Garante per la protezione     dei dati personali Conservazione delle immagini raccoltedal "Sistema di videosorveglianza dell'area archeologica di Pompei.Verifica preliminare richiesta dalla Soprintendenza Speciale per i beni archeologicidi Napoli e Pompei PROVVEDIMENTO DEL 3 OTTOBRE 2013 Registro dei provvedimenti n. 428 del 3 ottobre 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI Nellariunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale; Vistoil Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196); Vistoil provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato dal Garantel'8 aprile 2010; Vistala nota del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo –Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei del 20agosto 2013 (Prot. n. 0026094); Vistala documentazione in atti; Vistele osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000; Relatorela prof.ssa Licia Califano; PREMESSO: LaSoprintendenza Speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei ha chiestoal Garante di poter allungare la durata del periodo di conservazione delleimmagini raccolte dal "Sistema di videosorveglianza dell'area archeologicadi Pompei". Asupporto della richiesta la Soprintendenza ha precisato che: OSSERVA: Lanormativa in materia di protezione dei dati personali prevede che laconservazione delle informazioni oggetto di trattamento, in una forma checonsenta l'identificazione dell'interessato, non superi il periodo di temponecessario agli scopi per i quali esse sono state raccolte o successivamentetrattate (art. 11, comma 1, lett. e) del Codice). Inlinea generale, speciali disposizioni di legge, entrate peraltro in vigoreprima della normativa in materia di protezione dei dati personali, prevedono lapossibilità di installare impianti audiovisivi presso i musei statali per ilcontrollo continuativo ed ininterrotto dei beni culturali esposti o comunqueraccolti e depositati, con finalità di prevenzione e di tutela da azionicriminose e danneggiamenti (d.l. 14 novembre 1992, n. 433, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4). IlGarante, con provvedimento di carattere generale dell' Intale provvedimento generale, l'Autorità ha evidenziato, in particolare, che neicasi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delleimmagini, in applicazione del principio di proporzionalità, anche l'eventualeconservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario-e predeterminato- a raggiungere la finalità perseguita. Piùprecisamente, il Garante ha previsto che la conservazione deve essere limitataal massimo alle ventiquattro ore successive alla rilevazione e che solo inalcuni casi può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati,che non superi comunque la settimana. In tutti i casi in cui si vogliaprocedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiorealla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad unaverifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzato dal titolarecome eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità diun termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata conriferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione aconcrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per ilperiodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. Talecongruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specificarichiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiestadall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione adun'attività investigativa in corso (punti 3.2.1. e 3.4. del citatoprovvedimento generale dell'8 aprile 2010). LaSoprintendenza Speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei hasottoposto al Garante la possibilità di allungare il periodo di conservazionedelle immagini registrate mediante talune telecamere dedicate, dirette asorvegliare i cantieri e le aree di stoccaggio del "Grande ProgettoPompei", nonché i varchi di accesso riservati al transito del personale edei mezzi diretti ai cantieri medesimi, per un periodo di almeno XX giorni,presentando, a supporto di tale istanza, una richiesta della Direzioneinvestigativa antimafia – Centro operativo di Napoli. Alriguardo, la citata Direzione investigativa antimafia ha valutato che la duratadi XX giorni "appare adeguata in considerazione dei tempi occorrenti peril restauro dei diversi siti archeologici che, sebbene possano protrarsi permesi, le relative fasi di forniture di materiali o il noleggio di mezzi,normalmente si esauriscono nell'arco di XX giorni"; "inoltre, taleperiodo di tempo può stimarsi congruo in relazione alle singole fasi dilavorazione dei principali siti". LaSoprintendenza Speciale ha dichiarato che l'attività di videosorveglianzainteressata dalla verifica preliminare è volta "a supportare l'attivitàdella Prefettura volta a controllare, soprattutto a fini di prevenzioneantimafia, la regolarità degli accessi e delle presenze in cantiere" e nonè quindi finalizzata al controllo dell'attività dei lavoratori. Va precisato,in ogni caso, che qualora tale attività di sorveglianza dei cantieri possarealizzare, pur non essendovi preordinata, un controllo a distanza dell'attivitàlavorativa, resta ferma l'esigenza che venga rispettato il provvedimentogenerale del Garante dell'8 aprile 2010, con particolare riferimento allegaranzie previste al riguardo per i lavoratori (punto 4.1.; art. 114 delCodice; art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300). Allostato degli elementi forniti, anche sulla base delle valutazioni espresse dallaDirezione investigativa antimafia – Centro operativo di Napoli, emergeuna specifica esigenza di sicurezza, in relazione ad una concreta situazione dirischio riguardante eventi realmente incombenti. Pertanto, con riferimento allarichiesta presentata dalla Soprintendenza, un allungamento dei tempi diconservazione delle immagini per un periodo di XX giorni può ritenersi congruo,in quanto rispettoso del menzionato principio di proporzionalità, che prevedela conservazione dei dati personali oggetto di trattamento, in una forma checonsenta l'identificazione dell'interessato per un arco di tempo non superiorea quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti osuccessivamente trattati (art. 11, comma 1, lett. e) del Codice; punto 3.4. delcitato provvedimento). Siritiene, inoltre, che tale allungamento dei tempi di conservazione delleimmagini deve essere limitato al periodo di tempo in cui permane taleeccezionale necessità. TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: aisensi degli artt. 17 e 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive che, inrelazione alle specifiche esigenze riconducibili a circostanze obiettive,considerate dalla Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Napoli ePompei, anche sulla base di documentate valutazioni effettuate dal Direzioneinvestigativa antimafia – Centro operativo di Napoli, è possibileconservare, per le sopraindicate finalità di sicurezza perseguite e per unperiodo che non superi i XX giorni, le immagini raccolte attraverso il"Sistema di videosorveglianza dell'area archeologica di Pompei",mediante le telecamere dedicate alla sorveglianza dei cantieri e delle aree distoccaggio del "Grande Progetto Pompei", nonché dei varchi di accessoriservati al transito del personale e dei mezzi diretti ai cantieri medesimi,limitatamente al periodo in cui permanga la suddetta eccezionale necessità enel rispetto del provvedimento generale del Garante dell'8 aprile 2010, conparticolare riferimento alle garanzie previste in materia di controllo adistanza dell'attività lavorativa. Roma, 3 ottobre 2013
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