Garante per la protezione
    dei dati personali


Disciplina dei periodi di tempo dipubblicazione di dati, informazioni e documenti del Garante per la protezionedei dati personali (art. 7, comma 3, regolamento del Garante n. 1/2013)

PROVVEDIMENTO DEL 17 OTTOBRE 2013

Registro dei provvedimenti
n. 455 del 17 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino delladisciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione diinformazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", adottato  aisensi dell'articolo 1, commi 35 e 36 della legge n. 190 del 2012;

VISTO,in particolare, l'articolo 11, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 33del 2013, ai sensi del quale le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza eregolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativavigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettiviordinamenti;

VISTOil regolamento n. 1/2013 sugli obblighi di pubblicità etrasparenza relativi all'organizzazione e all'attività del Garante per laprotezione dei dati personali (delibera del 1° agosto 2013, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale 19 agosto 2013, n. 193), e in particolare l'articolo 7,comma 3, ai sensi del quale i dati, le informazioni e i documenti oggetto dipubblicazione obbligatoria sono pubblicati per i periodi di tempo stabiliti dalGarante con apposita delibera, anche per categorie di dati e tenuto conto dellespecifiche finalità di pubblicazione;

RITENUTOnecessario dare attuazione al predetto articolo 7, comma 3, del regolamento n.1/2013 individuando i periodi di tempo per i quali i dati, le informazioni e idocumenti sono pubblicati nella sezione denominata "Autoritàtrasparente" del sito istituzionale del Garante;

VISTAla documentazione in atti;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del predetto regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatoreil dott. Antonello Soro;

DELIBERA

diadottare l'allegato alla presentedeliberazione, di cui costituisce parte integrante, recante la disciplina deiperiodi di tempo per i quali i dati, le informazioni e i documenti sonopubblicati nella sezione denominata "Autorità trasparente" del sitoistituzionale dell'Autorità.

Roma, 17 ottobre 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Soro

Il segretario generale
Busia

 

ALLEGATO

DISCIPLINA DEI PERIODI DI TEMPO DIPUBBLICAZIONE DI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI DEL GARANTE PER LA PROTEZIONEDEI DATI PERSONALI (ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DEL GARANTE N. 1/2013).

Articolo 1


Definizioni

1.Ai fini del presente atto si intende per:

a) "Codice" il Codice in materia di protezione dei dati personali di cuial decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

b)"Garante", il Garante per la protezione dei dati personali di cui al decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezionedei dati personali (di seguito "Codice");

c)"Collegio": il Presidente e i Componenti del Garante;

d)"regolamento", il regolamento del Garante n. 1/2013 del 1° agosto2013 sugli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all'organizzazione eall'attività del Garante (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2013,n. 193);

e)"sito": il sito web del Garante all'indirizzo www.garanteprivacy.it;

f)sezione "Autorità trasparente": la sezione del sito del Garante alcui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti oggetto dipubblicazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento.

Articolo 2


Oggetto e decorrenza dei termini

1.Le disposizioni del presente atto individuano, ai sensi dell'articolo 7, comma3, del regolamento, i periodi di tempo di pubblicazione sul sito istituzionaledel Garante dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto dipubblicazione obbligatoria.

2.Salvo che sia diversamente disposto, i periodi di tempo di cui al comma 1decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione.

3.Restano fermi i diversi termini previsti dalla normativa vigente.

4.La pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, ai sensi delregolamento, è effettuata nella sezione "Autorità trasparente".

Articolo 3


Atti di carattere normativo eamministrativo generale riguardanti l'istituzione e le funzioni del Garante

1.Gli atti di carattere normativo e amministrativo generale di cui agli articoli10 e 14, comma 2, del regolamento sono pubblicati e aggiornati tempestivamentee comunque non oltre 30 giorni dall'adozione o dalla modifica dell'atto.

Articolo 4


Organizzazione del Garante

1.Le informazioni e i dati concernenti l'organizzazione del Garante di cuiall'articolo 11 del regolamento sono pubblicati e aggiornati tempestivamente, ecomunque non oltre 30 giorni dall'adozione o dalla modifica dell'atto. I datirelativi ai tassi di assenza del personale sono pubblicati con la cadenzaindicata all'articolo 14, comma 3, del regolamento.

2.I dati relativi alla dotazione organica e al costo del personale di cuiall'articolo 14, comma 1, sono riferiti alla data del 31 dicembre di ogni annoe sono aggiornati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello diriferimento.

Articolo 5


Componenti del Collegio del Garante etitolari  di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza

1.I documenti e le informazioni concernenti i componenti del Collegio del Garantee i titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichidirigenziali, di cui agli articoli 12, comma 1, lett. a), b) e c) e 13, comma1, lett. a), b) e c), del regolamento sono pubblicati per tutta la duratadell'incarico, entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico stesso. I datirelativi ai compensi sono riferiti al 31 dicembre di ogni anno e sonoaggiornati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

2.Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per tutta la durata dello stesso,sono pubblicati i dati relativi agli incarichi dirigenziali a soggetti estraneialla pubblica amministrazione, di collaborazione o consulenza di cuiall'articolo 13, comma 2, del regolamento. I dati relativi ai compensi sonoriferiti al 31 dicembre di ogni anno e sono aggiornati entro il 31 marzodell'anno successivo a quello di riferimento.

3.I documenti, le informazioni e i dati di cui ai commi 1 e 2 sono rimossi dallasezione "Autorità trasparente" alla cessazione della carica odell'incarico.

Articolo 6


Altri incarichi

1.Le informazioni concernenti altri eventuali incarichi attribuiti ai sensi degliarticoli 12, comma 1, lett. d), 13, comma 1, lett. d), e 15 del regolamento inrelazione ai quali è prevista la comunicazione, da parte del Garante,all'anagrafe delle prestazioni ai sensi dell'articolo 53 del decretolegislativo 30 marzo 2001 n. 165 e che prevedono un compenso sono pubblicate,entro 30 giorni dal conferimento dall'incarico, fino al 31 dicembre dell'annosuccessivo a quello in cui l'incarico è stato svolto o completato, fermorestando quanto previsto all'articolo 5, comma 3.

Articolo 7


Bandi di concorso

1.Il Garante pubblica i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasititolo, del personale e tiene costantemente aggiornato l'elenco dei bandi lecui procedure sono in corso di svolgimento, nonché quello dei bandi espletatinel corso dell'ultimo triennio, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento.

Articolo 8


Dati relativi alla valutazione dellaperformance e all'attribuzione di premi al personale

1.I dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performancedi cui all'articolo 17 del regolamento sono pubblicati e aggiornati entro 90giorni dalla data di approvazione dei relativi atti, con l'indicazione delperiodo di riferimento.

Articolo 9


Procedure e provvedimenti diaffidamento di lavori, servizi e forniture e tempi di pagamento

1.I dati di cui all'articolo 18 del regolamento, laddove riferiti a contratti didurata, sono pubblicati per l'intero periodo di efficacia dei contratti stessi;negli altri casi i dati sono pubblicati per un periodo di tre anni dalla datadi affidamento dei lavori, servizi e forniture. Con riferimento all'attivitàsvolta in ciascun semestre, il Garante predispone la scheda di cui al medesimoarticolo 18 del regolamento e ne aggiorna i dati entro 60 giorni dalla data del30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno.

2.Entro il 31 marzo di ogni anno è pubblicato un indicatore dei tempi medi dipagamento relativo alla situazione registrata nell'esercizio precedente.L'indicatore tiene conto del tempo intercorrente tra la data in cui la somma èliquida ed esigibile e quella dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

Articolo 10


Dati aggregati relativiall'attività amministrativa

1.Il Garante pubblica, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento, i datisull'attività svolta forniti al Parlamento e al Governo con la relazione di cuiall'articolo 154, comma 1, lett. m), del Codice, relativi al 31 dicembredell'anno cui si riferisce la relazione, entro 15 giorni dalla presentazionedella relazione stessa.

Articolo 11


Bilancio preventivo econsuntivo

1.Il Garante pubblica, entro 30 giorni dalla data della relativa approvazione, iprospetti relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo dell'Autorità,unitamente a schemi sintetici predisposti per agevolarne la comprensione. Iprospetti sono mantenuti nella sezione "Autorità trasparente" per unperiodo non inferiore a tre anni.

Articolo 12


Beni immobili e gestione delpatrimonio

1.Le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni dilocazione o di affitto versati o percepiti di cui all'articolo 21 delregolamento sono riferiti al 31 dicembre di ogni anno e sono aggiornati entroil 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Articolo 13


Dati relativi ai controllisull'organizzazione e sull'attività del Garante

1.I dati relativi ai controlli sull'attività del Garante di cui all'articolo 22del regolamento sono pubblicati per 3 anni.

Articolo 14


Pubblicazioni relative ai procedimentie ad altri atti di competenza del Garante

1.Fermo restando quanto previsto agli articoli 8, comma 1, secondo periodo e 24,comma 1, secondo periodo del regolamento, i provvedimenti, gli atti e idocumenti di cui al medesimo articolo 24 sono pubblicati nella sezione"Autorità trasparente", anche mediante rinvio ad altre sezioni delsito.

2.Decorsi cinque anni dalla pubblicazione, il Garante adotta soluzioni tecnichevolte a rendere reperibili i provvedimenti, gli atti e i documenti di cui alcomma 1 tramite il motore di ricerca interno al sito, anche ai sensidell'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del regolamento.



Articolo 15


Informazioni necessarie perl'effettuazione di pagamenti

1.Le informazioni necessarie per l'effettuazione dei pagamenti di cuiall'articolo 25 del regolamento sono pubblicate e aggiornate tempestivamente ecomunque non oltre 30 giorni dalla modifica.

Articolo 16


Norme finali

1.In sede di prima applicazione del regolamento, in caso di particolarecomplessità della elaborazione di talune categorie di dati, la solapubblicazione di queste, avviata tempestivamente, è comunque completata entroil 31 dicembre 2013.

2.In sede di prima applicazione del regolamento, entro il 30 aprile 2014 siprovvede a rendere reperibili tramite il motore di ricerca interno al sito iprovvedimenti, gli atti e i documenti di cui all'articolo 14 del presente attodi data anteriore a 5 anni rispetto all'entrata in vigore del regolamentostesso.

3. Anche al fine di garantire unpiù puntuale aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione, il Garante puòpubblicare i dati anticipatamente rispetto alla data di riferimento indicatanei precedenti articoli.