Garante per la protezione     dei dati personali Vedi anche:
PROVVEDIMENTO DEL 30 OTTOBRE 2013
Registro dei provvedimenti n. 482 del 30 ottobre2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196, di seguito Codice) ed, in particolare, gli artt. 13 e 23 in materia,rispettivamente, di informativa e consenso dell'interessato al trattamento deipropri dati personali da parte di soggetti privati, l'art. 24 sulle fattispeciedi deroga rispetto all'obbligo dell'acquisizione di tale consenso, gli artt.129 sugli elenchi di abbonati e 130 che, come novellato dalla legge 20 novembre2009, n. 166 di conversione del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135,consente il trattamento dei dati personali pubblicati negli elenchi di abbonatiai servizi di telefonia per l'effettuazione di chiamate con operatore a fini diinvio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento diricerche di mercato o di comunicazione commerciale, salvo il diritto diopposizione dell'interessato; visto, infine, l'art. 11 che fissa, tra l'altro,alcuni principī cardine cui deve essere improntato il trattamento dei datipersonali, tra i quali quelli della liceità e correttezza; CONSIDERATOche l'Autorità ha da tempo allo studio il fenomeno della ricezione, da partedegli interessati destinatari di iniziative di telemarketing, di chiamate"mute", nelle quali cioè la persona contattata, dopo aver sollevatoil ricevitore, non viene messa in comunicazione con alcun interlocutore; CONSIDERATOaltresì che tali contatti, che ingenerano nel chiamato particolari ansietà,allarme, sospetto, fastidio e disappunto, oltre alla frustrazione connessa alsenso di impotenza e all'incapacità di reagire all'evento, rendono opportuno edindifferibile un intervento dell'Autorità teso a regolamentare e limitare ilricorso a quelle particolari modalità di trattamento dei dati personali deidestinatari di iniziative di telemarketing che ne costituiscono il presupposto;ciò in quanto la reiterata ed incontrollata effettuazione di chiamate"mute" contravviene alla previsione dell'art. 11 del Codice cheimpone, pena l'inutilizzabilità del dato, che il trattamento dei dati personaliavvenga "in modo lecito e secondo correttezza"; RITENUTOOPPORTUNO, in una fase prodromica alla definitiva approvazione delle misure edegli accorgimenti, anche tecnici, ipotizzati per rendere il richiamatotrattamento dei dati personali conforme alle disposizioni del Codice, favorirela più ampia partecipazione possibile dei soggetti che saranno tenuti alla loroadozione; e ciò sia in adempimento di una logica partecipativa, sia conl'obiettivo di acquisire osservazioni e commenti sull'adeguatezza delle misureipotizzate e sulle relative modalità attuative nonché eventuali ulterioriproposte operative; VISTEle osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000; RELATOREil dott. Antonello Soro; DELIBERA Lapresente deliberazione verrà pubblicata sul sito web dell'Autoritàwww.garanteprivacy.it e verrà inviato un avviso all'Ufficio pubblicazione leggie decreti del Ministero della giustizia affinché sia riportato sulla Gazzettaufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 ottobre 2013
Schema di "Provvedimento generalein materia di "chiamate mute" IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196, di seguito Codice) ed, in particolare, l'art. 11 che fissa, tra l'altro,alcuni principī cardine cui devono essere improntate le modalità di trattamentodei dati personali, tra i quali quelli della liceità e correttezza; VISTOil provvedimento del Garante n. 474 del VISTAla sentenza del Tribunale di Roma n. 18977 del 26 settembre 2013 con la quale,rigettando l'impugnativa proposta da Enel Energia S.p.A. e Reitek S.p.A.avverso il menzionato provvedimento, il Tribunale ha confermato integralmentele argomentazioni ivi contenute nonché le misure prescritte alle societàdestinatarie; con condanna delle stesse al pagamento delle spese processuali; VISTAla documentazione in atti; VISTEle osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000; Relatore il dott. Antonello Soro PREMESSO Sonopervenute all'Autorità numerosissime segnalazioni da parte di interessati chehanno lamentato la ricezione di chiamate indesiderate; tra esse, oltre alletelefonate a carattere commerciale effettuate con intervento dell'operatore,sono state oggetto di segnalazione fin dalla seconda metà del 2011 anchemoltissime telefonate cd. "mute" (quelle cioè nelle quali la personacontattata, dopo aver sollevato il ricevitore, non viene messa in comunicazionecon alcun interlocutore), la cui ricezione reiterata e continua, a volte ancheper 10-15 volte di seguito e spesso protratta nel tempo, ha cagionato unparticolare disturbo ai destinatari ai quali, in difetto appunto diinterlocutore, sono stati preclusi tutele e rimedi. Letelefonate "mute", come emerge anche dal testo di numerosesegnalazioni e dalla lettura di svariati blog reperibili in internet dedicatiallo specifico tema, ingenerano nel chiamato ansietà, allarme, interrogativicirca la provenienza e disappunto, sia poiché si è naturalmente portati a porlein diretta relazione con comportamenti illeciti (controlli indebiti, molestie,verifiche di malintenzionati preliminari alla commissione di eventuali reati,quali furti o aggressioni etc.), sia perché si ha la sgradevole sensazionedell'impossibilità di essere messi in contatto con qualcuno potenzialmenteforiero di rilevanti informazioni. Non sono state rare, infatti, lesegnalazioni nelle quali gli interessati hanno corredato di significativiparticolari le loro denunce: l'avere figli adolescenti fuori di casa, genitorianziani non conviventi, familiari malati etc. Intutti i casi, all'ansia ed al fastidio si associa la frustrazione connessa alsenso di impotenza e all'incapacità di reagire all'evento. Ilfenomeno è stato oggetto di interesse anche in altri Paesi, nei quali si èprovveduto a porre le basi per una sua regolamentazione: si considerino, alriguardo, le specifiche prescrizioni contenute nel documento predisposto nelRegno Unito dall'Ofcom (Independent regulator and competition authority for theUK communications industries), del 1° ottobre 2010, denominato "Tacklingabandoned and silent calls", disponibile al link IlGarante si pone, nell'approccio al descritto fenomeno, l'esclusiva edistituzionale finalità di tenere nel debito conto le ragioni degli interessatie le loro legittime aspettative di tutela; nel convincimento, tuttavia, chesiano, così, salvaguardate anche l'operatività e l'efficienza degli operatoridi telemarketing, dal momento che le chiamate "mute" comportanospesso l'effetto di compromettere qualsiasi futura disponibilitàdell'interessato all'ascolto e all'adesione alla proposta commerciale. Perqueste ragioni, specie in una prospettiva di medio-lungo periodo, l'adozione diaccorgimenti e correttivi tesi alla riconduzione del fenomeno entro fisiologicilimiti di tollerabilità soddisfa l'interesse di tutti i soggetti coinvoltiall'adozione di comportamenti e pratiche commerciali più virtuose, cioè menoinvasive e più efficienti. L'interventodell'Autorità mira in definitiva a regolamentare e limitare il ricorso a quelleparticolari modalità di trattamento dei dati dei destinatari di iniziative ditelemarketing che, per quanto si dirà nel prosieguo, costituiscono ilpresupposto dell'eventuale verificarsi delle chiamate "mute". Talimodalità, idonee a determinare eventi segnati dalle richiamate caratteristichedi crescente invasività, contravvengono alla previsione dell'art. 11 del Codiceche impone - pena l'inutilizzabilità del dato - che il trattamento dei datipersonali avvenga "in modo lecito e secondo correttezza". In sensoadesivo, sul punto, anche la richiamata pronuncia del Tribunale di Roma dirigetto dell'impugnativa proposta da Enel Energia S.p.A. e Reitek S.p.A.avverso il provvedimento del 6 dicembre 2011; il giudice ha infatti affermato,al riguardo, che "l'utilizzo dei dati personali per effettuare unachiamata muta in luogo che una proposta commerciale costituisce un trattamentodi dati contrario al fondamentale canone della correttezza indicato dall'articolo11 del Codice, atteso che tutto il sistema di selezione e formulazione dellechiamate mira ad ottimizzare il successo delle chiamate passate aglioperatori facendo ricadere il rischio e il disagio della chiamata muta suidestinatari". Unapolitica commerciale particolarmente aggressiva la quale, a discapito degliinteressati, abbia il solo obiettivo di garantire l'efficienza del call centermediante un abuso indiscriminato e non corretto dei dati personali degliinteressati medesimi, non può infatti considerarsi conforme alla richiamatafattispecie di legge, tenuto anche conto del forte impatto e delle possibilidegenerazioni cui il fenomeno può dar luogo. E ciò, naturalmente, anche qualorala persona contattata abbia preliminarmente acconsentito all'utilizzo deipropri dati per finalità commerciali ovvero, in caso di informazioni trattedall'elenco telefonico, l'utenza in questione non sia stata preliminarmenteiscritta nel Registro pubblico delle opposizioni di cui al d.P.R. 7 settembre2010, n. 178. Seppureinfatti l'interessato dispone innegabilmente di un potere dispositivo sulleinformazioni personali che lo riguardano - che si concreta, tra l'altro, nellalibera facoltà, prevista e disciplinata dall'ordinamento, di consentire, neimodi e nelle forme fissate, che altri utilizzino quei dati per finalitàesplicite, legittime e determinate -, non altrettanto può dirsi in ordine allapossibilità che il soggetto cui i dati si riferiscono avalli, autorizzandole,attività di trattamento dei propri dati effettuate secondo modalità illecite o,comunque, non corrette. Atale categoria, anche per le ragioni già menzionate, devono senz'altro esserericondotte le operazioni di trattamento connesse all'utilizzo dei datipersonali degli interessati attuate secondo modalità tali che in alcuni casi,per quanto osservato, non conseguono l'effetto cui esse normalmente tendono, ecioè l'effettuazione di telefonate con operatore a scopo promozionale, bensìquello del possibile verificarsi di un accadimento diverso ed ulteriore,peraltro non soggetto, allo stato, ad alcuna regolamentazione. Ci si riferisce,proprio, all'effettuazione di chiamate "mute"; di telefonate, cioè,particolarmente invasive e di disturbo, le quali, sebbene poste in essere peril conseguimento dello scopo proprio dell'attività di telemarketing, e cioè laconversazione tra operatore e potenziale cliente tesa alla promozione di beni oservizi, se e quando si verificano, perdono le richiamate caratteristiche, dalmomento che si risolvono, in effetti, in meri tentativi di contatto, cui nonfanno seguito né l'instaurazione di una conversazione con un operatore nétantomeno la formulazione di alcuna proposta. Ildescritto fenomeno ha peraltro fatto registrare - lo si è detto - un deciso,significativo incremento specie negli ultimi mesi ed ha richiesto complesseattività di indagine, innanzitutto per determinare la riconducibilità aglieffettivi autori, e dunque a soggetti determinati, di alcune delle telefonatein questione. Le indagini, anche di carattere ispettivo, condottedall'Ufficio hanno avuto finalità conoscitive, di monitoraggio, di accertamento- anche squisitamente tecnico - nonché di verifica circa l'osservanza dellenorme in materia di protezione dei dati personali, con specifico riguardoproprio all'adozione, nei trattamenti di dati personali di utenti destinataridi chiamate promozionali con operatore, di modalità idonee alla potenzialegenerazione di telefonate silenti ed al rispetto del richiamato art. 11 delCodice. Daicontrolli cui si è fatto cenno è emerso, preliminarmente, che in tutti i casioggetto di segnalazione si trattava di telefonate effettuate da call center perfinalità commerciali mediante l'impiego, ormai diffusissimo e generalizzato, disistemi automatizzati di instradamento della chiamata agli operatori. L'Autoritàha accertato che nella maggior parte dei casi le liste dei possibilidestinatari delle chiamate commerciali vengono caricate sulla piattaformainformatica utilizzata dai call center - che può essere proprietaria ovveromessa a disposizione da un soggetto terzo - la quale, mediante l'impiego di unsoftware concepito proprio per il funzionamento dello specifico sistema,compone i numeri e smista le telefonate ai diversi operatori del call center,in base anche alla loro disponibilità e presenza fisica presso la postazione dilavoro. Sitratta cioè - lo si ribadisce - di un sistema automatizzato per la generazionedelle chiamate dirette agli abbonati telefonici, che consente di mantenere inuno stato di attesa le telefonate che hanno già ricevuto risposta da undestinatario fino al momento in cui un operatore di call center si rendedisponibile. Una scelta che mira, con tutta evidenza, ad ottimizzarel'efficienza del call center, attuando un trasferimento degli oneri di attesarispetto ai sistemi non automatizzati di generazione delle chiamate. Mentre,infatti, in questi ultimi il costo di attesa è interamente sostenuto dalchiamante, che non può prevedere se la telefonata andrà a buon fine, in quelliautomatizzati il relativo onere è trasferito sul destinatario della chiamata,al pari dell'alea connessa al possibile verificarsi dell'ipotesi di cui ci sioccupa, e cioè che nonostante l'attesa, e nonostante il soggetto interessatosia già in linea, la chiamata non venga in realtà inoltrata ad alcun operatore,essendo in quel momento tutti non disponibili; fino a quando essa sarà"abbattuta" (dall'utente o dal sistema gestionale del call center). Ilsistema procede all'effettuazione delle chiamate secondo uno schema dinamico, ecioè con adattamenti e correttivi, che tiene conto di diversi indicatorimisurati in tempo reale (ad esempio, il numero degli addetti concretamenteimpegnati nello specifico call center in un dato momento). Siè avuto inoltre modo di constatare che nonostante esso agisca, nella generalitàdei casi, secondo il descritto schema comune di funzionamento, esistonotuttavia diverse varianti (algoritmi) del modello di riferimento che consentonola modifica dei parametri iniziali fissati di default. Proprio in ragione dellascelta degli effettivi parametri da impostare allora, possono verificarsi - enella specie, per quanto osservato, si verificano - effetti degenerativi delfenomeno, quali ad esempio l'eccessiva frequenza di chiamate "mute" ola reiterazione incontrollata di tentativi di chiamata diretti ad una medesima,specifica utenza. Lascelta dell'algoritmo varia in funzione del modello di business adottato daisoggetti coinvolti nell'ambito di una campagna di telemarketing; è emersotuttavia che un ruolo chiave è, nella stragrande maggioranza dei casi,attribuito proprio ai call center i quali, in quanto soggetti materialmenteesecutori del contatto con l'interessato, sono fortemente orientatiall'individuazione e adozione di procedure tecnico-operative che massimizzinol'efficienza economica dei sistemi da essi stessi gestiti. Intermini pratici, è dunque il call center - che dispone a tal fine, lo si èvisto, di diverse possibilità sulla personalizzazione degli algoritmi - adecidere il numero di potenziali contatti che il sistema è chiamato adinstaurare e che può pertanto richiedere l'effettuazione e l'inoltro di unnumero di telefonate anche di molto superiore alla propria capacità ricettiva edi lavorazione, con l'intento di assicurarsi che i propri operatori, al terminedi ciascuna telefonata effettuata, ne abbiano sempre a disposizione unaulteriore, già instradata, da prendere in carico ed evitare, così, cherimangano inattivi o si ingenerino tempi morti. Ciò, anche in considerazionedel fatto che non tutti i tentativi di chiamate effettuati dal sistema vanno,statisticamente, a buon fine, dal momento che il destinatario potrebbe,ovviamente, non rispondere, essere impegnato in altra conversazione, essere assente,disporre di una segreteria telefonica o di un risponditore telefax etc. Ancheper tale ragione, allora, e cioè per evitare che sugli operatori ditelemarketing gravino le ripercussioni, in termini di inattività e dunqueinefficienza, di eventuali eventi ostativi all'instaurazione ed all'andata abuon fine del tentativo di contatto, il sistema è tecnicamente predisposto perconsentire al call center di effettuare le scelte, predisponendo ed impostandol'algoritmo ritenuto più funzionale al conseguimento degli obiettiviprefissati. Inaltri termini, il call center può decidere di affidarsi ad un criterio dipredizione su base statistica determinato dalla scelta dei parametriconcretamente effettuata, nel rispetto del quale il sistema inoltrerà piùtelefonate di quante gli operatori riescano a lavorarne. L'effetto, più o menocalcolato, è proprio quello che non per ogni chiamata potrebbe esserci unoperatore disponibile e pertanto in tali ipotesi il destinatario dellacomunicazione riceverà una telefonata "muta", la quale peraltro, nonavendo conseguito lo scopo di mettere in contatto i due interlocutori, èpotenzialmente reiterabile, in funzione della politica di richiamata (policy direcall) autonomamente adottata. Leindagini condotte dall'Autorità hanno evidenziato inoltre che non sempre unachiamata che l'interessato nella segnalazione aveva definito "muta",risultava tale anche sulla base dei report delle chiamate effettuate, nelladisponibilità del call center, visionati dal Garante nel corso degli accertamentiispettivi. Afronte, cioè, di una perfetta coincidenza in relazione all'evento (unatelefonata risultava realmente effettuata in un giorno e a un'ora determinati,da una specifica utenza in uso al call center e diretta verso il numero delsegnalante), non sempre è stata riscontrata una pari, perfetta coincidenzaanche nella classificazione degli esiti di quell'evento. Una chiamata"muta" nel resoconto del segnalante poteva, cioè, corrispondereinvece, ad esempio, nei report del call center, ad una chiamata verso un numerooccupato. Sitratta di un problema di assoluto rilievo, dal momento che l'effetto piùimmediato di possibili disallineamenti nella classificazione degli esiti dellevarie tipologie di chiamate è, con tutta evidenza, l'impossibilità di perveniread una misurazione oggettiva di alcuni, fondamentali, dati indicatori delfenomeno (ad esempio, l'occorrenza e la frequenza delle chiamate in questione). L'obiettivarilevanza del problema, il suo manifestarsi presso più call center tra quellioggetto di accertamento e il numero non trascurabile dei casi, selezionati acampione, nei quali esso è stato riscontrato, rendono verosimile l'ipotesi chele difformità rilevate siano imputabili a disallineamenti nella codifica delmedesimo evento da parte dei soggetti che, a titolo diverso, interagiscono nelrelativo processo. Nelleoperazioni di classificazione intervengono infatti almeno due distinti soggetti,i quali agiscono in modo indipendente l'uno dall'altro: l'operatore di retepubblica che gestisce la centrale telefonica presso cui è attestata la lineadell'interessato e il call center che effettua le chiamate promozionali edispone di sistemi propri per la gestione delle chiamate, interconnessi con larete telefonica. Il primo genera un codice per ciascun possibile esito dellechiamate secondo criteri di codifica standardizzati e riconosciuti a livellointernazionale e poi lo trasmette al call center. Quest'ultimo, tuttavia, nelriceverlo e interpretarlo non segue alcun criterio prestabilito valevole comestandard e pertanto non si può escludere che, pur senza colpa né dolo,attribuisca al codice ricevuto un significato diverso da quello originario, interpretandocosì un determinato evento in maniera inesatta e dunque incidendosignificativamente - lo si è anticipato - sulla necessaria affidabilità dellamisurazione del fenomeno relativo alle chiamate "mute". Intermini concreti, lo si ribadisce, può accadere che una chiamata"muta" (che, pertanto, ha ricevuto risposta dall'interessato) vengainvece letta dal sistema di reportistica del call center in altro modo (adesempio, come una chiamata in stato di "occupato" ovvero abbattuta dacentrale per ragioni di natura tecnica). Alriguardo, è opportuno muovere da una fondamentale distinzione di base, ai sensidella quale una chiamata è "andata a buon fine" quando riceverisposta dall'interessato e comporta generalmente un addebito per il chiamante;è invece "muta" quando, pur avendo ricevuto risposta e dunque essendoandata a buon fine, non è tuttavia disponibile un operatore del call centerprima che il chiamato ovvero il sistema di gestione in dotazione al call centerl'abbiano abbattuta. Se ne deduce che le chiamate "mute"costituiscono necessariamente una species del genus "andate a buonfine" e che pertanto esse possono determinarsi soltanto all'interno,appunto, di tale categoria, cui peraltro possono appartenere anche altretipologie di telefonate (ad esempio, quelle che ricevono risposta dadispositivi quali fax o segreterie telefoniche). Poichél'avvenuto intervento dell'operatore nella telefonata "andata a buonfine" è circostanza che il call center ha la possibilità e prima ancoral'interesse economico di accertare agevolmente ed autonomamente, risultaopportuno che l'attenzione dell'Autorità si soffermi sulle misure necessarieper garantire quell'uniformità di codifica degli esiti delle chiamate chepotrebbe difettare nel rapporto o, più precisamente, nella comunicazione cheintercorre tra l'operatore di rete pubblica ed il call center, e di cui si èdetto in precedenza. Considerato inoltre che le possibili cause che determinanochiamate "mute", come più sopra identificate, specie se asseritamentericonducibili a generiche ragioni di natura tecnica (per stare all'esempio,disconnessioni attuate dalla centrale pubblica) sono eventi rari,statisticamente non rilevanti e tali da non contribuire in alcun modo allastima dell'incidenza del fenomeno, queste non potranno essere prese inconsiderazione come concause determinanti rispetto alle soglie percentuali ditolleranza che saranno individuate nel prosieguo. Unulteriore effetto distorsivo nella valutazione del fenomeno in discussione puòessere indotto dalla determinazione del periodo temporale entro il quale sistabilisce di misurare la frequenza e dunque l'incidenza delle chiamate"mute". Riscontrare infatti una limitata frequenza di chiamate"mute" all'interno di periodi di riferimento "lunghi", nonesclude che in specifici sottoperiodi la loro frequenza relativa possa inveceessere superiore alla media, talvolta anche significativamente. Anchein analogia con le decisioni adottate in altri paesi, occorre pertanto che lamisurazione della rilevanza quantitativa del fenomeno venga effettuata sullabase del rapporto matematico esistente tra le chiamate "mute" equelle "andate a buon fine", e che questo rapporto sia parametratocon specifico riferimento ad ogni singola campagna di telemarketing (sì daimpedire che una percentuale elevata di chiamate "mute" siarealizzata nel corso di una sola campagna prescelta dal call center e poi, percosì dire, "riequilibrata" avvalendosi del criterio della mediamatematica da rilevarsi su un numero esteso di campagne). Per le medesimeragioni, è inoltre necessario che venga anche predeterminato il periodotemporale di riferimento per la misurazione. Sitratta, in definitiva, di attuare un sostanziale, delicato e necessariobilanciamento di interessi tra la doverosa tutela dei diritti degliinteressati, le ragioni dell'efficienza imprenditoriale ed occupazionale deglioperatori di settore e le risultanze dello sviluppo tecnologico applicato altelemarketing; di disciplinare, dunque, per renderle lecite e corrette e cioèconformi alla disposizione di cui all'art. 11 del Codice, le modalità dieffettuazione del trattamento dei dati personali dei destinatari di iniziativedi telemarketing fornendo idonee prescrizioni tese innanzitutto a misurare, poiad evitare o, almeno, ricondurre in un ambito di sostanziale, ragionevoletollerabilità il prodursi di eventi di disturbo quali le chiamate"mute"; ciò tenuto anche conto dell'attuale, totale assenza didisciplina in materia, che consente alla misura definita"fisiologica" del fenomeno di degenerare in accettabile patologia.Tenuto conto, altresì, che nella valutazione, che compete al Garante, relativadel rispetto dei suddetti requisiti di liceità e correttezza delle modalità dieffettuazione del trattamento, ciascuna singola prescrizione è stato frutto diattenta ponderazione dei molteplici aspetti del tema in discussione. TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE aisensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice,prescrive a tutti i titolari che determinano le modalità del trattamento deidati personali dei destinatari di iniziative di carattere commerciale per mezzodel telefono l'adozione, direttamente ovvero per il tramite dei propriresponsabili cui dovranno essere impartite adeguate istruzioni, di tutte le misurenecessarie ed opportune, anche di carattere tecnico, atte a garantire che taletrattamento si svolga secondo modalità conformi ai principi di correttezza dicui all'art. 11 del Codice. Segnatamente, con specifico riguardoall'effettuazione di chiamate "mute": P = NA / (NA+NB).
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