Garante per la protezione     dei dati personali Parere su uno schema di disegno dilegge di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per laprotezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assembleagenerale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006 PROVVEDIMENTO DEL 18 DICEMBRE 2013 Registro dei provvedimenti n. 585 del 18 dicembre 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; Vistala richiesta di parere del Ministero degli affari esteri; Vistala documentazione in atti; Vistele osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatoreil dott. Antonello Soro; PREMESSO IlMinistero degli affari esteri ha richiesto il parere del Garante in ordine auno schema di disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzioneinternazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzateadottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. Ilprovvedimento reca la sola ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione,in assenza di specifiche norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Aisensi della Convenzione per "sparizione forzata" si intende"l'arresto, la detenzione, il sequestro o qualunque altra forma diprivazione della libertà da parte di agenti dello Stato o di persone o gruppidi persone che agiscono con l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenzadello Stato, a cui faccia seguito il rifiuto di riconoscere la privazione dellalibertà o il silenzio riguardo la sorte o il luogo in cui si trovi la personasparita, tale da collocare tale persona al di fuori della protezione data daldiritto" (art. 2). OgniStato adotta, poi, le misure necessarie affinché la sparizione forzatacostituisca un reato in base alla legge penale nazionale (art. 4), peraffermare la responsabilità penale di determinati soggetti (art. 5) e persanzionare il predetto reato con una pena adeguata (art. 7). Premessoche nessun individuo può essere detenuto segretamente, l'articolo 17, paragrafo2, della Convenzione stabilisce che ciascuno Stato debba stabilire, attraversola propria legislazione, a quali condizioni e da quali autorità un ordine diprivazione della libertà possa essere emesso, garantendo, altresì, che lapersona privata della libertà sia detenuta in luoghi ufficialmente riconosciutie sottoposti a vigilanza, nonché sia autorizzata a comunicare con familiari,legali, altre persone o se straniero, con le proprie autorità consolari.Inoltre, ciascuno Stato Parte stabilisce, sempre attraverso la proprialegislazione, da un lato l'accesso delle autorità competenti ai luoghi in cuile persone sono private della libertà, dall'altro, che questi ultimi (o nelcaso di sospetta sparizione forzata le persone con un legittimo interesse)abbiano il diritto di iniziare un procedimento giudiziario. RITENUTO Profilidi particolare interesse in materia di protezione dei dati personali sirinvengono negli articoli 17, 18, 19 e 20 della Convenzione; segnatamente, laConvenzione obbliga gli Stati firmatari ad adottare alcune misure volte agarantire la conoscibilità, da parte dei soggetti legittimati, del procedimentodi esecuzione delle misure privative della libertà personale, al fine diprevenire ogni forma di detenzione segreta e di accertare eventualmente le relativeresponsabilità. Sottotale profilo, gli obblighi convenzionali non rivestono carattereparticolarmente innovativo rispetto alla disciplina processuale e penitenziariavigente e pertanto non si ravvisano incompatibilità con la normativa diprotezione dei dati personali. LaConvenzione prevede, inoltre, che le informazioni personali, compresi datisanitari o genetici, raccolte o trasmesse ai fini della ricerca di una personascomparsa, non possano essere utilizzate o messe a disposizione per scopidiversi, salvo ovviamente l'utilizzo ai fini dell'accertamento delle eventualiresponsabilità, sotto il profilo civile e penale, per la sparizione forzata. Taledisciplina prefigura un trattamento di dati personali conforme ai principisanciti dal Codice, che dovrà ovviamente essere anche ricondotto, in sede diattuazione, a quanto previsto in materia dalla legge 30 giugno 2009, n. 82, diadesione al Trattato di Prüm e istitutiva della banca dati del DNA. IL GARANTE a)esprime parere favorevole sullo schema di disegno di legge di ratifica edesecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte lepersone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea generale delle NazioniUnite il 20 dicembre 2006; b)assicura sin d'ora la più ampia disponibilità per ogni ulteriore forma dicollaborazione che dovesse essere ritenuta utile. Roma, 18 dicembre 2013
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