha escluso che, in alcunicasi, le sale da gioco fossero comunque bersaglio di specifici reati, mal'esperienza acquisita ha dimostrato che l'accertamento di alcuni illeciti puòavvenire solo alla conclusione di verifiche di routine sul contante esull'integrità delle apparecchiature presenti nelle sale, le quali, secondoquanto riferito dalla società (che, sul punto, ha assunto ogni responsabilitàai sensi dell'art. 168 del Codice), per ragioni legate alla predisposizionetecnica degli apparecchi e ad esigenze di economicità della gestione aziendale,non possono essere solitamente effettuate con cadenze temporali inferiori a10/15 giorni; inoltre, a tale lasso temporale vanno aggiunti i tempi tecnicinecessari affinché i responsabili autorizzati possano prendere visione delleimmagini registrate e, eventualmente, effettuarne il download, con laconseguenza che, in ogni caso, gli eventuali ammanchi di denaro possono essererilevati solo ben oltre i sette giorni dalla registrazione delle immagini. Daqui la decisione di chiedere al Garante un provvedimento ai sensi dell'art. 17,in grado di coniugare le esigenze di sicurezza rappresentate dalla società conil diritto alla riservatezza dei soggetti ripresi all'interno delle sale dagioco (clienti e dipendenti). Adavviso di questa Autorità, all'esito dell'istruttoria sono emersi elementi cheinducono a ritenere che la richiesta di allungamento dei tempi di conservazionedelle immagini formulata dalla società sia conforme ai principi di noneccedenza e di proporzionalità stabiliti dall'art. 11, comma 1, lett. d) ed e)del Codice per la protezione dei dati personali. Innanzitutto, sia l'avvenuta installazione dei sistemi di videosorveglianza, sial'odierna richiesta di allungamento dei tempi di conservazione delle immaginiregistrate presso le sale da gioco trovano la loro giustificazione in obiettiveesigenze di tutela del patrimonio aziendale e nel legittimo interesse deltitolare volto a prevenire o a far perseguire possibili illeciti posti inessere a danno dell'azienda, dei suoi dipendenti o dei suoi clienti, aspettiche possono trovare tutela attraverso l'applicazione dell'istituto delbilanciamento degli interessi (art. 24, comma 1, lett. g) del Codice), cosìcome attuato dal provvedimento sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (cfr.6.2.2). Inproposito, i ripetuti e documentati atti criminosi che hanno interessato lesale gioco, favoriti anche dalla presenza al loro interno di considerevolisomme di denaro e di clienti in costante contatto con le apparecchiaturedeputate alla loro raccolta ed all'attività ludica, nonché la riferitadifficoltà a contrastare in altro modo tali eventi, spesso accertabili solo adistanza di diversi giorni dal loro compimento, sono circostanze che dimostranoun'esigenza di sicurezza, per i beni aziendali e per le persone presenti neilocali, non sufficientemente emendabile attraverso sistemi alternativi allavideosorveglianza. Perquanto concerne, poi, la richiesta di estensione della conservazione delleimmagini per 15 giorni, all'esito dell'istruttoria sono stati acquisitielementi per ritenere che tale durata non sia eccessiva. Infatti,l'estensione della durata di conservazione, peraltro richiesta in terminiassolutamente contenuti (soli otto giorni in più rispetto alla settimanaindicata nel provvedimento generale dell'8 aprile 2010), risulta giustificatadalla riferita necessità di rispettare dei tempi tecnici minimi (stimati in10/15 giorni) per eseguire i dovuti controlli sul denaro e sulleapparecchiature presenti in sala, nonché per visionare le immagini registratedalle varie telecamere che compongono i singoli sistemi (attività che lasocietà ha riferito rimessa alla competenza di un unico soggetto appositamenteincaricato, difficilmente effettuabile prima di alcuni giorni). Inoltre,a corroborare tali esigenze militano non solo le frequenti richieste di messa adisposizione delle immagini avanzate dalle Forze di P.S. interessate alleindagini per l'individuazione di possibili responsabili di illeciti, ma anchela circostanza che sulla società, per legge, grava comunque l'obbligo diprocedere al pagamento del Prelievo Erariale Unico, e ciò indipendentementedall'avvenuta sopportazione di danni economici derivanti dalla consumazionedi reati a proprio danno. Infine,sul piano della sicurezza dei dati, risulta predefinita una procedura diaccesso che consente di prendere visione delle registrazioni soltanto in casodi necessità, per il tramite di soggetti specificamente incaricati e secondomodalità indicate anche nei provvedimenti autorizzatori rilasciati dalleDirezioni territoriali del lavoro competenti (v. allegato alla nota del'11novembre 2013). Allaluce di quanto sopra, si deve ritenere che la richiesta di verifica preliminareavanzata da Riviera Giochi s.r.l. possa essere accolta, dovendosi escludere chedalla conservazione per 15 giorni delle immagini videoregistrate mediante gliimpianti di videosorveglianza installati presso le proprie sale giochi possanoconseguire significative lesioni alla riservatezza dei soggetti interessatialla loro rilevazione. Restainteso che, nell'ipotesi in cui la società intendesse attivare la funzione"motion detection" di cui risultano provviste le singole telecamereche compongono i sistemi di videosorveglianza esaminati, si renderà necessariopresentare una nuova richiesta di verifica preliminare. Restainteso che le modifiche ai sistemi di videosorveglianza dovranno essereapportate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 della legge n.300/1970. Roma, 18 dicembre 2013
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