Garante per la protezione
    dei dati personali


Parere in tema di accesso alle informazioni registrate nel CED interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza

PROVVEDIMENTO DEL 3 OTTOBRE 2013

Registro dei provvedimenti
n. 427 del 3 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

Vistala richiesta di parere del Ministero dell'interno;

Vistol'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vistala documentazione in atti;

Vistele osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatorela dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

IlMinistero dell'interno ha richiesto il parere del Garante in ordine a unoschema di regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3maggio 1982, n. 378, concernente le procedure di raccolta, accesso,comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delleinformazioni registrati nel CED interforze del Dipartimento della pubblica sicurezzadi cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (infra CED).

L'odiernoschema intende dare attuazione, con unico atto regolamentare, all'articolo16-quater, comma 3, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 68/1993, e all'articolo 8-bis, comma 3, deldecreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 125/2008, che ampliano il novero dei soggetti autorizzati ad accedere alleinformazioni registrate nel CED.

Ilpredetto articolo 16-quater, a seguito delle modifiche apportatevidall'articolo 8 del decreto legge n. 92/2008, prevede che il personale dellapolizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezzapossa accedere, se addetto ai  servizi di polizia stradale, oltre che alloschedario dei veicoli rubati –come originariamente previsto- anche alloschedario dei documenti di identità rubati e smarriti operanti presso il CEDnonché, in ogni caso, alle informazioni concernenti i permessi di soggiornorilasciati e rinnovati; il personale addetto ai servizi stradali può,coerentemente, essere abilitato a inserire nel CED i dati relativi ai veicolirubati e ai documenti rubati e smarriti acquisiti autonomamente (art.16-quater, commi 1 e 2, d.l. n. 8/1993).

Ilcomma 3 dell'articolo 16-quater prevede poi che siano apportate le occorrentimodificazioni al citato D.P.R. n. 378 del 1982, il quale, adottato inattuazione dell'articolo 11, comma 1, della legge 1 aprile 1981, n. 121,disciplina, appunto, le modalità di accesso alle informazioni registrate nelCED (artt. 9-14, D.P.R. n. 378/1982).

Quantoalla seconda disposizione oggetto di attuazione con lo schema odierno (art.8-bis d. l. n. 92/2008), essa attribuisce agli ufficiali e agenti di poliziagiudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto la facoltà diaccedere ai dati registrati nel CED per finalità di sicurezza portuale e deitrasporti marittimi, limitatamente a quelli correlati alle funzioni attribuiteagli stessi ufficiali e agenti di polizia giudiziaria; anche in questo caso ladisposizione normativa autorizza il medesimo personale ad inserire nel CED icorrispondenti dati se autonomamente acquisiti (comma 1).

Coerentemente,il comma 3 dell'articolo 8-bis prevede che siano apportate le occorrentimodificazioni al decreto n. 378 del 1982.

RILEVATO

L'odiernoschema, in primo luogo (art. 1, comma 1, lett. a)), modifica l'articolo 10-bisdel regolamento n. 378 del 1982, che già disciplinava l'accesso al CED delpersonale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale,limitatamente però al solo schedario dei veicoli rubati, estendendo l'accessoai dati e alle informazioni contenuti nello schedario dei documenti di identitàrubati o smarriti. Coerentemente, lo schema prevede per il medesimo personale,purché abilitato dal comando, ufficio o servizio di appartenenza, la possibilitàdi inserire presso il CED i dati relativi ai veicoli rubati e ai documentirubati e smarriti acquisiti autonomamente (art. 10-bis, comma 1-bis).

Inoltre,si prevede per tutto il personale della polizia municipale in possesso dellaqualifica di agente di pubblica sicurezza, purché autorizzato dal comando,ufficio o servizio di appartenenza, la possibilità di accedere alleinformazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, inrelazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. delle leggi sull'ordinamento deglienti locali) il quale prevede che il sindaco segnali alle competenti autorità,giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero odel cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea.

Altremodifiche di mero coordinamento sono apportate ai commi 2 e 3 dell'articolo10-bis e, infine, è inserito un nuovo comma (2-bis), in base al quale lecategorie di dati e di informazioni accessibili, nonché le modalità deicollegamenti per l'accesso, anche tramite rete telematica dell'ANCI, sonoindividuate con i decreti del Ministro dell'interno già previsti dagli articoli8, comma 1-bis, del decreto legge n. 92/2008 e 16-quater, comma 2, del decretolegge n. 8/1993.

Perquanto riguarda l'accesso del personale del Corpo delle capitanerie di porto,l'articolo 1, comma 1, lett. b), dello schema inserisce nel regolamento ilnuovo articolo 10-quater il quale riproduce pressoché pedissequamente il tenoredella norma di rango primario. Anche in tal caso, si prevede l'ulterioreattuazione del disposto normativo, stabilendo che le categorie di dati e diinformazioni nonché le modalità dei collegamenti per l'accesso siano definiticon il decreto del Ministro dell'interno già previsto dall'articolo 8-bis,comma 2, del decreto legge n. 92/2008.

CONSIDERATO

1.La legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamentodell'Amministrazione della pubblica sicurezza, stabilisce all'articolo 9 chel'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzatidel CED e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di poliziagiudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblicasicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti dipolizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati; il predettoaccesso è consentito altresì all'autorità giudiziaria ai fini degliaccertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dalcodice di procedura penale.

Derogheriguardanti i soggetti legittimati ad accedere ai dati ed alle informazioni delCED (ed al relativo utilizzo) possono essere previste, pertanto, solo mediantedisposizioni di rango legislativo; in quest'ultimo senso dispongono, infatti,gli articoli 16-quater del decreto legge n. 8/1993 e 8-bis del decreto legge n.92/2008, i quali, inoltre, sotto il profilo della protezione dei dati personalirappresentano un idoneo supporto normativo al flusso di dati previsto.

Ledisposizioni proposte nell'odierno schema sono volte ad apportare al D.P.R. 3maggio 1982, n. 378  le modificazioni occorrenti a seguito dell'entrata invigore degli articoli 16-quater del decreto legge n. 8/1993, 8 e 8-bis deldecreto legge n. 92/2008.

Talimodifiche regolamentari risultano coerenti con le descritte norme di rangoprimario e non presentano criticità sotto il profilo della protezione dei datipersonali. Per tali motivi, quindi, il Garante non ha osservazioni da formularesul contenuto dell'articolato trasmesso all'Autorità per il parere.

2.Residua solo un'esigenza formale, quella, cioè, di adeguare i riferimentinormativi contenuti nel comma 3 dell'articolo 10-bis del regolamento (art. 15della legge 31 dicembre 1996, n. 675, da tempo abrogato) alle nuovedisposizioni in materia di protezione dei dati personali nel frattempoapprovate.

Siritiene necessario pertanto integrare lo schema prevedendo, al comma 3dell'articolo 10-bis del D.P.R. n. 378 del 1982, la sostituzione delle paroleda "ai sensi" fino a "medesimo articolo" con le seguenti:"ai sensi degli articoli 31-36 del Codice in materia di protezione deidati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 edell'Allegato B al medesimo Codice recante il disciplinare tecnico in materiadi misure minime di sicurezza".

RITENUTO

3.L'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legge n. 92 del 2008 prevede che icollegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'Associazionenazionale dei comuni italiani (ANCI), per l'accesso allo schedario deidocumenti d'identità rubati o smarriti, nonché alle informazioni concernenti ipermessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, siano effettuati con le modalitàstabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI.

Inrealtà, già l'articolo 16-quater, comma 2, del decreto legge n. 8/1993,demandava a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministridei trasporti e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'Automobile club d'Italia(ACI) l'individuazione delle modalità di tali collegamenti, limitatamente,ovviamente, all'accesso allo schedario dei veicoli rubati, l'unico all'epocaaccessibile.  Al riguardo fu adottato il decreto 29 maggio 2001concernente il "Collegamento dei sistemi informativi a disposizione delpersonale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale conlo schedario dei veicoli rubati del centro elaborazione dati del Dipartimentodella pubblica sicurezza", sul cui schema il Garante rese il prescrittoparere.

Ladisciplina deve essere ora aggiornata in relazione alla più ampia platea didati e informazioni rese accessibili e in tal senso il Garante resta in attesadi ricevere lo schema di decreto previsto, appunto, dall'articolo 8, comma1-bis, del decreto legge n. 92 del 2008, per il parere di competenza.

Analogamente,l'Autorità resta in attesa di ricevere l'omologo schema di decreto del Ministrodell'interno (di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)previsto dall'articolo 8-bis, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 92 del2008, con il quale dovranno essere individuati i dati e le informazioniregistrati nel CED accessibili da parte del personale delle Capitanerie diporto, quelli oggetto di possibile inserimento, nonché le modalità deicollegamenti.

4.Nella nota di accompagnamento dell'odierno schema di regolamento, l'Ufficio perl'amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza delMinistero dell'Interno fa presente che sarebbe "in fase avanzata lo studiodi un'ipotesi di revisione e adeguamento complessivo" del D.P.R. n. 378del 1982, nel quadro dell'adozione del più generale regolamento previstodall'articolo 57 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.30 giugno 2003, n. 196; infra "Codice") con il quale, su proposta delMinistro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, devonoessere individuate le modalità di attuazione dei principi del Codice altrattamento dei dati effettuato dal CED e da organi, uffici o comandi dipolizia per le finalità di cui all'articolo 53 del Codice medesimo, anche inattuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17settembre 1987, e successive modificazioni.Al riguardo, è ben noto a questaAutorità che non risulta ancora adottata la normativa di attuazione deiprincipi del Codice ai trattamenti di dati effettuati da organi di polizia perfinalità di prevenzione o repressione di reati o di sicurezza pubblica, inparticolare per quanto riguarda le modalità dei trattamenti, il rispetto delprincipio di proporzionalità e di finalità nella raccolta dei dati,l'aggiornamento periodico dei dati, l'individuazione di specifici termini diconservazione delle informazioni, il loro trasferimento all'estero, l'uso diparticolari tecniche di elaborazione.

Comepure non risulta ancora emanato il decreto ministeriale per l'individuazionedei trattamenti non occasionali di dati effettuato in ambito di polizia (art.53 del Codice).

L'assenzadi una normativa nazionale adeguata in materia è stata già segnalata più voltedall'Autorità al Ministero dell'interno e agli altri ministeri interessati,anche a proposito della mancata attuazione della Decisione-quadro 2008/977/GAIdel Consiglio del 27 novembre 2008 sulla protezione dei dati personali trattatinell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, peril cui recepimento – che sarebbe dovuto avvenire entro il 27 novembre2010 – in base a quanto è a conoscenza dell'Autorità, non risulta ancoraesercitata l'iniziativa legislativa.

Sicoglie pertanto l'occasione del presente parere per sottolineare l'importanza el'urgenza di dare piena e completa attuazione alla disciplina della protezionedei dati personali nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità dipolizia.

Atal fine, si assicura fin d'ora la più ampia disponibilità dell'Autorità adogni collaborazione che dovesse essere ritenuta utile, e si resta comunque inattesa di ricevere lo schema di regolamento ex articolo 57 del Codice per ilprescritto parere (art. 154, comma 4, del Codice) al fine valutarne laconformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali in unamateria così delicata.

IL GARANTE

a)esprime parere favorevole sullo schema di regolamento di modifica del D.P.R. n.378/1982 in attuazione degli artt. 16-quater, comma 3, del decreto legge n.8/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68/1993, e 8-bis, comma3, del decreto legge n. 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.125/2008, con la seguente osservazione:

-    loschema di regolamento sia integrato prevedendo l'aggiornamento del comma 3dell'articolo 10-bis del D.P.R. n. 378 del 1982, mediante la sostituzione delleparole da "ai sensi" fino a "medesimo articolo" con le seguenti:"ai sensi degli articoli 31-36 del Codice in materia di protezione deidati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196 edell'Allegato B al medesimo Codice recante il disciplinare tecnico in materiadi misure minime di sicurezza" (punto 2);

b) resta in attesa di ricevere gli schemi di decreto citati in premessa (punti 3 e4) per l'espressione del parere di competenza (art. 154, comma 4, del Codice).

Roma, 3 ottobre 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Iannini

Il segretario generale
Busia