Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento generale rivolto alleaziende sanitarie sulle modalità di consegna dei presìdi sanitari al domiciliodell'interessato PROVVEDIMENTO DEL 21 NOVEMBRE 2013 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.303 del 28/12/2013) Registro dei provvedimenti n. 520 del 21 novembre 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196), di seguito "Codice"; VISTO,in particolare, l'art. 83 del Codice che individua alcune misure per ilrispetto dei diritti degli interessati in ambito sanitario; VISTAla disciplina rilevante in materia di assistenza sanitaria integrativa eprotesica; ESAMINATEle segnalazioni pervenute all'Autorità in merito alle modalità con cui le aziendesanitarie effettuano la consegna dei presìdi sanitari al domicilio degliinteressati; VISTOil provvedimento generale circa il rispetto dei diritti, delle libertàfondamentali e della dignità degli interessati nell'erogazione delleprestazioni da parte delle strutture sanitarie adottato dal Garante il VISTAla documentazione in atti; VISTEle osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; PREMESSO Sonopervenute alcune segnalazioni nelle quali si lamenta una violazione delledisposizioni in materia di protezione dei dati personali in relazione allemodalità con cui le aziende sanitarie- anche per il tramite di ditte esterne-effettuano la consegna dei presìdi sanitari al domicilio degli interessati. Inparticolare, le segnalazioni riguardano la consegna di specifici presìdi, qualiquelli utilizzati da persone incontinenti o stomizzate (ad es. cateteri, ausiliper evacuazione e per stomia, raccoglitori e assorbenti per urina). Lapossibilità da parte di terzi, quali i vicini di casa, di venire a conoscenza –ancheindirettamente- della circostanza che l'interessato necessita di specifici presìdisanitari può ledere la dignità e la riservatezza di quest'ultimo. Ciò, anche inconsiderazione che, in taluni casi, la conoscenza dell'utilizzo di alcuni presìdipuò essere idonea a rivelare la sussistenza di un peculiare stato di salutedell'interessato. Nellesegnalazioni ricevute i soggetti lamentano di aver ricevuto i suddetti presìdisanitari in pacchi trasparenti o recanti sulla parte esterna o sulla bolla diconsegna l'indicazione in chiaro della tipologia del contenuto. Inaltre segnalazioni inoltre viene lamentata l'avvenuta consegna dei presìdisanitari al vicino di casa o al portiere dello stabile ove risiedono senza averautorizzato l'azienda sanitaria alla consegna degli stessi a terzi. In talunicasi, i predetti presìdi sarebbero stati lasciati davanti la porta di ingressodella dimora dell'interessato. IlGarante si è già espresso in materia con il provvedimento del 9 novembre 2005in cui sono state introdotte misure e accorgimenti a tutela dei diritti degliinteressati nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni da parte dellestrutture sanitarie. In particolare, a tali strutture è stato prescritto diadottare specifiche garanzie affinché nella spedizione di prodotti non sianoindicati, sulla parte esterna del plico postale, informazioni idonee a rivelarel'esistenza di uno stato di salute dell'interessato (ad es., indicazione dellatipologia del contenuto del plico o del reparto dell'organismo sanitariomittente) (cfr. punto 3, lett. g)). Nell'ambitodelle attività istruttorie svolte dall'Ufficio in relazione alle numerosesegnalazioni pervenute è emerso che frequentemente le aziende sanitarieappaltano a società esterne la fornitura e la consegna dei suddetti presìdi.All'esito delle istruttorie preliminari avviate, è risultato che le aziendesanitarie interessate hanno regolarmente designato le suddette società qualiresponsabili esterni del trattamento (art. 29 del Codice). IlServizio Sanitario Nazionale eroga a tutti i cittadini attività, servizi eprestazioni sanitarie riconducibili ai c.d. Livelli Essenziali di Assistenza(LEA) (legge 23 dicembre 1978, n. 833, d.P.C.M. 29 novembre 2001). NeiLEA si collocano le attività e i servizi erogati al livello distrettuale (c.d.assistenza distrettuale) tra i quali figurano l'"assistenzaintegrativa", consistente nella fornitura di alimenti dietetici acategorie particolari e di presìdi sanitari ai soggetti affetti da diabetemellito e l'"assistenza protesica" diretta alla fornitura di protesi,presìdi e ausili a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali (allegato Ial citato d.P.C.M. 29 novembre 2001). Taliattività e servizi di assistenza sono erogati, su richiesta dell'interessato,ai pazienti che versano in particolari condizioni cliniche certificate damedici specialisti appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale. Iltrattamento dei dati personali connesso all'erogazione dell'assistenzasanitaria integrativa e protesica configura un trattamento di dati idonei arivelare lo stato di salute di persone affette da particolari patologie inrelazioni alle quali necessitano dell'utilizzo di specifici presìdi sanitari. Iltrattamento di tali informazioni può essere effettuato solo se ricorrono lespecifiche garanzie previste dal Codice, il quale prevede, tra l'altro, che iltitolare del trattamento-in questo caso l'azienda sanitaria competente -fornisca agli interessati un'informativa in merito alle caratteristiche di taletrattamento, avendo cura di indicare anche i soggetti o le categorie disoggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali in qualità diresponsabili o incaricati del trattamento (art. 13 del Codice). Dopoaver fornito la suddetta informativa, l'azienda sanitaria competente deveacquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati personalieffettuato a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (artt. 26 e75 e ss. del Codice). Nellosvolgimento delle attività amministrative correlate alle predette attività dicura, l'azienda sanitaria deve rispettare le disposizioni contenute nelregolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottato dallaregione presso cui opera in conformità allo schema tipo aggiornato diregolamento per il trattamento di dati personali sensibili e giudiziari daeffettuarsi presso le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie, glienti e agenzie regionali/provinciali, gli enti vigilati dalle regioni e dalleprovince autonome, predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle provinceautonome, sul quale il Garante ha espresso parere favorevole (artt. 20, e 85del Codice, cfr., in particolare, scheda n. 12 dell'allegato B) del citatoschema tipo aggiornato di regolamento sul quale il Garante ha espresso parerefavorevole con il provvedimento del 26 luglio 2012 - doc. web n.1915390). Qualoral'azienda sanitaria intenda avvalersi di una società esterna per ladistribuzione dei suddetti presìdi è necessario che designi tale soggetto qualeresponsabile esterno del trattamento, avendo cura di specificare analiticamentee per iscritto i compiti allo stesso affidati, nonché di vigilareperiodicamente sulla puntuale osservanza delle istruzioni ad esso impartite(art. 29 del Codice). Inconsiderazione della particolare delicatezza dei dati trattati e della necessitàdi tutelare la dignità e la riservatezza delle persone che richiedono diricevere i suddetti presìdi presso il proprio domicilio, è necessario che iltitolare fornisca, in particolare, specifiche istruzioni ai responsabili e agliincaricati coinvolti nel processo di distribuzione dei presìdi. Conil presente provvedimento il Garante, ad integrazione di quanto prescritto nelcitato provvedimento del 9 novembre 2005, intende, pertanto, definire un quadrounitario di misure e accorgimenti a cui le aziende sanitarie – entro 6mesi dalla data di adozione del presente provvedimento- si devono adeguarenello svolgimento delle operazioni di consegna domiciliare dei presìdisanitari. Inparticolare, sono di seguito definite le misure che si ritiene debbano essererispettate nelle operazioni di consegna dei presìdi sanitari al domicilio degliinteressati che ne facciano richiesta. 1.La consegna deve avvenire: 2.Il presidio, laddove le dimensioni e la natura lo consentano, deve essere, inogni caso, imballato in un contenitore non trasparente che non deve contenerenella parte esterna l'indicazione del contenuto. 3.Il presidio può essere consegnato a terzi (ad es., vicino di casa, parente,portiere) solo su espressa indicazione dell'interessato. 4.Nel caso in cui l'interessato, o il terzo delegato da questo, non sianopresenti al momento della consegna, il personale a ciò deputato deve lasciareesclusivamente un avviso che non contenga l'indicazione della tipologia delpresidio. 5.Il personale deputato alla consegna non deve indossare divise recanti scritteda cui si possa evincere la specifica tipologia dei presìdi in consegna, néutilizzare automezzi recanti tali scritte. L'Aziendasanitaria, in qualità di titolare del trattamento dei dati, deve altresìvigilare affinché le suddette istruzioni siano impartite anche al personaledesignato incaricato del trattamento da parte dell'eventuale società esternaalla quale sia stata appaltata la fornitura e la consegna dei suddetti presìdi(art. 30 del Codice). Ilpresente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul sitoInternet del Garante (www.garanteprivacy.it) e, considerata la sua valenzagenerale, sarà inviato anche alle regioni e province autonome affinchéprovvedano a divulgarlo presso le aziende sanitarie competenti. TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: aisensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive alle aziendesanitarie - ad integrazione e specificazione di quanto prescritto nelprovvedimento del 9 novembre 2005- di adeguare le operazioni di consegnadomiciliare dei presìdi sanitari alle misure indicate nel presenteprovvedimento, entro 6 mesi dalla data della sua pubblicazione sulla GazzettaUfficiale. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'Autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenzail titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalladata di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se ilricorrente risiede all'estero. Disponeche copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero dellagiustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sullaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 novembre 2013
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